Cassazione Civile, Ordinanza n. 26822/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, dipendente di una società, aveva ottenuto nel 2004 diritti di opzione per l'acquisto di azioni della controllante non quotata. Nel 2005 aveva rivalutato fiscalmente tali diritti, versando l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa sulla rivalutazione dei titoli e diritti non negoziati. Il 15 dicembre 2006 aveva esercitato le opzioni e rivenduto contestualmente le azioni ricavandone un rilevante corrispettivo. Il datore di lavoro aveva applicato la ritenuta IRPEF sul differenziale tra prezzo di vendita delle azioni e valore delle azioni al momento dell'assegnazione delle opzioni, secondo la disciplina delle stock option modificata nel 2006. Il contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo che, in mancanza di una disciplina transitoria, le modifiche peggiorative introdotte nel 2006 non fossero applicabili ai piani già deliberati e che dovesse applicarsi la disciplina vigente nel 2004, in base all'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000. In via incidentale, ha censurato il mancato riconoscimento del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione del 2005, invocando il divieto di doppia imposizione e la corretta determinazione della base imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina fiscale vigente al momento dell'esercizio dell'opzione, e non quella vigente al momento dell'assegnazione. Ha escluso che l'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000 imponesse di rinviare l'efficacia delle modifiche al periodo d'imposta successivo, osservando che l'IRPEF non è un tributo periodico in quel senso. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha rigettato anche il ricorso incidentale, affermando che la partecipazione al piano di stock option non era rivalutabile ai sensi della normativa sulla rivalutazione dei beni e diritti, poiché non si trattava di una plusvalenza già esistente ma di un diritto incedibile legato al rapporto di lavoro; ha inoltre escluso la violazione del divieto di doppia imposizione, rilevando che l'eventuale rimedio era il rimborso dell'imposta sostitutiva versata. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, lett. g-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
La disciplina fiscale applicabile alle stock option va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione; la tassazione colpisce l'effettivo esercizio dell'opzione e non la mera attribuzione del diritto.
art. 51, comma 2-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte richiama la formulazione ratione temporis applicabile per individuare i requisiti di accesso al regime agevolato delle stock option.
art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000
La regola sulla decorrenza delle modifiche per i tributi periodici non si applica all'IRPEF nel senso sostenuto dal contribuente, poiché l'IRPEF non è tributo periodico in senso tecnico.
art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986
Il divieto di doppia imposizione non è violato dalla mancata considerazione della rivalutazione; l'eventuale rimedio è l'azione per il rimborso dell'imposta sostitutiva versata.
art. 53 Cost.
Richiamato dal contribuente a sostegno della deduzione sulla corretta imposizione, ma la Corte non ne ricava un diverso esito.
La rivalutazione dei titoli/diritti non è applicabile alla partecipazione al piano di stock option concessa gratuitamente al dipendente, poiché essa non integra una plusvalenza in senso proprio.
art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203 del 2005
Il rinvio a tale disposizione non consente di rivalutare fiscalmente il diritto di opzione nell'ambito della disciplina delle stock option.
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione.
art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, in ragione dell'esito del giudizio.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di stock option, ai fini fiscali rileva il momento dell'esercizio dell'opzione e non quello dell'attribuzione del diritto: la tassazione consegue all'acquisto delle azioni, che rappresenta il presupposto impositivo effettivo.
- L'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000 sulla decorrenza delle modifiche per i tributi periodici non si applica all'IRPEF nel senso di differire l'efficacia delle nuove regole ai piani già deliberati, perché l'IRPEF non è un tributo periodico in senso tecnico.
- La disciplina agevolativa delle stock option è applicabile solo se, al momento dell'esercizio, ricorrono tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in quel momento; l'assenza di una disciplina transitoria non consente di mantenere il regime previgente.
- Il diritto di opzione concesso al dipendente nell'ambito di un piano di stock option non è assimilabile a una plusvalenza rivalutabile ai sensi della normativa sulla rivalutazione dei beni e diritti, trattandosi di un diritto incedibile collegato al rapporto di lavoro.
- Il divieto di doppia imposizione non può essere invocato per ottenere il riconoscimento della rivalutazione del diritto di opzione; l'eventuale rimedio per l'imposta sostitutiva versata è l'istanza di rimborso secondo le regole proprie di quel tributo.
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