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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21109/2020 del 02/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa in materia di IVA relativa a operazioni mediante le quali la Banca UBAE sottoscriveva certificati di deposito con fondi propri sul mercato londinese e li cedeva lo stesso giorno alla propria controllante Lybian Foreign Bank (operatore extra-UE). L'Agenzia contestava che tali operazioni fossero un artificioso incremento del volume d'affari volto ad aumentare la percentuale di detrazione dell'IVA (pro rata) e le qualificava come mandate alla sottoscrizione/gestione dei titoli dalla controllante, configurando abuso del diritto ai fini dell'imposta; la banca invece sosteneva che le singole operazioni erano fuori dal campo IVA o, in ogni caso, operazioni imponibili/esenti e dunque correttamente considerate nel calcolo del pro rata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca UBAE, confermando la pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio e l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia. La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e degli elementi di fatto (in particolare la remunerazione estremamente bassa percepita dalla UBAE e la quasi totale assenza di interesse economico proprio), le operazioni di sottoscrizione e immediata cessione dei certificati non costituiscono un'attività economica di commercializzazione dei titoli ai fini IVA ma vanno qualificate come operazioni fuori dal campo IVA. Di conseguenza tali operazioni devono essere escluse dal calcolo del pro rata di detrazione, legittimando la pretesa impositiva dell'Agenzia. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in euro 13.000,00 oltre spese).

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 9, comma 1, n. 12

    Riferimento alla non imponibilità delle "servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali" richiamata dall'Agenzia e dalla ricorrente; la Corte evidenzia però che la qualificazione sostanziale delle operazioni alla luce della giurisprudenza UE prevale sulla mera indicazione formale di non imponibilità

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 2, comma 3, lett. a

    Norma che esclude il denaro dalle cessioni di beni; la ricorrente invocava tale norma per sostenere che la sottoscrizione dei certificati coincidesse con una cessione di denaro fuori dal campo IVA

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 3, comma 2, n. 3

    "non sono considerati prestiti -e, quindi, prestazioni di servizi- i depositi di denaro presso aziende o istituti di credito,... anche se regolati in conto corrente"

    Utilizzata dalla ricorrente per sostenere che i depositi/sottoscrizioni siano fuori dal campo delle prestazioni di servizi soggette a IVA; la Corte prende atto della norma ma la analizza unitamente alla giurisprudenza UE per la qualificazione sostanziale

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, comma 1, n. 1

    Prevede l'esenzione per operazioni quali negoziazione relative a depositi di fondi, conti correnti ecc.; la banca sosteneva che le cessioni rientrassero in tali esenzioni, mentre la Corte ha subordinato la rilevanza di tali previsioni alla qualificazione economica reale dell'attività

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, comma 1, n. 4

    Richiamata in controricorso: esenzione per operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci; la Corte richiama la giurisprudenza UE che limita l'applicazione in presenza di un'attività economica stabile

  • Codice Civile - art. 1834

    Richiamato dalla ricorrente per spiegare la natura del deposito e l'acquisto di denaro da parte della banca, a supporto dell'argomento che la sottoscrizione dei certificati fosse fuori campo IVA

  • Art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato nella censura sulla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione della Commissione regionale sufficiente

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36

    Citato nella censura procedurale sulla motivazione: la Corte ha rigettato la doglianza ritenendo adeguata la motivazione di merito

  • Sesta direttiva IVA (direttiva comunitaria) - art. 13, parte B, lett. d), punto 5

    La giurisprudenza UE interpretata dalla Corte distingue tra mero acquisto/vendita di titoli (spesso fuori dal campo IVA) e attività economiche stabili di compravendita di titoli che rientrano nell'ambito dell'imposta; la Corte ha applicato questi principi al caso concreto

  • d.lgs. 2 settembre 1997, n. 472 - art. 6, comma 2

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sull'incertezza applicativa; la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 10

    Richiamata dalla ricorrente in tema di principio di legalità e certezza del diritto fiscale; la Corte ha ritenuto la normativa e la giurisprudenza comunitaria sufficientemente chiare per il caso

Massime di principio

  • La qualificazione ai fini IVA delle operazioni su titoli si basa sulla sostanza economica: il mero acquisto e la mera vendita di titoli possono essere fuori dal campo IVA se non costituiscono un'attività economica stabile finalizzata a redditi continuativi.
  • Una remunerazione molto bassa rispetto al valore dell'operazione è un indizio rilevante, ai fini della qualificazione, che l'interesse economico reale sia di terzi (es. la controllante) e non dell'intermediario, con possibile esclusione dell'attività dall'ambito IVA.
  • Se le operazioni sono strutturate principalmente per ottenere un vantaggio fiscale (es. aumento del pro rata di detrazione) e non per finalità economiche sostanziali, l'Amministrazione può ricondurle ad abuso del diritto o riclassificarle sostanzialmente, negando gli effetti fiscali invocati dalla parte formale.
  • Operazioni descritte come servizi internazionali o esenti non devono essere accolte meccanicamente: è necessario verificare la reale natura economica dell'attività secondo i criteri della giurisprudenza UE.
  • In casi simili è fondamentale documentare e dimostrare la genuinità economica dell'attività (coerenza delle commissioni, autonomia degli introiti, autonomia decisionale) per contrastare ricostruzioni che ricadono nella nozione di mera gestione per conto terzi o abuso.

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