Cassazione Civile, Ordinanza n. 24857/2026 del 30/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in nome collettivo e i suoi due soci avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con il quale erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti non inerenti e l'IVA relativa a prestazioni di trasporto di turisti da e verso le isole Eolie, considerate dall'amministrazione imponibili anziché esenti o assoggettabili ad aliquota ridotta. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente ai costi e lo aveva rigettato quanto all'IVA. In appello, i contribuenti avevano chiesto l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 oppure, in subordine, dell'aliquota del 10%. La corte tributaria regionale aveva accolto l'appello richiamando la disciplina di interpretazione autentica introdotta dall'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, ritenendo spettante il regime agevolativo per le prestazioni di trasporto di persone con finalità turistico-ricreative, senza però precisare quale regime fosse concretamente applicabile né accertare la natura effettiva delle prestazioni e l'eventuale presenza di servizi ulteriori rispetto al trasporto. L'Agenzia delle entrate ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: il primo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente; il secondo, relativo all'omesso esame della concreta natura delle prestazioni e dei servizi aggiuntivi, quali il prelievo presso alberghi e gli accordi con agenzie; il terzo, relativo alla violazione della disciplina IVA, sostenendo che l'organizzazione di escursioni e le ulteriori prestazioni escludessero il regime agevolativo; il quarto, relativo alla violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova, da parte dei contribuenti, dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato che la sentenza impugnata, pur graficamente esistente, era affetta da motivazione apparente, poiché si limitava ad affermare la spettanza del regime agevolativo senza chiarire se dovesse applicarsi l'esenzione IVA oppure l'aliquota ridotta del 10%, entrambe prospettate dai contribuenti, e senza esporre il percorso logico seguito per ritenere le prestazioni comprese nell'ambito della disciplina agevolativa. Tale carenza impediva di individuare la ratio decidendi e non poteva essere colmata dall'interprete mediante congetture. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La decisione giudiziaria deve essere motivata; una motivazione meramente apparente determina la nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
La motivazione deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo comprensibile.
artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54, d.lgs. n. 546/1992
Norme processuali tributarie richiamate nel motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633/1972
Prevede il regime di esenzione IVA invocato dai contribuenti per le prestazioni di trasporto di persone.
Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al d.P.R. n. 633/1972
Prevede l'aliquota IVA ridotta del 10% prospettata in via subordinata dai contribuenti.
art. 36-bis, d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022
Norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva secondo la sentenza, relativa all'applicazione dell'esenzione e delle aliquote agevolate alle prestazioni di trasporto di persone con finalità turistico-ricreative, purché non comprendano servizi ulteriori diversi da quelli meramente accessori.
Richiamato dall'amministrazione finanziaria per sostenere che l'onere di provare i requisiti dell'agevolazione fiscale gravasse sui contribuenti che ne invocavano l'applicazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e determina la nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice, senza che tale lacuna possa essere colmata dall'interprete mediante congetture.
- In una controversia sull'applicazione di un regime IVA agevolato, non è sufficiente affermare genericamente la spettanza del regime agevolativo: il giudice deve individuare e indicare concretamente quale trattamento fiscale trovi applicazione, distinguendo tra esenzione e aliquota ridotta quando entrambe siano state prospettate.
- L'applicazione del regime agevolativo alle prestazioni di trasporto di persone con finalità turistico-ricreative richiede l'accertamento della concreta natura delle prestazioni e della presenza o meno di servizi ulteriori rispetto a quelli meramente accessori.
- Quando la motivazione non consente di individuare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la sentenza deve essere cassata con rinvio; le ulteriori censure vengono assorbite.
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