Cassazione Civile, Ordinanza n. 16676/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale richiedeva il recupero di contributi relativi al periodo 2/2018-6/2018, sulla base di note di rettifica che avevano determinato un diverso imponibile contributivo. Il destinatario dell’atto propose opposizione, ma il Tribunale la rigettò e la Corte d’appello confermò. In cassazione il ricorrente dedusse due motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato le ragioni dell’affermato inadempimento contributivo; (2) violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché della L. n. 296/2006, assumendo che non fosse stata valutata come prova legale, con valenza confessoria, la documentazione INPS sulla ricostruzione dei pagamenti, dalla quale sarebbe emersa l’insussistenza del debito contributivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello era chiara, non apparente e non contraddittoria, idonea a superare il solo controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; ha inoltre escluso la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., richiamando il principio per cui tali norme risultano violate solo se l’onere della prova è addossato alla parte sbagliata o se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello previsto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura motivazionale è ammissibile solo nei limiti del controllo sul minimo costituzionale della motivazione, non per insufficienza o contraddittorietà argomentativa secondo il previgente modello di sindacato.
La dedotta violazione non è stata ravvisata perché la sentenza ha deciso sul tema devoluto, individuando l’oggetto dell’avviso di addebito e le ragioni del recupero contributivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la nullità denunciata in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando solo il controllo sul minimo costituzionale.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione è sindacabile solo se manca del tutto, è apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
Può essere denunciato solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo la regola legale.
La violazione è configurabile solo se il giudice valuta liberamente una prova legale oppure ritiene vincolante una prova liberamente apprezzabile; non basta contestare il merito dell’apprezzamento probatorio.
È richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa contributiva, ma la Corte non ravvisa profili decisivi di violazione della norma.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, si applica la disciplina che consente la condanna alle somme ulteriori previste dalla norma.
La Corte applica la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, nei casi previsti dalla definizione accelerata non accolta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è oggi limitata alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: non sono più proponibili doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità insanabile o incomprensibilità oggettiva.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello imposto dall’ordinamento, oppure tratta come prova legale un mezzo di prova liberamente valutabile; non è sufficiente contestare l’esito dell’apprezzamento probatorio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione soltanto quando il giudice abbia invertito o erroneamente ripartito l’onere della prova tra le parti, non quando ci si limiti a contestare la valutazione delle prove già acquisite.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto veste di violazione di legge, miri esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità a una proposta di decisione accelerata non accettata, può trovare applicazione la disciplina che consente la condanna del ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
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