Cassazione Civile, Ordinanza n. 15306/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I mutuatari avevano stipulato con la banca, nel 2002, un mutuo ipotecario di durata decennale per euro 200.000, con tasso corrispettivo iniziale del 4%, tasso di mora dell'8,40% e ulteriori costi (ripartizione del mutuo in quote, svincolo e cancellazione ipoteca, polizza sugli immobili). Dopo l'estinzione anticipata del mutuo nel 2012, sulla base di un accertamento stragiudiziale e di un ricorso ex art. 696-bis c.p.c., sostenevano che il costo complessivo del finanziamento fosse usurario e chiedevano la restituzione di euro 47.179,30, previa declaratoria di nullità delle clausole ex artt. 1815 c.c., 644 c.p. e l. n. 108/1996. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, tra l'altro, che non potessero sommarsi interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento della soglia, che non fosse provato il contributo della polizza fabbricati al costo del credito, che le istruzioni di Banca d'Italia 2013 fossero utilizzabili per il criterio di calcolo dei moratori e che mancasse prova dei pagamenti indebiti. Nel ricorso per cassazione i mutuatari deducevano: 1) violazione degli artt. 167, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione sulla polizza; 2) violazione dell'art. 644 c.p. per omesso computo delle spese di assicurazione nel costo rilevante ai fini dell'usura; 3) errata applicazione delle istruzioni Banca d'Italia del 2013, sostenendo che per il mutuo del 2002 il tasso di mora dovesse confrontarsi con la soglia allora vigente senza maggiorazioni; 4) violazione degli artt. 1344 e 1815 c.c. per la clausola di adeguamento automatico del tasso di mora, ritenuta elusiva del divieto di usura; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice ritenuto non provati il rapporto dare-avere e i pagamenti, nonostante la produzione di estratti conto, certificazioni bancarie, lettera di estinzione e consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili: ha escluso che vi fosse interesse o utilità concreta alla censura sulla polizza e sulla soglia dei corrispettivi, perché il tasso pattuito era inferiore alla soglia; ha ribadito il principio per cui gli interessi corrispettivi e moratori non si sommano materialmente, ma si verificano separatamente, e che l'usurarietà dei moratori va valutata secondo il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità; ha osservato che i ricorrenti non avevano allegato il concreto pagamento di interessi moratori né ritardi nell'adempimento, sicché era irrilevante la contestazione sul criterio Banca d'Italia 2013; ha ritenuto infondata la doglianza sulla clausola di salvaguardia/adeguamento automatico, richiamando il principio per cui essa impone alla banca un'obbligazione contrattuale di non applicare mai interessi oltre soglia, la cui eventuale violazione andrebbe provata dal debitore ma qui non risultava neppure in concreto applicata; infine ha confermato la correttezza della valutazione sull'onere della prova in ordine alla ripetizione dell'indebito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione proposto dai mutuatari. Ha ritenuto che le censure non scalfissero la ratio della decisione di merito: non vi era superamento della soglia per gli interessi corrispettivi; gli interessi moratori vanno valutati separatamente rispetto ai corrispettivi; per i moratori, in assenza di allegazione di un loro concreto pagamento o di mora effettiva, non era decisiva la doglianza sul parametro di calcolo; la clausola di salvaguardia non risultava concretamente applicata e quindi non ne emergeva la nullità; infine, mancava una prova sufficiente dei pagamenti indebiti e della ricostruzione del rapporto necessaria per la ripetizione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma che sanziona la pattuizione di interessi usurari nel mutuo; la Corte precisa, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che l'usurarietà degli interessi moratori comporta la non debenza della misura usuraria pattuita e l'applicazione, in sua vece, del tasso corrispettivo lecitamente convenuto.
richiamato quale norma penale di riferimento per la nozione di usura bancaria e il raffronto con il tasso soglia.
richiamata come fonte del meccanismo di determinazione del tasso soglia; la Corte ribadisce che per i corrispettivi si applica il criterio dell'art. 2, comma 4, mentre per i moratori non si procede al cumulo materiale con i corrispettivi.
art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996
indicato come base normativa del tasso effettivo globale medio e del tasso soglia, da applicare separatamente agli interessi corrispettivi.
menzionato quale precedente stragiudiziale di accertamento tecnico preventivo esperito dai mutuatari.
invocato nei motivi di ricorso in relazione al principio di non contestazione.
invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità di considerare non contestati i fatti allegati e provati sulla polizza fabbricati.
richiamato sia per il riparto dell'onere probatorio sull'usura e sui pagamenti indebiti, sia per confermare che il debitore deve allegare gli elementi necessari a dimostrare l'usurarietà dei moratori e la controparte i fatti modificativi o estintivi.
richiamato in relazione alla clausola di adeguamento automatico del tasso di mora, ma la Corte ne esclude la violazione in assenza di concreta applicazione della clausola elusiva.
richiamato per affermare che, in caso di interessi moratori usurari, la misura dovuta è quella dei corrispettivi lecitamente convenuti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usura bancaria, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non devono essere sommati in modo materiale: la loro eventuale usurarietà va accertata separatamente, in ragione della diversa funzione economico-giuridica che assolvono.
- Se la clausola di tasso corrispettivo resta al di sotto della soglia antiusura, eventuali costi accessori non incidono sulla decisione quando, in concreto, non sia dimostrato che essi abbiano alterato il superamento del limite legale.
- L'usurarietà degli interessi moratori può essere fatta valere anche in corso di rapporto, ma il debitore deve allegare gli elementi essenziali del rapporto, la clausola relativa ai moratori, il tasso concretamente applicato e i dati necessari al confronto con il tasso soglia del periodo rilevante.
- Le istruzioni di Banca d'Italia rilevano come criterio tecnico di calcolo solo nei limiti in cui si coordinano con la disciplina legale antiusura; tuttavia, se manca la prova di un concreto addebito di interessi moratori, la doglianza sul metodo di calcolo può risultare priva di incidenza decisiva.
- La clausola contrattuale di salvaguardia che impone alla banca di non applicare mai interessi oltre soglia non è di per sé nulla per elusione della disciplina antiusura; essa configura piuttosto un obbligo contrattuale la cui eventuale violazione deve essere specificamente provata da chi la deduce.
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a un mutuo estinto, il mutuatario deve fornire prova sufficiente sia dell'inesistenza della causa debendi sia dell'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la restituzione; la sola produzione del contratto non basta, se non consente di ricostruire l'andamento del rapporto e i pagamenti effettuati.
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