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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27241/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento a una dirigente medica, titolare di un incarico di alta specializzazione, dell'incarico di direttore di distretto sanitario per il periodo dal 1 agosto 2006 al 16 aprile 2012, in sostituzione del dirigente precedentemente incaricato e in ragione dell'imminente comando di quest'ultimo presso altra azienda sanitaria. La dirigente sosteneva di avere diritto al trattamento economico pieno spettante al titolare della struttura complessa, comprensivo di indennità di struttura complessa, retribuzione di posizione unificata, retribuzione di posizione variabile aziendale e indennità di esclusività, chiedendo la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva riconosciuto il diritto a una somma a titolo di differenze retributive, ritenendo applicabili i principi sulla protrazione della reggenza di un ufficio dirigenziale oltre i termini contrattuali e valorizzando l'art. 36 Cost. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 18 e dell'art. 21 del CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, sostenendo che la fattispecie non era una reggenza ma una sostituzione dovuta a comando, istituto assimilabile agli altri impedimenti disciplinati dal contratto collettivo; con il secondo ha dedotto omesso esame circa la mancanza di una norma che attribuisse al sostituto il trattamento accessorio del sostituito e ha richiamato il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ex art. 24 d.lgs. n. 165/2001, nonché la giurisprudenza che esclude lo svolgimento di mansioni superiori nelle sostituzioni dirigenziali del SSN.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'incarico conferito alla dirigente in ragione del comando del precedente titolare rientrasse nella disciplina della sostituzione per "altro impedimento" prevista dall'art. 18 del CCNL, e che non fosse quindi configurabile una reggenza idonea a giustificare la corresponsione dell'intero trattamento economico del sostituito. Ha affermato che, per le sostituzioni nella dirigenza sanitaria, non si applica l'art. 2103 c.c., non si configurano mansioni superiori e spetta soltanto l'indennità sostitutiva contrattualmente prevista, anche se la sostituzione si protrae oltre il termine di sei o dodici mesi previsto per l'espletamento delle procedure di copertura del posto vacante. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È stato utilizzato come parametro del primo motivo per denunciare la violazione delle norme collettive sulla sostituzione e sul comando.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del secondo motivo per censurare l'omesso esame della questione relativa all'assenza di una disposizione che riconosca il trattamento accessorio.

  • art. 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001

    Disciplina le sostituzioni nella dirigenza sanitaria, escludendo che esse configurino mansioni superiori e prevedendo una indennità sostitutiva; la Corte ha ricondotto alla sua disciplina anche la sostituzione derivante dal comando del precedente titolare.

  • art. 21 CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001

    Regola il comando come istituto temporaneo ed eccezionale e stabilisce che il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o altra mobilità.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Affermato il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, che remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio; la Corte lo utilizza per escludere pretese ulteriori al di fuori della disciplina contrattuale delle sostituzioni.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla Corte d'appello a sostegno dell'adeguatezza retributiva; la Cassazione ne esclude l'applicazione per riconoscere l'intero trattamento del sostituito, ritenendo sufficiente l'indennità prevista dal CCNL.

  • art. 2103 c.c.

    È ritenuto non applicabile ai dirigenti e, in particolare, alle sostituzioni nella dirigenza sanitaria, che non integrano mansioni superiori.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per ribadire che la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire incarichi e non svolgimento di determinate mansioni.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato per evidenziare che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e in un unico livello.

  • art. 15-ter, comma 5, d.lgs. n. 502/1992

    Prevede la sostituzione del dirigente preposto a struttura complessa in caso di assenza o impedimento e stabilisce che a tali mansioni superiori non si applica l'art. 2103 c.c.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 229/1999

    È richiamato quale norma che ha sostituito o integrato la disciplina dell'art. 15 d.lgs. n. 502/1992 e introdotto l'art. 15-ter.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo per escludere i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nella dirigenza sanitaria, la sostituzione del titolare di una struttura o di un incarico dirigenziale, quando avvenga nell'ambito del ruolo e livello unico previsto dall'ordinamento, non integra svolgimento di mansioni superiori e non dà luogo all'applicazione dell'art. 2103 c.c.
  • Quando il contratto collettivo disciplini espressamente le sostituzioni e preveda una specifica indennità sostitutiva, il dirigente sostituto non può pretendere il trattamento economico pieno del titolare, neppure se la sostituzione si protrae oltre il termine fissato per la copertura del posto vacante, salvo diversa previsione contrattuale.
  • Il comando del precedente titolare può essere ricondotto all'ipotesi di "altro impedimento" disciplinata dal CCNL ai fini della sostituzione, senza che ciò comporti la vacanza del posto in senso idoneo a fondare automaticamente il diritto all'intero trattamento accessorio del dirigente sostituito.
  • Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale opera nel senso di ricondurre il trattamento economico del dirigente alle funzioni e agli incarichi attribuiti secondo la disciplina legale e contrattuale, impedendo la creazione giudiziale di ulteriori voci retributive in assenza di una base normativa o contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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