Cassazione Civile, Ordinanza n. 24859/2026 del 30/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale era stata recuperata l’IVA su operazioni che essa riteneva esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), del d.P.R. n. 633 del 1972. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto per difetto di delega di firma. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo rituale la delega, infondata la censura generica sul difetto di motivazione dell’avviso e applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%, anziché l’esenzione richiesta dalla contribuente o l’aliquota ordinaria sostenuta dall’Amministrazione. Secondo la CTR, l’attività consisteva in mero trasporto di persone verso le isole Eolie, con prelievo dei viaggiatori presso strutture alberghiere; tale prelievo costituiva una prestazione accessoria e non trasformava il servizio in una prestazione complessa di natura turistico-ricreativa. L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14), del d.P.R. n. 633 del 1972, delle disposizioni della Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter, e Parte III, n. 127-novies, nonché dell’art. 2697 c.c. L’Agenzia sosteneva che l’attività fosse stagionale, turistica e complessa, comprendendo escursioni, tour e prelievo dei turisti, con trasporto meramente strumentale, e che spettasse alla contribuente provare i presupposti dell’agevolazione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha applicato l’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, convertito dalla l. n. 91 del 2022, qualificandolo come norma di interpretazione autentica e, quindi, retroattiva, salvo il limite dei rapporti esauriti. La norma consente l’applicazione dell’esenzione o delle aliquote ridotte previste per il trasporto di persone anche quando il trasporto è effettuato per finalità turistico-ricreative, purché abbia a oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprenda ulteriori servizi diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972; restano escluse le mere prestazioni di noleggio del mezzo. La Corte ha precisato che una prestazione ulteriore è accessoria quando non costituisce un fine autonomo per il cliente, ma è un mezzo per fruire meglio della prestazione principale. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che il prelievo dei turisti presso gli alberghi era accessorio rispetto al trasporto. Tale valutazione non è stata ritenuta utilmente censurata dall’Agenzia, la quale mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della contribuente, rimasta intimata e non costituita.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo di ricorso per cassazione può denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633 del 1972
prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare
La disposizione sull’esenzione per il trasporto di persone deve essere letta, alla luce dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, nel senso che può applicarsi anche a trasporti con finalità turistico-ricreative, purché abbiano a oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendano servizi ulteriori non accessori.
Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter, d.P.R. n. 633 del 1972
La disposizione rientra, secondo la norma di interpretazione autentica, nel complessivo regime IVA applicabile al trasporto di persone anche con finalità turistico-ricreative, nei limiti stabiliti dall’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022.
Tabella A, Parte III, n. 127-novies, d.P.R. n. 633 del 1972
prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto
La disposizione prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di trasporto di persone non esenti. Il regime agevolato può applicarsi anche al trasporto con finalità turistico-ricreative, purché il servizio resti oggettivamente un trasporto di persone e le eventuali prestazioni ulteriori siano accessorie.
art. 12, d.P.R. n. 633 del 1972
Ai fini dell’applicazione del regime IVA del trasporto, le prestazioni ulteriori possono restare assorbite nella prestazione principale quando hanno natura accessoria secondo i criteri richiamati dalla norma di interpretazione autentica.
art. 3, d.P.R. n. 633 del 1972
La disposizione era invocata dall’Agenzia per sostenere la natura complessa delle operazioni, ma la Corte ha escluso che, sulla base dell’accertamento di merito, il servizio di prelievo alberghiero trasformasse il trasporto in una prestazione autonoma e complessa.
art. 2697 c.c.
L’Agenzia deduceva che l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto all’esenzione o all’agevolazione gravasse sulla contribuente. La Corte ha rigettato il ricorso senza accogliere la censura, ritenendo decisivo l’accertamento della CTR sull’accessorietà del servizio aggiuntivo e l’inammissibilità di una rivalutazione del fatto in cassazione.
art. 36-bis, d.l. n. 50 del 2022, convertito dalla l. n. 91 del 2022
Le disposizioni dell’articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
È una norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente ai rapporti non esauriti, che estende il regime di esenzione o di aliquota ridotta al trasporto di persone con finalità turistico-ricreative, purché il trasporto sia l’oggetto esclusivo della prestazione e gli eventuali servizi ulteriori siano soltanto accessori.
Massime di principio
- La finalità turistico-ricreativa del trasporto di persone non esclude, di per sé, l’applicazione dell’esenzione o dell’aliquota IVA ridotta prevista dalla normativa sul trasporto; occorre verificare l’oggetto oggettivo della prestazione.
- In forza dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, norma di interpretazione autentica, il regime IVA agevolato per il trasporto di persone opera retroattivamente per i rapporti non esauriti anche quando il trasporto è effettuato con finalità turistico-ricreative, purché non siano forniti servizi ulteriori autonomi rispetto al trasporto.
- Una prestazione ulteriore è accessoria quando non costituisce un fine autonomo per il cliente, ma rappresenta il mezzo per consentire una migliore fruizione della prestazione principale; in tal caso segue il regime IVA della prestazione principale.
- La qualificazione di un’operazione come prestazione unica o come pluralità di prestazioni deve essere effettuata considerando tutte le circostanze dell’operazione: ciascuna prestazione è normalmente autonoma, ma non si può artificialmente scomporre un’operazione economicamente unica né qualificare come complessa un’attività nella quale gli elementi ulteriori siano oggettivamente accessori.
- Il trasporto di persone resta soggetto al regime IVA agevolato quando il servizio aggiuntivo, come il prelievo dei passeggeri presso strutture ricettive, è accertato dal giudice di merito come accessorio al trasferimento e non integra un autonomo servizio turistico o ricreativo.
- Il giudizio di cassazione non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito sugli elementi istruttori con una diversa ricostruzione dei fatti; la censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
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