Cassazione Civile, Ordinanza n. 37129/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società e due garanti personali hanno impugnato la decisione di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente acceso dalla società e garantito da fideiussioni. In opposizione al monitorio e poi in appello avevano dedotto, in sintesi, che nel rapporto bancario erano stati applicati interessi non pattuiti e comunque superiori al tasso soglia antiusura, anche per effetto della commissione di massimo scoperto; avevano inoltre contestato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Con il ricorso per cassazione hanno articolato due motivi: (1) violazione della normativa antiusura e dell'art. 1815 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la rilevanza della commissione di massimo scoperto nel calcolo del tasso effettivo globale per il periodo anteriore alla riforma del 2009; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su un tema non corrispondente al devoluto qualificando come generiche le censure alla CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura era formulata in modo solo astratto: i ricorrenti non avevano indicato gli elementi fattuali concreti idonei a dimostrare che, nel caso specifico, il margine di compensazione tra interessi e commissione di massimo scoperto fosse insufficiente e che vi fosse effettivo superamento del tasso soglia. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, chiarendo che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'ambito oggettivo della decisione e non impedisce al giudice di ritenere generiche o infondate le doglianze proposte; nella specie la Corte territoriale aveva comunque esaminato il motivo di gravame e lo aveva respinto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. 7 marzo 1996, n. 108
Rileva nella disciplina dell'usura bancaria e del confronto con il tasso soglia.
art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108
Individua il meccanismo di rilevazione del tasso effettivo globale medio e dei decreti ministeriali.
art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394
Richiamato nel quadro normativo sull'usura nei rapporti bancari.
art. 2-bis l. 28 gennaio 2009, n. 2
Per i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore la commissione di massimo scoperto va considerata separatamente rispetto agli interessi nel confronto con il tasso soglia.
Norma penale di riferimento per la nozione di usura richiamata nella verifica del superamento della soglia.
Richiamato come conseguenza civilistica dell'usurarietà degli interessi pattuiti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato attiene al contenuto oggettivo della decisione e non alle argomentazioni poste a base della stessa.
Cita il rito camerale e il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo all'usura bancaria, per i rapporti anteriori alla disciplina del 2009 la commissione di massimo scoperto non si somma in modo indistinto al tasso di interesse: occorre una verifica separata delle voci di costo e della loro eventuale eccedenza rispetto alle rispettive soglie, con successiva compensazione tra margini disponibili e scostamenti.
- Chi deduce in cassazione il superamento del tasso soglia non può limitarsi a una censura astratta o meramente teorica, ma deve indicare in modo specifico i dati fattuali del rapporto e spiegare perché, nel caso concreto, il margine di compensazione tra interessi e commissione risulti insufficiente.
- La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la dimostrazione di un vero e proprio scostamento rispetto al contenuto del petitum o della causa petendi; non sussiste nullità quando il giudice abbia comunque esaminato il motivo di gravame e lo abbia respinto perché generico o infondato.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'oggetto della decisione, non la qualità o completezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice per rigettare la domanda o il motivo di impugnazione.
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