Cassazione Civile, Ordinanza n. 24858/2026 del 30/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per l'anno 2006 nei confronti di una società e dei suoi soci, aventi a oggetto, rispettivamente, il recupero di maggiore IRAP e IVA e di maggiore reddito di partecipazione. Per quanto rileva in sede di legittimità, l'Agenzia delle entrate aveva contestato l'applicazione del regime IVA agevolato alle prestazioni di trasporto di turisti da e verso le isole Eolie. I contribuenti sostenevano che tali prestazioni fossero esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 o, in subordine, assoggettabili all'aliquota ridotta del 10%. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado aveva accolto i ricorsi riuniti; la Corte di secondo grado aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia, ma aveva ritenuto spettante il regime agevolativo IVA richiamando l'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito dalla l. n. 91 del 2022, e la relativa efficacia retroattiva. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame della concreta natura delle prestazioni e degli ulteriori servizi asseritamente offerti, quali il prelievo presso alberghi, accordi con agenzie e organizzazione di escursioni; violazione delle disposizioni IVA sull'esenzione e sull'aliquota ridotta, sostenendo che l'attività costituisse un servizio turistico-ricreativo più ampio, nel quale il trasporto era meramente strumentale; violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte dei contribuenti, dei presupposti del regime agevolato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha ritenuto nulla, per motivazione apparente, la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, poiché essa si era limitata ad affermare la spettanza del regime agevolativo senza chiarire se fosse riconosciuta l'esenzione IVA oppure l'aliquota ridotta del 10%, né aveva spiegato in concreto la sussumibilità delle prestazioni nella disciplina invocata. Le argomentazioni non consentivano quindi di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice d'appello né l'effettiva ratio decidendi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La decisione deve essere sorretta da una motivazione effettiva e percepibile; una motivazione solo apparente determina la nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca una motivazione effettiva o quando la motivazione è meramente apparente.
Richiamato quale parametro processuale relativo al contenuto e alla motivazione della sentenza.
art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, convertito dalla l. n. 91 del 2022
Norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva secondo la sentenza impugnata, relativa all'applicazione dell'esenzione IVA e delle aliquote agevolate alle prestazioni di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative, purché non siano forniti ulteriori servizi diversi da quelli meramente accessori.
art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede il regime di esenzione IVA invocato dai contribuenti per le prestazioni di trasporto di persone; la Corte rileva che il giudice del rinvio deve chiarire se tale esenzione sia concretamente applicabile.
Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede l'aliquota IVA ridotta del 10% invocata in via subordinata dai contribuenti; la sentenza cassata non aveva indicato se tale regime fosse quello riconosciuto.
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla qualificazione delle prestazioni oggetto di accertamento ai fini IVA.
L'onere di provare i presupposti del regime fiscale agevolato è stato dedotto dall'Agenzia a carico dei contribuenti che ne invocavano l'applicazione; il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro processuale invocato per la denuncia di violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio della motivazione; il primo motivo è stato accolto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e determina la nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice, rendendo necessaria un'integrazione mediante congetture dell'interprete.
- In una controversia sull'applicazione di un regime fiscale agevolato, il giudice deve indicare con precisione quale specifico regime riconosce e deve motivare la sussunzione delle prestazioni contestate nella relativa disciplina; non è sufficiente una generica affermazione di spettanza del regime agevolativo.
- Quando la decisione non consente di individuare l'effettiva ratio decidendi per genericità della motivazione, la sentenza deve essere cassata con rinvio, senza che il giudice di legittimità possa integrare con proprie congetture le carenze motivazionali del giudice di merito.
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