Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/09/2022 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta sulla pubblicità - Frecce stradali direzionali indicanti Poste Italiane - Esenzione prevista per la localizzazione dei servizi di pubblica utilità - Esclusione - Mezzo pubblicitario indicante un'impresa che solo secondariamente svolge un'attività di interesse pubblico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'assoggettabilità all'imposta della pubblicità costituita da frecce stradali direzionali recanti le diciture "Poste Italiane", "Posta", "PT", "Ufficio Postale", "Agenzia Postale": se tali segnali costituiscano semplici indicazioni di localizzazione di un servizio di pubblica utilità (esente ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993) oppure mezzi pubblicitari imponibili in quanto riferiti all'impresa Poste Italiane, che svolge prevalentemente attività commerciali e solo secondariamente servizi postali.

La decisione

Il giudice ha escluso l'esenzione: le frecce direzionali con le diciture indicate non sono considerate mera localizzazione di un pubblico servizio ma segnali rivolti al pubblico che identificano l'impresa Poste Italiane (o il suo acronimo/abbreviazione notoria) e hanno funzione pubblicitaria. Poiché Poste Italiane svolge oggi attività economiche prevalenti (finanziarie, assicurative, telefoniche ecc.) e l'attività postale rappresenta una quota minima, i segnali sono soggetti all'imposizione prevista per la pubblicità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 285 del 1992, art. 39, comma 1, lett. c)

    Definisce le frecce stradali direzionali; nel caso concreto sono state considerate mezzi che, se recanti il nome o marchio dell'impresa, assumono carattere pubblicitario piuttosto che semplice indicazione di localizzazione.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. a)

    Prevede l'esenzione per i mezzi pubblicitari finalizzati alla localizzazione di servizi di pubblica utilità; l'interpretazione applicata nel caso ha limitato l'esenzione ai soli segnali che effettivamente indicano la mera ubicazione del servizio senza contenere elementi identificativi o promozionali dell'impresa.

Massime di principio

  • L'esenzione per la localizzazione di servizi di pubblica utilità è interpretata in modo restrittivo: vale solo per segnali neutri che indicano esclusivamente la presenza del servizio e non per segnali che contengono il nome, marchio o altri elementi riconducibili all'impresa.
  • Segnali direzionali recanti il nome, l'acronimo o abbreviazioni notorie di un'impresa con attività commerciali sono considerati mezzi pubblicitari rivolti al pubblico e sono imponibili.
  • Quando un ente pubblico o una società svolge sia attività di interesse pubblico sia attività commerciali, va valutata la prevalenza economica: se l'attività di interesse pubblico è residuale l'esenzione difficilmente si applica.
  • Per beneficiare dell'esenzione è consigliabile che l'indicazione sia formulata in modo neutro e descrittivo (assenza di segni distintivi o elementi che richiamino l'impresa), e che lo scopo sia effettivamente soltanto indicativo della localizzazione.
  • Nella valutazione rilevano il contenuto del messaggio, il destinatario (rivolto a 'quisque de populo') e la riconducibilità del segnale all'identità imprenditoriale: elementi tali trasformano l'indicazione in pubblicità imponibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.