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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24851/2026 del 30/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Un ente pubblico aveva stipulato un contratto d'appalto per la realizzazione di opere idrauliche. A seguito di carenze progettuali imputabili alla stazione appaltante, i lavori erano stati sospesi in attesa di una variante e il contratto era stato successivamente risolto per inadempimento del committente. L'impresa appaltatrice, poi cedente del ramo d'azienda alla società subentrata e successivamente assoggettata a procedura concorsuale, aveva chiesto il risarcimento del lucro cessante; il committente aveva chiesto la restituzione dell'anticipazione corrisposta, anche nei confronti del garante assicurativo, nonché la manleva del ministero delegante. Il Tribunale aveva condannato il committente al pagamento del lucro cessante, liquidato nel 10% dei lavori non eseguiti, e l'appaltatore e il garante alla restituzione dell'anticipazione, con interessi dalla domanda, rigettando la manleva contro il ministero. La Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale dell'appaltatore sia quello incidentale del committente. Il committente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo ha dedotto la prescrizione del diritto al risarcimento del lucro cessante e il vizio della motivazione, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere da una comunicazione del 23 agosto 1988; con il secondo ha contestato l'applicazione del parametro del 10% per la liquidazione del lucro cessante, sostenendo che l'art. 345 della legge n. 2248 del 1865 fosse applicabile soltanto al recesso unilaterale della pubblica amministrazione e denunciando la violazione dell'onere della prova; con il terzo ha contestato la decorrenza degli interessi sulla restituzione dell'anticipazione, sostenendo che dovessero decorrere dal versamento in forza del d.m. 25 novembre 1972 e che, per effetto retroattivo della risoluzione, non rilevasse la buona fede dell'accipiens. In via preliminare, una resistente aveva eccepito l'invalidità della notificazione telematica del ricorso per mancanza della relata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di invalidità della notificazione telematica, ritenendo che l'atto, pur privo della relata prevista dall'art. 3-bis, quinto comma, della legge n. 53/1994, avesse raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., poiché conteneva il ricorso e la procura, proveniva dall'indirizzo PEC del difensore e aveva consentito ai destinatari di conoscere l'impugnazione senza lesione del diritto di difesa. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, non chiaro e non adeguatamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza d'appello. La Corte ha rilevato che il danno era stato collegato alla sospensione dei lavori conseguente alle carenze progettuali della stazione appaltante e che tale snodo non era stato specificamente censurato; ha inoltre ricordato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento sorge quando si verifica l'evento dannoso, anche se azionato indipendentemente dalla risoluzione. Il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo utilizzare, quale parametro equitativo minimo per la quantificazione del lucro cessante dell'appaltatore, la percentuale del 10% del residuo corrispettivo, anche quando lo scioglimento dell'appalto dipenda dall'inadempimento del committente pubblico e non da un recesso ad nutum della pubblica amministrazione. Tale parametro non è fisso né inderogabile: l'appaltatore può provare un danno maggiore e la stazione appaltante un danno minore. Il terzo motivo è stato rigettato. La restituzione dell'anticipazione è stata qualificata come effetto restitutorio della risoluzione, soggetto al criterio dell'art. 2033 c.c.: gli interessi decorrono dal pagamento soltanto in caso di mala fede dell'accipiens e, in caso di buona fede, dalla domanda. La buona fede dell'appaltatore al momento della ricezione dell'anticipazione deve presumersi; nel caso concreto essa è venuta meno con la domanda giudiziale. Il d.m. 25 novembre 1972 non era applicabile, poiché la revoca ivi prevista riguardava l'irregolare prosecuzione di un appalto in corso, non la sua risoluzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del committente alla rifusione delle spese in favore dei resistenti e con raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11, legge 21 gennaio 1994, n. 53

    Le ipotesi di nullità della notificazione telematica devono essere coordinate con l'art. 156 c.p.c.; se la notificazione, dotata dei requisiti formali indispensabili, raggiunge il suo scopo, la nullità non può essere pronunciata.

  • art. 3-bis, quinto comma, legge 21 gennaio 1994, n. 53

    La mancanza della relazione di notificazione non determina invalidità quando gli elementi presenti nell'atto e il concreto raggiungimento dello scopo escludono una lesione del diritto di difesa.

  • art. 156 c.p.c.

    Il raggiungimento dello scopo dell'atto impedisce la pronuncia della nullità della notificazione.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso esaminato il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non ha adeguatamente censurato il collegamento tra evento dannoso e sospensione dei lavori.

  • art. 1453 c.c.

    Il risarcimento del danno da inadempimento può essere azionato indipendentemente dalla domanda di risoluzione.

  • art. 345, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F

    l'esecutore delle opere abbia diritto ... al decimo dello importare delle opere non eseguite

    La percentuale del 10% costituisce un parametro legale utilizzabile per la liquidazione del lucro cessante dell'appaltatore quando lo scioglimento del contratto non sia a lui imputabile.

  • art. 2697 c.c.

    Il parametro del 10% non esclude la prova contraria: l'appaltatore può dimostrare un danno maggiore e la stazione appaltante un danno minore.

  • art. 2033 c.c.

    La restituzione conseguente alla risoluzione delle prestazioni già eseguite segue il regime dell'indebito: gli interessi decorrono dal pagamento se l'accipiens era in mala fede, altrimenti dalla domanda.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione produce effetti restitutori sulle prestazioni già eseguite, ma la decorrenza degli interessi sulla restituzione è regolata dall'art. 2033 c.c. e dipende dalla buona o mala fede dell'accipiens.

  • art. 3, d.m. 25 novembre 1972

    La disposizione sulla revoca dell'anticipazione riguarda l'irregolare prosecuzione di un appalto in corso e non è applicabile alla restituzione dell'anticipazione conseguente alla risoluzione del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • art. 10, ottavo comma, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Richiamato quale esempio della previsione normativa di criteri forfettari di compensazione del lucro cessante dell'appaltatore in ipotesi di scioglimento del contratto non imputabile a quest'ultimo.

  • art. 41, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Richiamato quale previsione del pagamento del decimo sulle opere non eseguite in caso di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici.

  • art. 25, legge 11 febbraio 1994, n. 109

    Richiamato quale ulteriore disciplina normativa del pagamento del 10% dei lavori non eseguiti in caso di risoluzione.

  • art. 37-septies, legge 11 febbraio 1994, n. 109

    Richiamato quale previsione di un indennizzo pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire per il mancato guadagno in caso di scioglimento della concessione non imputabile al concessionario.

  • art. 132, quinto comma, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato quale previsione del pagamento del 10% dei lavori non eseguiti in caso di risoluzione dell'appalto per varianti necessarie.

  • art. 134, secondo comma, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato quale previsione della medesima percentuale del 10% in caso di recesso della pubblica amministrazione dall'appalto.

  • art. 158, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato quale previsione dell'indennizzo del 10% del valore delle opere ancora da eseguire per il mancato guadagno in caso di risoluzione o revoca della concessione non imputabile al concessionario.

  • art. 176, quarto comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato quale ulteriore previsione della percentuale del 10% per il mancato guadagno dell'appaltatore o concessionario.

  • art. 123, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Richiamato quale disciplina successiva che conferma il parametro del 10% per l'appalto.

  • art. 20, d.m. 29 maggio 1895

    Richiamato quale disposizione che utilizza la percentuale del 10% come parametro dell'utile dell'appaltatore.

  • art. 2-bis, primo comma, d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190

    Richiamato con riferimento alla previsione della percentuale del 10% nell'allegato tecnico.

  • art. 15, allegato XXI, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato quale disposizione che prevede la medesima percentuale nell'ambito della disciplina dell'utile dell'appaltatore.

  • art. 32, secondo comma, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    Richiamato quale ulteriore previsione normativa della percentuale del 10% riferita all'utile dell'appaltatore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa in adunanza camerale.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione telematica non può essere pronunciata quando l'atto, pur privo della relazione di notificazione, contiene gli elementi essenziali, proviene dal difensore della parte e ha raggiunto lo scopo, senza concreta lesione del diritto di difesa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita ad affermazioni generiche o apodittiche sull'individuazione del dies a quo della prescrizione.
  • Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sorge quando si verifica l'evento dannoso; la risoluzione può essere domandata o pronunciata successivamente e non costituisce necessariamente il momento genetico del diritto risarcitorio.
  • Nell'appalto pubblico risolto per inadempimento del committente, il lucro cessante dell'appaltatore può essere liquidato assumendo come parametro equitativo il 10% del residuo corrispettivo, quale criterio legislativamente ricorrente per compensare l'utile non conseguito in caso di scioglimento non imputabile all'esecutore.
  • Il parametro del 10% per la quantificazione del lucro cessante dell'appaltatore non è fisso né inderogabile: l'appaltatore può provare un danno maggiore, mentre il committente può dimostrare che il pregiudizio è inferiore.
  • La risoluzione contrattuale produce un effetto liberatorio per le obbligazioni ancora ineseguite e un effetto restitutorio per le prestazioni già eseguite; l'obbligazione restitutoria segue, quanto agli interessi, il criterio dell'indebito oggettivo.
  • Sulla somma ricevuta a titolo di anticipazione, gli interessi decorrono dal pagamento solo se l'accipiens era in mala fede; in caso di buona fede, decorrono dalla domanda giudiziale, momento dal quale non può più presumersi la legittimità della ritenzione.
  • La buona fede dell'appaltatore al momento della ricezione dell'anticipazione deve presumersi, poiché la mera possibilità futura di una risoluzione del contratto non rende illecita o consapevolmente indebita la ricezione della somma.
  • La disciplina regolamentare sulla revoca dell'anticipazione prevista per l'irregolare prosecuzione di un appalto in corso non si applica alla restituzione dell'anticipazione dovuta come effetto della risoluzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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