Cassazione Civile, Ordinanza n. 05763/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2008, a seguito della rettifica del corrispettivo dichiarato per la vendita di un immobile. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la ripresa, ritenendo che il maggior valore dell'immobile risultasse da un complesso di elementi indiziari: valori OMI della zona, prezzi di immobili similari venduti dalla stessa società e perizia di stima redatta dal tecnico incaricato dalla banca che aveva erogato il mutuo ipotecario all'acquirente. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione e violazione/disapplicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, dopo le modifiche introdotte dalla legge comunitaria n. 88/2009, il valore attribuito dall'istituto di credito in sede di mutuo non poteva più costituire parametro certo né fondare una presunzione qualificata di occultamento del corrispettivo, ma solo un mero indizio; ha inoltre dedotto l'omesso e/o erroneo esame dei documenti prodotti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sotto più profili: perché cumulava censure eterogenee non chiaramente sussumibili nei diversi vizi dell'art. 360 c.p.c.; perché, nella sostanza, la doglianza attaccava un vizio motivazionale soggetto al limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, senza che la ricorrente avesse dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; perché, comunque, il vizio motivazionale dedotto non integrava un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; infine, perché la censura mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. In ogni caso, la Corte ha ritenuto il motivo infondato anche nel merito: dopo la riforma del 2009 non opera più una presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale, ma restano utilizzabili presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato, insieme ai dati OMI, il mutuo superiore al prezzo dichiarato e la perizia della banca, reputando il quadro indiziario idoneo a sorreggere l'accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Dopo le modifiche del 2009 non consente più una presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale; l'Ufficio può fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
È stato ricondotto al medesimo assetto interpretativo: eliminata la presunzione legale introdotta nel 2006, residua la possibilità di accertamento mediante presunzioni semplici qualificate.
art. 24, comma 5, l. n. 88 del 2009
Ha modificato la disciplina fiscale in materia di accertamento, ripristinando l'assetto anteriore al luglio 2006 e adeguandolo al diritto unionale.
Le previsioni da esso introdotte sono state successivamente eliminate dalla legge comunitaria del 2009.
Il ricorso deve articolare in modo chiaro e separato i singoli motivi di impugnazione, senza cumulare censure eterogenee in modo confuso.
Opera il limite della c.d. doppia conforme, che preclude il vizio di motivazione quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle medesime ragioni di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, censure diverse e non chiaramente separabili non possono essere cumulate in un unico motivo: il motivo è inammissibile se non consente di individuare con precisione i singoli vizi denunciati.
- Dopo la riforma del 2009 degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, il divario tra prezzo dichiarato e valore normale non integra più una presunzione legale di maggior corrispettivo, ma può costituire solo un elemento indiziario da valorizzare insieme ad altri dati.
- In materia di accertamento del corrispettivo di cessione immobiliare, l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; tra gli elementi valorizzabili possono rientrare i valori OMI, i prezzi di immobili similari e perizie tecniche collegate al finanziamento bancario.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è limitato alle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e non consente di denunciare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
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