Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24857/2026 del 30/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in nome collettivo e i suoi due soci avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con il quale erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti non inerenti e l'IVA relativa a prestazioni di trasporto di turisti da e verso le isole Eolie, considerate dall'amministrazione imponibili anziché esenti o assoggettabili ad aliquota ridotta. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente ai costi e lo aveva rigettato quanto all'IVA. In appello, i contribuenti avevano chiesto l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 oppure, in subordine, dell'aliquota del 10%. La corte tributaria regionale aveva accolto l'appello richiamando la disciplina di interpretazione autentica introdotta dall'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, ritenendo spettante il regime agevolativo per le prestazioni di trasporto di persone con finalità turistico-ricreative, senza però precisare quale regime fosse concretamente applicabile né accertare la natura effettiva delle prestazioni e l'eventuale presenza di servizi ulteriori rispetto al trasporto. L'Agenzia delle entrate ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: il primo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente; il secondo, relativo all'omesso esame della concreta natura delle prestazioni e dei servizi aggiuntivi, quali il prelievo presso alberghi e gli accordi con agenzie; il terzo, relativo alla violazione della disciplina IVA, sostenendo che l'organizzazione di escursioni e le ulteriori prestazioni escludessero il regime agevolativo; il quarto, relativo alla violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova, da parte dei contribuenti, dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato che la sentenza impugnata, pur graficamente esistente, era affetta da motivazione apparente, poiché si limitava ad affermare la spettanza del regime agevolativo senza chiarire se dovesse applicarsi l'esenzione IVA oppure l'aliquota ridotta del 10%, entrambe prospettate dai contribuenti, e senza esporre il percorso logico seguito per ritenere le prestazioni comprese nell'ambito della disciplina agevolativa. Tale carenza impediva di individuare la ratio decidendi e non poteva essere colmata dall'interprete mediante congetture. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e determina la nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice, senza che tale lacuna possa essere colmata dall'interprete mediante congetture.
  • In una controversia sull'applicazione di un regime IVA agevolato, non è sufficiente affermare genericamente la spettanza del regime agevolativo: il giudice deve individuare e indicare concretamente quale trattamento fiscale trovi applicazione, distinguendo tra esenzione e aliquota ridotta quando entrambe siano state prospettate.
  • L'applicazione del regime agevolativo alle prestazioni di trasporto di persone con finalità turistico-ricreative richiede l'accertamento della concreta natura delle prestazioni e della presenza o meno di servizi ulteriori rispetto a quelli meramente accessori.
  • Quando la motivazione non consente di individuare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la sentenza deve essere cassata con rinvio; le ulteriori censure vengono assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.