Sentenza del 15/09/2022 n. 27243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento ICI relativo all'anno indicato, relativo a due immobili siti in (---). L'Amministrazione aveva richiamato la procedura di aggiornamento catastale prevista dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 336; la contribuente ha contestato di non aver mai ricevuto l'avviso/atto preliminare previsto da tale norma e ha dedotto la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, anche in ragione di una discrasia tra la rendita applicata nell'avviso e quella risultante dalla visura catastale. Ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per uno degli immobili, sostenendo che il bene era stato dismesso e restituito al Demanio, e ha impugnato la condanna alle spese e ad un ulteriore versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la Commissione regionale non si era pronunciata sulle eccezioni decisive sollevate (mancata notifica dell'atto di attribuzione della rendita ex L. 311/2004 e nullità dell'avviso per difetto di motivazione e discrasia delle rendite) e ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, perché esamini tali questioni insieme alle controdeduzioni di Roma Capitale. Il terzo motivo (sulla legittimazione passiva) è stato dichiarato inammissibile per la 'doppia conforme' (sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., comma 5). Il quarto motivo è stato assorbito in parte: la Corte ha censurato la statuizione che aveva condannato il ricorrente al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione (contributo unificato), ritenendo erronea l'applicazione della disposizione del D.P.R. n.115/2002 concernente quella misura al processo tributario; la Corte ha quindi regolato la causa rinviando e demandando la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al giudice di rinvio. Sentenza pronunciata il 14 giugno 2022, depositata il 15 settembre 2022.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336
La norma impone una procedura di aggiornamento catastale con preventiva comunicazione/atto all'interessato: l'Amministrazione non può efficacemente fondare un accertamento su una rendita aggiornata senza aver dimostrato la notifica dell'atto preliminare e della nuova rendita; l'assenza di tale notifica può incidere sulla validità/motivazione dell'avviso.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Citata nella doglianza come norma collegata all'assetto normativo fiscale e procedurale; utilizzata in relazione alle eccezioni sulla corretta applicazione delle procedure di aggiornamento catastale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Regola la memoria illustrativa nel processo tributario: la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo della memoria ex art. 32 per dedurre e documentare difese fondate su atti prodotti dall'Amministrazione nel corso del giudizio (quindi non tardività a precludere il rilievo sulla discrasia delle rendite).
Costituzione, art. 111
Riferimento al principio del giusto processo: l'omessa pronuncia su eccezioni decisive può ledere il diritto a una decisione completa e motivata.
Codice di procedura civile, art. 112
Collegato al diritto di difesa e all'obbligo del giudice di esaminare le eccezioni rilevanti; la mancata pronuncia è stata censurata come violazione del dovere di decisione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 4
Richiamato in relazione agli oneri motivazionali e alla disciplina delle parti in appello; invocato dalla ricorrente per lamentare omissioni nella decisione di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
Base normativa dei motivi di cassazione: n.4 per omissione di pronuncia/violazione del diritto a un giudizio completo; n.5 per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi (usato per valutare i motivi).
Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5
Norma che limita l'impugnabilità per cassazione della sentenza d'appello che conferma quella di primo grado (doppia conforme); applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla legittimazione passiva.
Codice di procedura civile, art. 91
Richiamato in relazione alla condanna alle spese: la ricorrente ha contestato la legittimità della condanna alle spese di lite in appello; la Corte ha esaminato le statuizioni sui contributi/tributi processuali.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Citata in relazione alla disciplina delle spese/contributi processuali: la Corte ha valutato la legittimità della condanna al versamento addizionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Disposizione sul contributo unificato e relative esenzioni/sanzioni: la Corte ha ritenuto che l'applicazione di questa norma (misura sanzionatoria/peculiare) non si estende al processo tributario d'appello, con conseguente annullamento dell'obbligo aggiuntivo di versamento disposto dal giudice di merito.
Massime di principio
- Se l'amministrazione basa un accertamento su una rendita catastale aggiornata ai sensi della L. 311/2004, deve provare la notifica all'interessato dell'atto che attribuisce la nuova rendita: l'assenza di tale prova può determinare l'illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione.
- La memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 è strumento idoneo a sollevare e documentare difese basate su atti prodotti nel corso del giudizio; la deduzione di discrasie tra rendite anche effettuata in tale memoria non è automaticamente tardiva se serve a criticare atti sopravvenuti dall'Amministrazione.
- Il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi su eccezioni e questioni decisive sollevate dalle parti; l'omessa pronuncia su tali questioni è motivo di cassazione per violazione del diritto al giusto processo.
- La 'doppia conforme' (conferma in appello delle stesse ragioni della sentenza di primo grado) impedisce in molti casi la cassazione di questioni già risolte con lo stesso argomentare; valutare la sussistenza della doppia conforme prima di proporre ricorso per Cassazione.
- Le regole sul contributo unificato e sulle misure sanzionatorie disciplinate dal D.P.R. n.115/2002 non si applicano automaticamente al processo tributario d'appello quando la norma ha natura eccezionale: va valutata la relativa applicabilità al caso tributario concreto.
- In ipotesi di notifiche o atti amministrativi non provati dall'ente impositore, il contribuente ha strumenti processuali efficaci per ottenere l'annullamento dell'avviso e far riesaminare la posizione in sede di merito; è utile documentare tempestivamente le mancate notifiche e produrre memorie chiarificatrici.
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