Cassazione Civile, Ordinanza n. 24850/2026 del 30/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un raggruppamento temporaneo di imprese, avente quale capogruppo-mandataria la società ricorrente, aveva stipulato con il Ministero un contratto per servizi di assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di un programma operativo nazionale, con scadenza al 31 dicembre 2016. Nel corso dell'esecuzione erano stati stipulati tre atti aggiuntivi: il primo per l'incremento delle attività consulenziali e delle risorse impiegate; il secondo, ai sensi dell'art. 57, quinto comma, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006, in relazione alla riprogrammazione degli obiettivi del programma; il terzo, ai sensi dell'art. 57, quinto comma, lettera a), del medesimo decreto, per attività riferite a un ulteriore piano di interventi. La mandataria emetteva fatture relative agli anni 2014 e 2015, rimaste insolute, e otteneva due decreti ingiuntivi per complessivi importi indicati negli atti. Il Ministero proponeva opposizione deducendo la nullità degli atti aggiuntivi e chiedendo la revoca delle ingiunzioni. Il Tribunale accoglieva le opposizioni e revocava i decreti. In appello, la Corte dichiarava nulla la sentenza di primo grado per ragioni processuali, ma accoglieva comunque le opposizioni, revocava i decreti ingiuntivi e riteneva nulli tutti e tre gli atti aggiuntivi, reputando: quanto al primo, che non vi fosse una modifica delle prestazioni originarie, ma soltanto un aumento delle risorse impiegate, non giustificativo del ricorso al quinto d'obbligo; quanto al secondo, che non fossero state aggiunte nuove prestazioni analoghe a quelle del contratto originario, con conseguente necessità di una nuova gara; quanto al terzo, che l'attività fosse autonoma e del tutto diversa da quella oggetto del contratto iniziale. La società ricorreva per cassazione con sei motivi. Con il primo denunciava motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile; con il secondo violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. per l'utilizzo di circostanze asseritamente desunte da pronunce penali e contabili; con il terzo violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 11 del r.d. n. 2440/1923 nell'interpretazione del primo atto aggiuntivo; con il quarto omessa pronuncia su vari motivi d'appello; con il quinto omesso esame di fatti decisivi concernenti i presupposti degli artt. 57, quinto comma, lettere a) e b), del d.lgs. n. 163/2006; con il sesto violazione delle norme sulla nullità negoziale, sul quinto d'obbligo e sulle procedure negoziate per il secondo e il terzo atto aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo profilo del primo motivo, il secondo motivo, il quarto e il quinto motivo e il secondo profilo del sesto motivo. Ha invece accolto il terzo profilo del primo motivo, relativo alla motivazione apparente sulla natura del terzo atto aggiuntivo, e il terzo motivo, relativo alla violazione dei criteri di interpretazione coordinata del contratto con riferimento al primo atto aggiuntivo. La Corte ha rilevato che, per il primo atto, la Corte d'appello aveva considerato principalmente gli artt. 3 e 5 del contratto senza esaminare compiutamente le ulteriori clausole, in particolare l'art. 10, che richiamava l'art. 11 del r.d. n. 2440/1923. L'interpretazione contrattuale doveva essere svolta considerando il testo negoziale nel suo complesso e coordinando tutte le clausole. Quanto al terzo atto, la motivazione era apparente perché la Corte territoriale aveva affermato, senza esplicitare il percorso logico-giuridico, che l'attività non fosse complementare e fosse del tutto diversa da quella originaria. Il primo profilo del sesto motivo, relativo al primo atto, e il terzo profilo, relativo al terzo atto, sono stati dichiarati assorbiti. Il secondo profilo del sesto motivo, concernente il secondo atto, è stato rigettato perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata su una valutazione di fatto circa l'assenza di nuove prestazioni analoghe. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa è stata rinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di somme liquide ed esigibili.
La norma è richiamata quale base dei due procedimenti monitori promossi dalla mandataria per ottenere il pagamento delle fatture insolute.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Mancanza della motivazione, motivazione apparente o motivazione irriducibilmente contraddittoria.
La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione né il percorso argomentativo seguito dal giudice.
Principio del contraddittorio.
È invocato dalla ricorrente con riguardo all'utilizzazione di circostanze asseritamente rilevate d'ufficio e non sottoposte al contraddittorio.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto o la non esaminabilità della domanda o del motivo, anche senza una statuizione espressa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È il parametro utilizzato per denunciare la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale e della disciplina degli affidamenti pubblici.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza o del procedimento.
È il parametro utilizzato per denunciare motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La nozione di fatto decisivo riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico e non una questione interpretativa o un'argomentazione difensiva.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti.
È richiamato tra i parametri ermeneutici la cui violazione è stata denunciata con riferimento al primo atto aggiuntivo.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Il giudice non può arrestarsi a una considerazione atomistica delle clausole, ma deve coordinare l'intero testo negoziale in un'unitaria e armonica interpretazione.
Cause di nullità del contratto.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza di cause di nullità degli atti aggiuntivi; la Corte non ha definito nel merito tale profilo, ritenendolo assorbito o non conforme alla ratio decidendi.
Rilevanza dei vizi del consenso.
È richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla validità degli atti aggiuntivi, senza una specifica decisione della Corte sul punto.
Rilevanza dell'errore quale vizio del consenso.
È richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla validità degli atti aggiuntivi, senza una specifica decisione della Corte sul punto.
È richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla validità degli atti aggiuntivi, senza una specifica decisione della Corte sul punto.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la nullità degli atti aggiuntivi, senza una specifica decisione della Corte sul punto.
Contratto in frode alla legge.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la nullità degli atti aggiuntivi, senza una specifica decisione della Corte sul punto.
art. 11 r.d. n. 2440/1923
Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto.
La Corte ha ritenuto necessario che il giudice di rinvio valuti la clausola contrattuale che richiama tale disciplina dopo una completa interpretazione coordinata del contratto.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 163/2006
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando nelle ipotesi previste dalla norma, con adeguata motivazione.
È richiamato nel quadro della disciplina applicabile agli affidamenti aggiuntivi contestati.
art. 57, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163/2006
La procedura negoziata è consentita per lavori o servizi complementari non compresi nel progetto o contratto iniziale, divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista, affidati all'operatore originario nel rispetto delle condizioni previste.
La norma è invocata in relazione al terzo atto aggiuntivo; la valutazione della sua applicabilità è rimasta assorbita dall'accoglimento della censura sulla motivazione apparente.
art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163/2006
La procedura negoziata è consentita per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, alle condizioni previste dalla norma.
La Corte ha ritenuto che la censura relativa al secondo atto non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'accertamento in fatto dell'assenza di nuove prestazioni analoghe.
Enunciazione del principio di diritto in caso di decisione della Corte di cassazione.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto derivante dalla corretta interpretazione coordinata delle clausole contrattuali.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione.
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso con rinvio.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un contratto il giudice deve coordinare tutte le clausole e ricondurle a un'unitaria e armonica lettura; non può fondare la decisione su una considerazione atomistica di singole disposizioni, anche quando il significato letterale di queste appaia chiaro isolatamente.
- Quando il contratto richiama una specifica disciplina legale delle variazioni quantitative dell'appalto, il giudice deve esaminare anche tale clausola e confrontarla con le disposizioni contrattuali concernenti l'oggetto, gli oneri e il corrispettivo, prima di stabilire se l'attività aggiuntiva rientri nelle prestazioni originarie o costituisca una variazione soggetta alla disciplina richiamata.
- Sussiste motivazione apparente, integrante nullità della sentenza per error in procedendo, quando il giudice afferma che un'attività non è complementare e ha oggetto del tutto diverso da quello originario senza indicare gli elementi fattuali e il percorso logico-giuridico che sostengono tali conclusioni.
- Il semplice difetto di sufficienza della motivazione non integra, di per sé, il vizio di motivazione apparente; occorre che la motivazione sia obiettivamente inidonea a rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice.
- È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso per cassazione diretto contro un'argomentazione svolta ad abundantiam, che non costituisca ratio decidendi e non abbia spiegato influenza sul dispositivo.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto o la non esaminabilità della pretesa o del motivo, anche se manca una specifica statuizione espressa.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso fatto storico-naturalistico decisivo e controverso, non una questione interpretativa del contratto né un'argomentazione difensiva.
- In sede di legittimità non è utilmente censurabile una valutazione di fatto del giudice di merito quando la censura non individui una violazione delle regole giuridiche applicabili e non si confronti con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
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