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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15224/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, all’epoca in forma di società in accomandita semplice e poi trasformata in s.r.l., aveva versato la prima rata dell’imposta prevista per la rivalutazione degli immobili ex art. 15 del d.l. n. 185 del 2008 e, sostenendo di averlo fatto per errore, aveva presentato istanza di rimborso. L’Ufficio non rispondeva e si formava il silenzio-rifiuto, impugnato davanti ai giudici tributari. In primo grado e in appello la domanda di rimborso veniva respinta per difetto di prova, ritenendosi non dimostrato il mancato perfezionamento della rivalutazione. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell’art. 15, commi 16 e 17, d.l. n. 185 del 2008, sostenendo che il solo versamento dell’imposta non perfeziona la rivalutazione, essendo necessario anche l’annotazione in bilancio o rendiconto; (2) violazione dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, perché la CTR avrebbe illegittimamente preteso la produzione del bilancio, mentre sarebbe bastata la dichiarazione dei redditi già in possesso dell’Ufficio; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell’onere della prova, avendo il giudice richiesto un documento non obbligatorio per legge. La Corte ha però chiarito che il giudizio riguardava non il perfezionamento in astratto della rivalutazione, ma il rimborso di somme asseritamente versate per errore, con conseguente onere del contribuente di provare il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, prova non fornita poiché non erano stati prodotti bilancio/rendiconto, inventario e nota integrativa idonei a dimostrare il mancato perfezionamento della rivalutazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, in un giudizio di rimborso, il contribuente ha la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare il titolo della restituzione richiesta. Poiché la rivalutazione degli immobili doveva risultare dal bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo ed essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa, la mancata produzione di tali scritture ha impedito di provare che la rivalutazione non si fosse perfezionata e, quindi, che il versamento fosse indebito. La circolare dell’Agenzia delle Entrate evocata dalla ricorrente è stata ritenuta non idonea a derogare alla legge e comunque riferita alla sola prova del perfezionamento della rivalutazione, non alla sua negazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 15, commi 16 e 17, d.l. n. 185 del 2008

    la rivalutazione dei beni immobili, per i soggetti ammessi, deve risultare dal bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo, essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa; il solo versamento dell’imposta non basta a dimostrare il perfezionamento della procedura

  • art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000

    non consente di addossare al contribuente l’onere di produrre documenti già in possesso dell’Ufficio, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la prova del mancato perfezionamento dovesse comunque essere fornita dalla contribuente

  • art. 2697 c.c.

    nel giudizio di rimborso l’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa restitutoria grava sul contribuente, quale attore in senso sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del c.d. doppio contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rimborso il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare il fatto costitutivo del diritto alla restituzione.
  • Quando si chiede il rimborso di somme versate per asserito errore, non basta allegare l’errore: occorre dimostrare documentalmente l’inesistenza del presupposto che avrebbe giustificato il pagamento.
  • Se la legge subordina il perfezionamento di un’operazione fiscale a specifiche risultanze contabili, la prova contraria del mancato perfezionamento può essere fornita solo mediante la mancata o diversa annotazione di tali risultanze, non tramite mere affermazioni di parte.
  • Le circolari amministrative non possono derogare alla disciplina legislativa e, al più, possono semplificare la prova di chi intenda dimostrare il verificarsi del presupposto, ma non spostano l’onere probatorio quando si deduce il contrario.
  • La pretesa restitutoria non può essere accolta se il contribuente non produce la documentazione contabile rilevante che è nella sua disponibilità e che consente di verificare il dedotto errore nel versamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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