Cassazione Civile, Ordinanza n. 16679/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte del Comune, del contributo per l'Autonoma Sistemazione introdotto dopo il sisma del 2016 per le abitazioni principali dichiarate inagibili. Il Comune aveva inizialmente erogato il beneficio, poi lo aveva sospeso e infine revocato, ritenendo che alla data del sisma il richiedente non dimorasse abitualmente nell'immobile e che il coniuge, non separato all'epoca, risiedesse in altro Comune. La sentenza d'appello ha confermato il rigetto della domanda di riconoscimento del contributo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la posizione fosse di diritto soggettivo e che il Comune non avesse un potere discrezionale; 2) nullità della sentenza e del procedimento, oltre a omesso esame di fatto decisivo, lamentando la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e l'erronea valutazione delle prove. La Corte ha rilevato che le censure erano formulate in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, e che in sostanza miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello non aveva escluso la natura di diritto soggettivo della posizione, ma aveva accertato in fatto la mancanza dei presupposti di legge per il contributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi inammissibili per mescolanza di censure eterogenee, sovrapposizione tra violazione di legge e vizio di motivazione, e perché diretti sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Ha inoltre evidenziato la presenza di doppia conforme e l'assenza di una censura coerente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ne sono seguite la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, il pagamento di un'ulteriore somma in favore del resistente, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende e l'onere dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo sulla giurisdizione è stato ritenuto inammissibile perché inserito in una censura promiscua e non sviluppato in modo autonomo e chiaro.
La deduzione di violazione di legge non può essere confusa con la critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
La nullità della sentenza e del procedimento non può essere usata per aggirare i limiti del giudizio di legittimità e ottenere un riesame del merito.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e, in caso di doppia conforme, occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La sua dedotta violazione non può essere invocata per chiedere una rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
Il vizio di motivazione apparente o mancante non ricorre quando la sentenza contiene una ratio decidendi chiara e completa.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non superavano l'orientamento consolidato della Corte e non offrivano argomenti idonei a mutarlo.
art. 380-bis, ult. co., c.p.c.
La decisione è stata resa nel contesto della proposta di definizione accelerata non accettata, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.
In caso di definizione conforme alla proposta non accettata, la Corte ha applicato la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 dell'OPCM n. 388/2016
È la base normativa del contributo per l'Autonoma Sistemazione riconosciuto per le abitazioni principali dichiarate inagibili dopo il sisma del 2016.
artt. 1 e 5 dell'OCDPC n. 614/2019
Sono richiamati nel motivo di ricorso come norme asseritamente violate nella disciplina del contributo.
È invocato dal ricorrente per sostenere la tesi sul riparto di giurisdizione, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo confuso violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, senza consentire di individuare con chiarezza le singole censure.
- Non è consentito utilizzare formalmente i vizi di cui all'art. 360 c.p.c. per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione delle differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- La censura è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e contesta una motivazione che la decisione non contiene.
- La natura sostanziale della posizione giuridica dedotta non esclude che il rigetto della domanda possa fondarsi sull'accertata mancanza, in fatto, dei presupposti legali per il beneficio richiesto.
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