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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07547/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Una contribuente, titolare di un'attività di bed and breakfast, aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi e IVA, riqualificando l'attività come imprenditoriale per il suo svolgimento abituale e continuativo. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2727 c.c. e 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto legittimo l'accertamento induttivo sulla base della presunzione '1 lenzuolo/1 ospite', ritenuta priva di gravità, precisione e concordanza; (2) violazione delle leggi regionali Emilia-Romagna n. 29/2001 e n. 16/2004, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere superati i limiti di pernottamento, nel valutare la residenza, nel considerare abituali i soggiorni e nel ritenere vietata l'esternalizzazione di lavanderia e colazione o l'uso delle stanze oltre limiti non previsti; (3) contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe definito marginale la fattispecie e opinabili alcuni profili dell'attività, pur confermando la pretesa; (4) difetto di motivazione per mancata distinzione tra le annualità e per mancata presa di posizione sulla presunta equazione 'un lenzuolo/un ospite'.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti, e comunque le censure tendevano a sollecitare una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché formulati secondo il previgente paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre per la sentenza impugnata era applicabile la nuova formulazione che consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità al 'minimo costituzionale' della motivazione. Nulla è stato statuito sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che non aveva svolto difese; è stato invece dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al controllo sulla presunzione posta a base dell'accertamento induttivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le censure sono ritenute inammissibili e in ogni caso rivolte a una rivalutazione del fatto.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo del reddito; la Corte rileva che la contestazione della contribuente mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 55 TUIR

    La Corte osserva che, sulla base degli elementi presuntivi valorizzati dalla CTR, i proventi dell'attività sono stati correttamente qualificati come reddito d'impresa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha formalmente dedotto violazioni di legge; la Corte però evidenzia che le censure nascondevano in realtà una richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più proponibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi di anomalia motivazionale radicale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per chiarire che solo la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, ovvero il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile, integrano nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Usato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione richiesto al provvedimento giurisdizionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l'onere di specifica indicazione, nel ricorso, del fatto storico omesso e del dato da cui esso risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per l'onere di deposito e specifica allegazione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • L'accertamento induttivo fondato su una pluralità di elementi presuntivi è insindacabile in cassazione quando la censura si risolve nella contestazione del peso o della lettura delle prove, e non denuncia un vero errore di diritto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: se si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve indicarli e riprodurne il contenuto rilevante.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non come semplice insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile, cioè quando venga meno il 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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