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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21176/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato istanza di rimborso del 90% di imposte e ritenute versate per gli anni 1990-1992, invocando l’agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sugli aiuti di Stato e sul regolamento de minimis, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente verificare che l’importo del rimborso richiesto nel triennio non superasse la soglia, senza considerare correttamente il periodo mobile di tre anni e il tetto massimo complessivo degli aiuti concedibili; con il secondo ha lamentato violazione delle norme sulla prova e sul procedimento, deducendo che il contribuente non aveva dimostrato né i presupposti del danno subito né il mancato superamento della soglia de minimis e che l’autocertificazione prodotta non potesse valere come prova sufficiente. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di inammissibilità sollevato e ha accolto entrambi i motivi di ricorso, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, per riconoscere il beneficio, il giudice di merito deve verificare in concreto se l’aiuto individuale sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile oppure, in mancanza, se ricorrano le condizioni per la compatibilità dell’aiuto quale compensazione di danni da calamità naturale ai sensi del diritto UE. Nel caso concreto, la CTR si era limitata a valorizzare l’autocertificazione del contribuente, omettendo il necessario accertamento in fatto sui presupposti del regime de minimis e sulla compatibilità dell’aiuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    riduzione al dieci per cento delle imposte

    La disposizione agevolativa va letta alla luce della disciplina UE sugli aiuti di Stato e non opera automaticamente in favore di imprese se non nei limiti di compatibilità con il mercato interno e del regime de minimis applicabile.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La spettanza dell’agevolazione va valutata accertando se il soggetto produca reddito d’impresa secondo la nozione eurounitaria e, in tal caso, verificando la compatibilità dell’aiuto con il regolamento de minimis o con le altre condizioni di compatibilità previste dal diritto UE.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Per gli aiuti de minimis il limite va calcolato su base mobile triennale, considerando l’esercizio finanziario interessato e i due precedenti; non è sufficiente guardare al solo importo richiesto nel singolo procedimento o nel triennio considerato in modo statico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene in rilievo quale parametro della denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.

  • D.P.R. n. 445/2000

    L’autocertificazione non è stata ritenuta idonea, da sola, a dimostrare in giudizio i presupposti sostanziali richiesti per il beneficio.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il tema della valutazione della prova acquisita, escludendo che la sola autocertificazione possa imporre un accertamento favorevole senza ulteriori verifiche.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova della sussistenza dei presupposti per il beneficio e del rispetto dei limiti de minimis grava sul contribuente che ne invoca l’applicazione.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    La compatibilità dell’aiuto può essere riconosciuta se destinato a compensare danni causati da calamità naturale, ma occorre un nesso chiaro e diretto tra danno e aiuto.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    Le misure nazionali sono considerate aiuti di Stato illegittimi se attuate in violazione dell’obbligo di notifica/sospensione, salva la verifica di compatibilità nei casi consentiti dal diritto UE.

  • art. 9, § 1, Direttiva 2006/112/CE

    La nozione eurounitaria di soggetto che esercita un’attività economica è ampia e include chi offre beni o servizi su un mercato, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento.

Massime di principio

  • Quando un’agevolazione fiscale nazionale si innesta su un regime di aiuti di Stato, il giudice deve verificare non solo l’esistenza astratta del beneficio, ma anche la sua compatibilità con il diritto dell’Unione, con particolare riguardo al regime de minimis applicabile.
  • L’onere di provare i presupposti sostanziali del beneficio e il rispetto del massimale de minimis incombe sul contribuente che richiede il rimborso; l’autocertificazione, da sola, non basta se non è supportata da un accertamento giudiziale dei fatti rilevanti.
  • Il limite de minimis va verificato secondo il criterio del periodo mobile di tre anni, considerando l’ammontare complessivo degli aiuti già concessi nell’esercizio interessato e nei due precedenti, non il solo importo del singolo rimborso richiesto.
  • Per gli aiuti concessi a seguito di calamità naturali, la compatibilità con il mercato interno richiede un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dal singolo beneficiario e l’aiuto riconosciuto, oltre all’assenza di sovracompensazione rispetto al pregiudizio effettivamente patito.
  • Ai fini delle agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma, la nozione di impresa deve essere intesa in senso eurounitario: è impresa chiunque eserciti un’attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla veste giuridica adottata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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