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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16678/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata, della sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarativa dell'illegittimità delle trattenute operate sulla pensione di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà. La Cassa sosteneva, con tre motivi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., che il contributo fosse legittimo in base alla normativa di settore e alle delibere/regolamento interno richiamati, nonché che la domanda di riliquidazione fosse soggetta a prescrizione quinquennale. Il controricorrente si è costituito tardivamente secondo la Corte di cassazione. La Cassa contestava in sostanza il principio secondo cui una Cassa privatizzata non può imporre, con proprio atto, un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate, e sosteneva inoltre l'applicazione della prescrizione breve ai ratei interessati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il controricorso tardivo e, nel merito, ha reputato manifestamente infondati i primi due motivi perché la giurisprudenza consolidata esclude che le Casse previdenziali privatizzate possano introdurre con atti interni un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già liquidati: un simile prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta, riservata al legislatore ex art. 23 Cost., e non rientra nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico, sicché non opera il principio del pro rata. È stato inoltre escluso che si applichi la prescrizione quinquennale: quando è in discussione la legittimità della trattenuta e quindi la riliquidazione dell'importo pensionistico, il diritto si prescrive nel termine ordinario decennale; l'art. 47-bis d.P.R. 639/1970 riguarda invece la diversa ipotesi di ratei arretrati dovuti a riliquidazione della pensione. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, senza liquidare spese per la tardività della costituzione del resistente, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione del controricorrente è stata ritenuta tardiva rispetto al termine applicabile nel giudizio di cassazione, con conseguente inammissibilità della costituzione stessa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    I motivi di ricorso erano formulati come censure per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni prospettate erano già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà imposto su pensioni già determinate è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge, non producibile mediante atti della Cassa.

  • art. 3 Cost.

    È stata esclusa la necessità di scrutinio di costituzionalità, poiché l'art. 47-bis d.P.R. 639/1970 ha un ambito applicativo diverso dal caso trattato.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo previdenziale.

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato dalla ricorrente come base dei poteri regolamentari della Cassa; la Corte ha però ribadito che tali poteri non consentono l'introduzione del contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    Invocato come fonte interna della trattenuta, ma ritenuto non idoneo a giustificare un prelievo patrimoniale riservato al legislatore.

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    Invocata quale base del contributo di solidarietà, ma non idonea a legittimarlo secondo l'orientamento consolidato.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di equilibrio del sistema previdenziale e del pro rata.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della potestà di riequilibrio della gestione previdenziale.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Norma invocata dalla ricorrente per fondare il contributo di solidarietà.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di collegare il prelievo agli interventi di riforma del sistema pensionistico.

  • art. 1, L. n. 147/2013

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del contributo di solidarietà e ai termini di prescrizione prospettati.

  • art. 2946 c.c.

    È stata ritenuta applicabile la prescrizione ordinaria decennale al diritto alla riliquidazione degli importi pensionistici quando è contestata la legittimità della trattenuta.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei periodici è stata ritenuta non applicabile al caso di indebita trattenuta su pensione già determinata.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale; la Corte lo ha interpretato come riferito ai crediti periodici liquidati ed esigibili.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    È stata esclusa la sua applicabilità, perché concerne i ratei arretrati dovuti a seguito di riliquidazione della pensione, non l'indebita trattenuta derivante da prelievo patrimoniale illegittimo.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata e la valutazione legale tipica dei presupposti hanno fondato la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità ha determinato i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le Casse previdenziali privatizzate non possono introdurre con atti regolamentari o deliberativi un contributo di solidarietà incidendo su pensioni già liquidate: un prelievo di questo tipo integra una prestazione patrimoniale imposta che richiede copertura legislativa ex art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata opera sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non su prelievi successivi e autonomi rispetto al calcolo della pensione; un contributo di solidarietà su pensioni in godimento non si qualifica come mera modifica del metodo di calcolo.
  • Quando si contesta l'indebita trattenuta su pensione già determinata e si chiede la riliquidazione dell'importo, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, non la prescrizione quinquennale dei ratei periodici già liquidati ed esigibili.
  • L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 si riferisce ai ratei arretrati dovuti a seguito di riliquidazione della pensione e non è invocabile per sottrarre a prescrizione decennale la pretesa restitutoria/di riliquidazione fondata sull'illegittimità di una trattenuta patrimoniale.
  • Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c. quando ripropone questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare l'orientamento.
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