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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21099/2020 del 02/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis, D.P.R. 600/1973, per omesso versamento di IVA e IRAP relative all'anno 2003 a carico della Feuerschleifer O.H.G., di cui i ricorrenti erano soci illimitatamente responsabili. I ricorrenti deducono nullità/inefficacia delle cartelle per vizi di notifica e carenza di motivazione, contestano la strumentazione utilizzata da Equitalia e sostengono che la responsabilità dovrebbe gravare sull'amministratore e non sui soci, essendosi i soci receduti il 29 ottobre 2003. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale per ottenere l'affermazione della responsabilità anche per le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili o infondati i principali motivi dei ricorrenti (tra cui la presunta carenza di motivazione della sentenza d'appello e i vizi di notificazione), ha confermato il principio della responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni tributarie della società di persone, e ha condiviso la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva escluso l'applicabilità delle sanzioni nei confronti dei soci per le violazioni commesse dopo la data del loro recesso (29/10/2003). In conclusione la statuizione di secondo grado che aveva annullato le sanzioni resta confermata; le imposte rimangono a carico dei soci per le obbligazioni sorte anteriormente al recesso. Spese di giudizio integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata quale titolo dell'emissione delle cartelle di pagamento per il mancato versamento di imposte (IVA e IRAP) a carico della società; la corte ha ritenuto legittima l'emissione delle cartelle nei confronti dei soci solidalmente responsabili.

  • art. 2291 c.c.

    Principio della responsabilità illimitata e solidale dei soci di società di persone per i debiti sociali applicato anche in materia tributaria: i soci possono essere destinatari della pretesa tributaria anche quando l'iscrizione a ruolo sia a carico della società.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato per il principio che il creditore deve aver tentato inutilmente la soddisfazione sul patrimonio sociale prima di agire sui soci; comunque la Corte ribadisce che non è necessaria una nuova iscrizione a ruolo a carico dei soci.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Norma sulle sanzioni tributarie: la Corte ha escluso la responsabilità dei soci per le sanzioni irrogate alla società quando le violazioni sono avvenute in epoca successiva al recesso dei soci.

  • art. 5 e art. 2, d.lgs. 472/1997

    Richiamati nell'ambito della valutazione della responsabilità per sanzioni; la Corte ha confermato che l'irrogazione di sanzioni alla società non comporta automaticamente responsabilità sanzionatoria dei soci per fatti avvenuti dopo il recesso.

  • art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norme sulla notificazione degli atti esecutivi; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sul vizio di notificazione per difetto di specificità documentale da parte dei ricorrenti.

  • art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Riferita alla disciplina dell'IVA: la Corte ha precisato che l'obbligazione tributaria nasce al verificarsi del presupposto impositivo (l'operazione imponibile) e non alla liquidazione o presentazione della dichiarazione.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamato in relazione al diritto di motivazione degli atti: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure dei contribuenti per carenza di motivazione delle cartelle, per difetto di specificità probatoria.

  • art. 132 c.p.c.; art. 360 c.p.c.; art. 366, n.6 c.p.c.

    Richiamati in tema di motivazione della sentenza d'appello e limiti del sindacato di cassazione; la Corte ha confermato che la motivazione per relationem è valida se emerge un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

Massime di principio

  • I soci di società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari della società: l'iscrizione a ruolo a carico della società può legittimare la richiesta di pagamento anche nei confronti dei soci, senza necessità di una nuova iscrizione a loro carico, salvo l'esaurimento del patrimonio sociale richiesto dall'art. 2304 c.c.
  • La responsabilità dei soci per sanzioni tributarie è circoscritta temporalmente: i soci rispondono solo per le obbligazioni sorte mentre ancora erano soci; non possono essere ritenuti responsabili per violazioni commesse dopo il loro recesso.
  • L'obbligazione tributaria nasce al verificarsi del presupposto impositivo (es. momento dell'operazione imponibile per l'IVA), non al momento della liquidazione o della presentazione della dichiarazione; la dichiarazione è un momento procedimentale di autotassazione, non la fonte dell'obbligazione.
  • Le doglianze relative a nullità di notifiche o carenze di motivazione delle cartelle di pagamento richiedono specificità probatoria e la riproduzione in giudizio degli atti impugnati; l'assenza di documentazione rende inammissibili le censure per difetto di specificità.
  • La sentenza d'appello può motivare per relationem alla decisione di primo grado, purché risulti dall'insieme delle motivazioni un percorso argomentativo coerente che consenta di comprendere le ragioni della conferma o della modifica.
  • Un ricorso introdotto dall'Agenzia delle Entrate dopo che era già stato notificato il ricorso dei contribuenti può assumere la natura di ricorso incidentale: la sua ammissibilità e portata seguono le regole del rito processuale.

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