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Sentenza

Sentenza del 15/09/2022 n. 27240 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società Delta Power s.r.l. (2 novembre 2009). Il ricorrente deduceva l'inesistenza e la nullità assoluta dell'avviso per vizi di notifica, sostenendo che l'atto fosse impugnabile nonostante l'irrevocabilità del giudizio precedente e richiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere per inesistenza dell'atto.

La decisione

Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. Il primo ricorso (19 maggio 2016) è inammissibile per mancanza della sottoscrizione del ricorrente e della firma sulla procura alle liti; il secondo ricorso (notificato il 4 ottobre 2016), pur formalmente sottoscritto, è stato dichiarato intempestivo rispetto al termine breve di 60 giorni decorrente dalla notifica del primo ricorso (decorso del potere d'impugnazione il 18 luglio 2016). Per il primo ricorso il T. è stato condannato a rifondere le spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese e oneri; per il secondo ricorso non sono state disposte spese. Dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'irrevocabilità e la non prescrivibilità dell'azione nei confronti dell'atto viziato; la Corte non ha esaminato il merito della questione perché ha dichiarato inammissibili i ricorsi per ragioni formali e di tempestività.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per distinguere il termine lungo (decorrenza dal deposito della sentenza) utile ai fini della tempestività dell'impugnazione quando la sentenza non è stata notificata.

  • art. 325 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per stabilire che, in caso di notifica di un primo ricorso (anche se irrituale), decorre il termine breve (60 giorni) per proporre la successiva impugnazione; la notifica del primo ricorso ha iniziato la decorrenza del termine breve che ha reso tardivo il secondo ricorso.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riferimento procedurale alla celebrazione dell'udienza pubblica ai sensi delle norme emergenziali; non incide sulla decisione di ammissibilità sostanziale dei ricorsi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore versamento previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione del ricorso e/o della procura rende il ricorso inammissibile: cura formale della sottoscrizione è essenziale.
  • Se sono notificati due ricorsi identici, il secondo può sostituire il primo solo se l'improcedibilità o l'inammissibilità del primo non è ancora stata dichiarata; la mera notifica del primo non esaurisce automaticamente il potere di impugnazione.
  • La notifica del primo ricorso (anche se affetta da vizi) fa decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. per la proposizione di una successiva impugnazione: il secondo ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica del primo.
  • Se il secondo ricorso è tempestivamente notificato ma il primo è formale o privo di firma, è prudente regolarizzare tempestivamente il primo o notificare il secondo entro il termine breve per evitare l'inammissibilità per tardività.
  • La Corte, quando accerta inammissibilità per motivi formali o di tempestività, non entra nel merito delle questioni sostanziali (es. nullità dell'atto impugnato).
  • In ipotesi di dubbi procedurali su firme o procure, è consigliabile provvedere a integrazioni documentali o a nuova notifica prima della scadenza del termine breve per preservare il diritto di impugnare.

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