Sentenza del 15/09/2022 n. 27187 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiore I.C.I. anni 2007-2009 relativi a un immobile acquistato per 44% il 28/06/1999. Il ricorrente sosteneva che la nuova rendita catastale, messa in atti il 5/07/2002, non gli era mai stata notificata e che quindi non poteva essere utilizzata per determinare la base imponibile; inoltre aveva richiesto la rendita all'ufficio il 15/07/1999. Ha proposto ricorso in primo grado, appello, ricorso per cassazione e ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. n.4.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e ha cassato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale Lazio (n. 2221/2017 e n. 2660/2018). Ha ritenuto tempestivo il ricorso per revocazione (applicando il principio di scissione degli effetti della notificazione: rileva la data di consegna del plico al servizio postale per il notificante), ma ha comunque rigettato la revocazione nel merito per mancanza dei presupposti di errore di fatto decisivo. Sul merito principale (giudizio sull'appello) la Corte ha accolto i ricorsi originari del contribuente: poiché l'amministrazione non ha provato la notifica dell'atto di attribuzione della rendita risultante successiva al 1/1/2000 (la nuova rendita risultava messa in atti il 5/7/2002 ma non provata come notificata), gli avvisi di accertamento per la maggiore ICI sono stati annullati. Le spese sono compensate integralmente.
Norme richiamate
Principio di scissione degli effetti della notificazione: per il notificante la notifica si considera perfezionata con la consegna del plico all'agente postale; per il destinatario con la legale conoscenza. Pertanto ai fini della tempestività degli atti rileva la data di consegna per il notificante (spedisci/«postmark»).
Termine di impugnazione di 6 mesi dal deposito della sentenza (con sospensione feriale), applicato per valutare la tempestività del ricorso per revocazione; la Corte ha ritenuto che la spedizione il 9/11/2017 fosse nei termini rispetto al deposito del 12/4/2017.
Revocazione per errore di fatto: la Corte richiama i parametri per l'ammissione (errore di percezione o svista materiale, immediata e oggettiva, essenziale e decisiva) e rigetta la revocazione per assenza dei requisiti in questo caso.
L. 21/11/2000, n. 342, art. 74, comma 1
Stabilisce che, dal 1/1/2000, gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale sono efficaci solo dalla loro notificazione. La Corte precisa però (alla luce di giurisprudenza consolidata) che la rendita, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità precedenti (natura dichiarativa dell'atto), salvo che la rettifica non derivi da nuovi elementi (in tal caso opera ex nunc). Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha provato la notifica della rendita attribuita dopo il 1/1/2000, quindi la rendita non poteva essere utilizzata per liquidare l'imposta.
norme sul procedimento DOCFA (giurisprudenza interpretativa)
La Corte richiama che la procedura DOCFA, se attivata, può far decorrere la rettifica della rendita dal momento della richiesta per i periodi successivi alla denuncia di variazione; tuttavia la semplice richiesta di attribuzione non equivale automaticamente a DOCFA né sostituisce la prova della notifica.
Massime di principio
- Una rendita catastale attribuita o modificata dopo il 1/1/2000 è efficace per l'imposizione solo se è stata legittimamente notificata ai titolari della partita; l'amministrazione ha l'onere di provarne la notifica quando la utilizza per maggiori accertamenti.
- La notifica si considera perfezionata, quanto al notificante, nel momento in cui il plico è consegnato all'agente postale: ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva la data di spedizione per il notificante (principio di scissione degli effetti della notificazione).
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale: occorre un errore di percezione o una svista materiale immediatamente riconoscibile, essenziale e decisiva rispetto alla decisione; mere valutazioni o contestazioni dei fatti non bastano.
- La rettifica della rendita per correzione di errori originari può avere efficacia retroattiva, ma se la rettifica è basata su nuovi elementi sopravvenuti la modifica opera ex nunc e non può gravare su periodi precedenti senza una corretta notificazione o prova del decorso temporale previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
- Se l'ente impositore usa una rendita catastale per liquidare tributi, il contribuente può ottenere l'annullamento se prova che la rendita è stata attribuita senza la prescritta notificazione; in contenziosi simili il carico probatorio sulla notifica grava sull'amministrazione.
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