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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21067/2020 del 02/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello della Graepel avverso il rigetto da parte dell'Ufficio delle dogane di Mantova della domanda di rimborso delle accise sul gasolio per autotrasporto (importo richiesto euro 594,70) relativo all'anno 2002. L'Agenzia ha dedotto, in primis, la tardività dell'appello proposto dalla contribuente (violazione dell'art. 51 del d.lgs. 546/1992, termine di 60 giorni a pena di inammissibilità) e, in subordine, ha contestato l'applicazione del termine biennale previsto dall'art. 14 del T.U. accise ritenendo invece applicabile il termine semestrale di cui all'art. 4 co. 3 del d.P.R. 277/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: dagli atti risulta che la sentenza di primo grado fu notificata alla contribuente il 3 febbraio 2007 mentre l'atto di appello fu consegnato all'Ufficio postale per la notifica il 5 aprile 2007, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 51 del d.lgs. 546/1992. Perciò l'appello era tardivo e la sentenza di primo grado non era più appellabile. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 co. 3 c.p.c., ha assorbito il secondo motivo come superfluo e ha condannato Graepel Italiana s.p.a. al pagamento delle spese processuali dei precedenti giudizi, liquidate in dispositivo (importo indicato in sentenza).

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    termine di gg. 60 previsto a pena di inammissibilita'

    Il termine di 60 giorni per proporre appello dalla notificazione della sentenza di primo grado è perentorio; l'appello depositato dopo tale termine è inammissibile e determina l'improcedibilità del gravame e, conseguentemente, l'impossibilita' di riformare la sentenza di primo grado

  • art. 14 del T.U. accise

    La questione relativa all'applicabilità del termine biennale non è stata decisamente risolta dalla Corte, essendo il motivo assorbito; pertanto non vi è pronuncia definitiva su quale termine prescrizionale o decennale/ biennale sia applicabile nel caso di rimborso contestato

  • art. 4 co. 3 d.P.R. 277/2000

    Similmente al precedente, la doglianza relativa all'applicazione del termine semestrale è stata assorbita e non è stata oggetto di decisione di merito dalla Corte di cassazione nel provvedimento

  • art. 382 co. 3 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, essendo il vizio attinente all'ammissibilità dell'appello e avendo ciò risolto la controversia, sussistessero i presupposti per cassare la sentenza impugnata senza rinvio al giudice di merito

  • art. 1, comma 1, lett. a) d.p.c.m. 8 marzo 2020

    firma del solo presidente per impedimento dell'estensore

    Consente la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo presidente del collegio in presenza dell'impedimento dell'estensore; utilizzato per attestare la validità formale della sottoscrizione della sentenza

Massime di principio

  • I termini processuali per impugnare le decisioni tributarie (in particolare il termine di 60 giorni per l'appello previsto dall'art. 51 del d.lgs. 546/1992) sono perentori: il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'appello e l'impossibilità di ottenere la riforma della decisione di primo grado
  • Quando il vizio denunciato riguarda l'ammissibilità dell'impugnazione, la relativa pronuncia può risolvere la controversia senza esame del merito e rendere superflui altri motivi; di conseguenza la corte può cassare senza rinvio se non è necessario riesaminare la causa nel merito
  • Nelle domande di rimborso di accise è fondamentale verificare preventivamente i termini amministrativi e processuali applicabili (es. termini per proporre ricorso o per richiedere rimborsi) e rispettarli rigorosamente per evitare la perdita del diritto
  • La soccombenza per vizio procedurale comporta spesso la condanna alle spese processuali dei precedenti gradi di giudizio; pertanto la gestione preventiva delle notifiche e dei termini può evitare oneri economici aggiuntivi
  • Se vi sono più questioni di diritto (procedurali e di merito), è strategico sollevare e documentare chiaramente gli eventuali vizi di ammissibilità nelle fasi iniziali del giudizio, poiché possono risultare risolutive e determinare l'esito del procedimento

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