Cassazione Civile, Ordinanza n. 24844/2026 del 29/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine dalla richiesta di accertamento di un credito di USD 5.000.000 fondato su una promissory note al portatore emessa da un istituto di credito controllato dallo Stato estero e garantita dal relativo Governo. Il titolo recava una scadenza originaria nel 1991, successivamente differita, mediante atto di moratoria del Ministero delle Finanze dello Stato garante, sino al 1999. Il creditore ha chiesto la condanna dello Stato garante al pagamento. Il Tribunale di Rovigo e la Corte d’Appello di Venezia hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che l’atto di moratoria costituisse espressione di potestà sovrana iure imperii e che operasse l’immunità relativa dello Stato estero. Il ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., ha censurato la declaratoria di difetto di giurisdizione. Il ricorrente ha sostenuto che la promissory note e la garanzia statale fossero riconducibili a un’operazione privatistica e commerciale, soggetta alla giurisdizione del giudice del luogo di adempimento, e che la successiva moratoria non potesse trasformare la natura privatistica del rapporto. Il resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la sua asserita ripetitività rispetto agli atti dei precedenti gradi e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso conteneva una critica puntuale alla motivazione della sentenza d’appello ed era conforme all’art. 366, n. 4, c.p.c. Nel merito, ha ribadito che l’immunità giurisdizionale dello Stato estero è limitata agli atti iure imperii, mentre non opera per gli atti iure gestionis o iure privatorum, salvo che la decisione richieda valutazioni sull’esercizio di poteri pubblicistici. La Corte ha riconosciuto che l’atto di moratoria adottato dal Governo, in quanto diretto al governo della finanza pubblica e al rifinanziamento del debito pubblico, aveva natura iure imperii e, durante il periodo della sua efficacia, incideva sul rapporto obbligatorio. Tuttavia, la moratoria era temporalmente limitata e risultava scaduta da molti anni al momento dell’introduzione della controversia. Non risultavano ulteriori proroghe, né la Corte d’Appello aveva accertato la loro eventuale esistenza. Decorso il termine della moratoria, il titolo aveva riacquistato natura privatistica e non risultavano più attuali atti di esercizio della potestà sovrana idonei a fondare l’immunità. La Corte ha quindi accolto il ricorso, dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, primo comma, Cost.
La Corte d’Appello lo aveva richiamato quale fondamento del recepimento nell’ordinamento italiano della norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati esteri; la Corte di cassazione ha esaminato l’immunità nei limiti elaborati dal diritto internazionale generale.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata e alle ragioni poste a fondamento; la loro mancata considerazione rende il motivo inidoneo e inammissibile. Nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
È stata dedotta la violazione delle norme sulla giurisdizione in relazione alla dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
art. 1988 c.c.
È stato invocato dal ricorrente per qualificare la promissory note come promessa di pagamento; la Corte non ha deciso il merito di tale qualificazione, essendosi pronunciata sulla giurisdizione.
art. 5, n. 1, prima parte, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
È stato invocato dal ricorrente per individuare la giurisdizione del giudice del luogo di adempimento dell’obbligazione; la Corte ha deciso la giurisdizione sulla base dei limiti dell’immunità dello Stato estero.
art. 74, comma 2, codice delle obbligazioni svizzero
È stato richiamato dal ricorrente in relazione all’individuazione del luogo di adempimento e della giurisdizione; la Corte non ne ha definito l’applicazione, avendo accolto il ricorso per il venir meno dell’immunità.
Massime di principio
- L’immunità giurisdizionale dello Stato estero dalla giurisdizione civile è relativa e opera per gli atti iure imperii, non per gli atti compiuti iure gestionis o iure privatorum, salvo che l’accertamento della pretesa richieda valutazioni sull’esercizio di poteri pubblicistici.
- Un atto di moratoria adottato da un Governo straniero per il rifinanziamento del debito pubblico e la tutela delle finanze pubbliche costituisce esercizio di potestà sovrana iure imperii e può fondare l’immunità dello Stato estero durante il periodo della sua efficacia.
- Quando l’atto sovrano che incide su un rapporto obbligatorio è temporalmente delimitato, l’immunità deve essere verificata con riferimento al momento di introduzione della domanda e alla permanenza concreta degli effetti dell’atto. Decorso il termine della moratoria, senza ulteriori proroghe accertate, il rapporto può tornare a essere regolato come rapporto privatistico.
- Ai fini della giurisdizione, la natura privatistica originaria dell’emissione e della collocazione di un titolo di credito non esclude che un successivo atto statale iure imperii incida temporaneamente sul rapporto; tuttavia, cessati gli effetti temporali di tale atto, non può essere mantenuta l’immunità in assenza di ulteriori esercizi di potestà sovrana.
- Nel giudizio di cassazione il motivo d’impugnazione è ammissibile quando individua e critica puntualmente le ragioni giuridiche della decisione impugnata; la mera riproduzione di argomenti già svolti nei gradi di merito determina inammissibilità solo se non si traduce in una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
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