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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21110/2020 del 02/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca aveva sottoscritto certificati di deposito sul mercato londinese con fondi propri e, nello stesso giorno, li aveva ceduti alla propria controllante Lybian Foreign Bank tramite un rapporto di conto corrente in valuta estera. L'Agenzia contestava che tali operazioni fossero fittizie o abusive, costituendo un mandato della controllante alla UBAE finalizzato ad includere le cessioni nel volume d'affari della mandataria (non imponibili ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 12, d.P.R. n. 633/72), al fine di aumentare artificiosamente il pro rata e quindi la percentuale di detrazione dell'IVA. La controversia verteva quindi sulla qualificazione ai fini IVA delle operazioni (imponibili/esenti/extra-VAT), sulla eventuale elusività/abuso del diritto e sul corretto trattamento ai fini del calcolo del pro rata di detrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della Banca UBAE. Ha confermato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il mero acquisto e la mera vendita di titoli negoziabili che non producono redditi stabili costituiscono attività fuori dal campo IVA. Il giudice ha ritenuto probante l'accertamento di merito secondo cui la remunerazione per le operazioni era estremamente bassa (proventi pari allo 0,01%), indice della mancanza di natura commerciale e dell'assenza di un intento di ottenere redditi stabili. Di conseguenza le cessioni dei certificati di deposito vanno escluse dal calcolo del prorata di detrazione IVA e l'avviso di accertamento dell'Agenzia è legittimo. Il ricorso è stato rigettato, la banca condannata alle spese e confermato il principio di diritto enunciato: una banca che cede certificati di deposito alla controllante percependo commissioni molto basse svolge attività fuori dal campo IVA e tali operazioni devono essere escluse dal calcolo del prorata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 9, comma 1, n. 12

    non imponibile, in riferimento alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 4 dell'art. 10

    L'articolo è stato richiamato dall'Amministrazione per sostenere la non imponibilità delle cessioni verso soggetti extra-UE; la Corte ha valutato però che le operazioni, pur richiamabili, sono fuori dal campo IVA quando non costituiscono attività economiche volte a produrre redditi stabili

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, comma 1, n. 1

    "operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti"

    La banca ha invocato questa norma per qualificare la cessione dei certificati come esente/parte delle operazioni bancarie; la Corte ha però richiamato la giurisprudenza UE che distingue l'acquisto/vendita meramente speculativa di titoli dall'attività economica imponibile/esente ai fini IVA

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, comma 1, n. 4

    "operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci..."

    Richiamata dalla banca come alternativa di esenzione; la Corte ha applicato la giurisprudenza UE distinguendo tra negoziazione di titoli come oggetto di attività economica stabile e mero acquisto/vendita occasionale, riconoscendo che nel caso concreto si era nella seconda ipotesi

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 2, comma 3, lett. a

    esclusione dal novero delle cessioni dei beni del danaro

    Invocata per sostenere che la sottoscrizione di certificati convertiva in pratica denaro e quindi non sarebbe una cessione di beni ai fini IVA; la Corte però ha valorizzato la natura di operazione su titoli e l'assenza di redditi stabili

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 3, comma 2, n. 3

    "non sono considerati prestiti ... i depositi di denaro presso aziende o istituti di credito,... anche se regolati in conto corrente"

    Richiamata dalla banca per escludere qualificazioni come prestazioni di servizi; comunque, la Corte si è attenuta alla giurisprudenza UE sulla natura delle operazioni su titoli

  • Costituzione - art. 53

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai principi di capacità contributiva e principi costituzionali, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 10-bis

    Richiamata in relazione all'abuso del diritto; la Corte ha valutato che, anche applicando i principi anti-abuso, l'operazione era fuori dal campo IVA per mancanza di attività economica rilevante e di redditi stabili

  • Codice di procedura civile - art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo (presunta omissione dell'esame di una questione dal giudice d'appello); la Suprema Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'esito sul merito

  • d.lgs. 2 settembre 1997, n. 472 - art. 6, comma 2

    Richiamato nel contesto di presunte violazioni procedurali e di certezza del diritto; la Corte ha ritenuto infondate le censure

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 8

    Invocato in relazione ai presupposti per l'accertamento e la loro interpretazione; la Corte ha rigettato le censure sulla base della corretta applicazione del diritto unionale e nazionale

  • Sentenze Corte di Giustizia UE citate

    Causa C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro; C-55/94 Wellcome Trust; C-520/14 Gemeente Borsele; C-249/17 Ryanair; C-502/17 C&D Foods; C-566/17 Wigzek

    La giurisprudenza UE è stata utilizzata per affermare che il mero acquisto e la mera vendita di titoli negoziabili sono, di regola, fuori dal campo IVA a meno che non costituiscano l'esercizio di un'attività economica volta a produrre redditi stabili; inoltre chiarisce che l'importo dei proventi è criterio rilevante per valutare l'effettività dell'attività economica e la rilevanza ai fini del prorata

Massime di principio

  • La mera sottoscrizione e la mera cessione di titoli negoziabili, se non finalizzate a generare redditi stabili, sono attività fuori dal campo IVA e non vanno considerate imponibili né esenti ai fini della determinazione del pro rata di detrazione.
  • La bassa remunerazione percepita per l'operazione può essere indice decisivo della mancanza di natura commerciale ed economica dell'attività, legittimando la qualificazione come operazione non rilevante ai fini IVA.
  • Operazioni sistematiche e ripetute verso la stessa controparte controllante possono essere valutate come un'operazione unitaria ai fini dell'accertamento e dell'eventuale qualificazione come elusiva, se risulta che l'effetto è quello di aggirare le norme fiscali.
  • Per il calcolo del prorata IVA vanno considerate solo le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA; le operazioni fuori dal campo IVA devono essere escluse, il che può ridurre la percentuale di detraibilità e legittimare maggiori recuperi d'imposta.
  • L'esistenza di un mandato o di rapporti tecnici con terzi necessita di un'analisi specifica, ma non basta a rendere imponibile un'operazione che, per natura e per la sua reale economicità, è fuori dal campo IVA; l'eventuale abuso del diritto va valutato alla luce della sostanza economica e della giurisprudenza comunitaria.

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