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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26822/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, dipendente di una società, aveva ottenuto nel 2004 diritti di opzione per l'acquisto di azioni della controllante non quotata. Nel 2005 aveva rivalutato fiscalmente tali diritti, versando l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa sulla rivalutazione dei titoli e diritti non negoziati. Il 15 dicembre 2006 aveva esercitato le opzioni e rivenduto contestualmente le azioni ricavandone un rilevante corrispettivo. Il datore di lavoro aveva applicato la ritenuta IRPEF sul differenziale tra prezzo di vendita delle azioni e valore delle azioni al momento dell'assegnazione delle opzioni, secondo la disciplina delle stock option modificata nel 2006. Il contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo che, in mancanza di una disciplina transitoria, le modifiche peggiorative introdotte nel 2006 non fossero applicabili ai piani già deliberati e che dovesse applicarsi la disciplina vigente nel 2004, in base all'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000. In via incidentale, ha censurato il mancato riconoscimento del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione del 2005, invocando il divieto di doppia imposizione e la corretta determinazione della base imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina fiscale vigente al momento dell'esercizio dell'opzione, e non quella vigente al momento dell'assegnazione. Ha escluso che l'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000 imponesse di rinviare l'efficacia delle modifiche al periodo d'imposta successivo, osservando che l'IRPEF non è un tributo periodico in quel senso. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha rigettato anche il ricorso incidentale, affermando che la partecipazione al piano di stock option non era rivalutabile ai sensi della normativa sulla rivalutazione dei beni e diritti, poiché non si trattava di una plusvalenza già esistente ma di un diritto incedibile legato al rapporto di lavoro; ha inoltre escluso la violazione del divieto di doppia imposizione, rilevando che l'eventuale rimedio era il rimborso dell'imposta sostitutiva versata. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di stock option, ai fini fiscali rileva il momento dell'esercizio dell'opzione e non quello dell'attribuzione del diritto: la tassazione consegue all'acquisto delle azioni, che rappresenta il presupposto impositivo effettivo.
  • L'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000 sulla decorrenza delle modifiche per i tributi periodici non si applica all'IRPEF nel senso di differire l'efficacia delle nuove regole ai piani già deliberati, perché l'IRPEF non è un tributo periodico in senso tecnico.
  • La disciplina agevolativa delle stock option è applicabile solo se, al momento dell'esercizio, ricorrono tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in quel momento; l'assenza di una disciplina transitoria non consente di mantenere il regime previgente.
  • Il diritto di opzione concesso al dipendente nell'ambito di un piano di stock option non è assimilabile a una plusvalenza rivalutabile ai sensi della normativa sulla rivalutazione dei beni e diritti, trattandosi di un diritto incedibile collegato al rapporto di lavoro.
  • Il divieto di doppia imposizione non può essere invocato per ottenere il riconoscimento della rivalutazione del diritto di opzione; l'eventuale rimedio per l'imposta sostitutiva versata è l'istanza di rimborso secondo le regole proprie di quel tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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