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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24845/2026 del 29/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un creditore notificava all’Agenzia delle Entrate un pignoramento presso terzi, chiedendole di rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. in relazione alla posizione di una società esecutata in liquidazione. L’Agenzia rendeva dichiarazione negativa, contestata dal creditore procedente. Il giudice dell’esecuzione dichiarava tuttavia che l’Agenzia era debitrice della società esecutata per euro 5.000 e assegnava un termine per l’introduzione del giudizio di merito. L’Agenzia promuoveva il giudizio ai sensi dell’art. 548 c.p.c., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario; il Tribunale rigettava l’eccezione e riteneva infondate le contestazioni sull’esistenza del credito. In Cassazione l’Agenzia proponeva tre motivi: con il primo denunciava il difetto di giurisdizione ordinaria, sostenendo che la controversia sull’esistenza di un credito d’imposta del debitore esecutato dovesse essere devoluta al giudice tributario, in conformità a Cass. S.U. n. 3773/2014; con il secondo, proposto in subordine, deduceva la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, assumendo che il credito fosse soggetto a compensazione diretta da parte dell’ufficio e non aggredibile da creditori privati; con il terzo denunciava l’omessa motivazione sul tema dell’applicabilità dell’art. 23 citato e sull’affermazione dell’esistenza del credito.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo. Hanno distinto il regime previgente dell’accertamento dell’obbligo del terzo, nel quale il giudizio poteva concludersi con una sentenza idonea ad accertare con efficacia di giudicato il rapporto tra debitore esecutato e terzo, dal regime attuale degli artt. 548 e 549 c.p.c., introdotto dalle modifiche legislative succedutesi dal 2012 al 2015. Nell’attuale disciplina, l’accertamento dell’obbligo del terzo costituisce un subprocedimento contenzioso interno all’esecuzione, destinato a stabilire soltanto, ai fini della procedura in corso, se il credito possa essere assoggettato a espropriazione e se il terzo possa liberarsi pagando il creditore procedente. La decisione non forma giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo verso l’esecutato; produce effetti limitati al rapporto tra creditore procedente e terzo e alla procedura esecutiva. Di conseguenza, anche quando il credito pignorato ha natura tributaria, il creditore procedente può agire davanti al giudice ordinario nell’ambito della tutela esecutiva. La dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate conserva però natura di atto espressivo del potere impositivo e può essere impugnata dal debitore esecutato davanti al giudice tributario nei termini di legge. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso la causa alla Terza Sezione civile per l’esame degli ulteriori motivi.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    Disciplina la dichiarazione del terzo pignorato nell’espropriazione presso terzi.

  • art. 548 c.p.c.

    Disciplina l’accertamento dell’obbligo del terzo; nel regime attuale il relativo subprocedimento ha funzione limitata alla procedura esecutiva.

  • art. 549 c.p.c.

    Attribuisce al giudice dell’esecuzione la decisione sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo, con effetti limitati all’esecuzione in corso.

  • art. 617 c.p.c.

    Prevede l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione relativa all’accertamento dell’obbligo del terzo.

  • art. 111 Cost.

    Consente il ricorso per cassazione contro la decisione resa sull’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie di natura tributaria; non opera però per la tutela esecutiva promossa dal creditore procedente contro il terzo nell’ambito dell’espropriazione presso terzi.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il catalogo degli atti impugnabili deve essere interpretato estensivamente quando l’atto, per contenuto, sia idoneo a far sorgere l’interesse ad agire; la dichiarazione negativa dell’Agenzia, quale espressione del potere impositivo, può essere impugnata dal debitore esecutato davanti al giudice tributario.

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la diretta compensabilità del credito da parte dell’ufficio e la sua non aggredibilità da parte di creditori privati; la questione è stata rimessa alla Terza Sezione civile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale della tutela giurisdizionale del contribuente nell’interpretazione estensiva degli atti impugnabili.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato insieme all’art. 24 Cost. a sostegno della tutela del contribuente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro di buon andamento della pubblica amministrazione nell’interpretazione estensiva degli atti impugnabili.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l’assenza di uno degli atti tipizzati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non preclude la tutela quando esista un atto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Indica il motivo di ricorso per difetto di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indica il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indica il motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, dedotto in relazione all’omessa motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare l’omessa motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 142 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la rimessione della causa alla sezione semplice competente dopo la decisione delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nell’espropriazione presso terzi regolata dall’attuale disciplina degli artt. 548 e 549 c.p.c., l’accertamento dell’obbligo del terzo è un subprocedimento interno alla procedura esecutiva e serve soltanto a stabilire, ai fini dell’esecuzione in corso, se il credito possa essere aggredito e se il terzo possa validamente pagare il creditore procedente.
  • La decisione resa nell’attuale subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo non forma giudicato sull’an o sul quantum del rapporto sostanziale tra debitore esecutato e terzo; i suoi effetti restano limitati alla procedura esecutiva e al rapporto processuale tra creditore procedente e terzo.
  • Quando il credito pignorato è un credito d’imposta, la tutela esecutiva esercitata dal creditore procedente nei confronti del terzo resta devoluta al giudice ordinario, poiché attiene all’assoggettabilità del credito all’esecuzione e non all’accertamento definitivo del rapporto tributario.
  • La dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria quale terzo pignorato, se riferita all’esistenza di un credito d’imposta del debitore esecutato, conserva natura di atto espressivo del potere impositivo e può essere impugnata dal debitore esecutato davanti al giudice tributario nei termini di legge.
  • La medesima vicenda può quindi comportare una tutela esecutiva davanti al giudice ordinario, limitata agli effetti della procedura in corso, e una distinta impugnazione dell’atto dell’amministrazione finanziaria davanti al giudice tributario, senza che la decisione esecutiva produca giudicato definitivo sul rapporto tributario sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiGiudicato

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