Sentenza del 15/09/2022 n. 687 - Corte di Giustizia UE
IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Portata della giurisprudenza in materia di frode - Sussistenza di un abuso del diritto - Negazione del diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte in quanto il destinatario della prestazione sapeva o avrebbe dovuto sapere che il prestatore non sarebbe stato in grado, a motivo della sua situazione finanziaria, di versare all'erario l'IVA dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La HA.EN. aveva detratto l'IVA indicata in una fattura relativa all'acquisto, tramite aggiudicazione giudiziale dopo asta infruttuosa, di un immobile. L'amministrazione tributaria ha negato la detrazione sostenendo che la HA.EN., sapendo (o dovendo sapere) l'insolvenza del venditore e la probabile mancata corresponsione dell'IVA da parte di quest'ultimo, aveva agito in malafede e compiuto un abuso di diritto/frode, e quindi non poteva usufruire della detrazione a monte.
La decisione
La Corte di giustizia UE ha stabilito che l'art.168 lett. a) della direttiva 2006/112/CE, alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a una prassi nazionale che neghi il diritto di detrazione all'acquirente di un immobile venduto in sede di vendita giudiziale esclusivamente perché l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore era in difficoltà finanziarie o insolvente e che, di conseguenza, non avrebbe versato l'IVA all'Erario. La Corte ha ricordato che il diritto alla detrazione è principio fondamentale e che il semplice mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore o la sua insolvenza non costituiscono di per sé frode. Le autorità nazionali possono invece negare la detrazione solo se dimostrano, con elementi oggettivi, l'esistenza di frode o di abuso di diritto; inoltre esiste la facoltà per gli Stati membri di prevenire il rischio (es. inversione contabile ai sensi art.199(1)(g)). Di conseguenza la prassi lituana contestata è incompatibile con la direttiva.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - considerando 7
"Il sistema comune d'IVA dovrebbe ... ad una neutralità dell'imposta"
Sottolinea il principio di neutralità fiscale che mira a non far gravare l'onere economico dell'IVA sull'imprenditore; principio guida nell'interpretazione del diritto alla detrazione.
Direttiva 2006/112/CE - considerando 42
"In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario ... quale soggetto debitore dell'imposta"
Riconosce la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a misure come l'inversione contabile per prevenire evasione/elusione in specifici settori.
Direttiva 2006/112/CE - articolo 168, lett. a)
"... il soggetto passivo ha il diritto ... di detrarre ... l'IVA dovuta o assolta ... per i beni che gli sono o gli saranno ceduti ..."
Stabilisce il diritto fondamentale alla detrazione dell'IVA assolta a monte, che costituisce principio cardine del sistema comune dell'IVA; tale diritto non può essere limitato se non nei casi in cui sussistano frode o abuso dimostrati.
Direttiva 2006/112/CE - articolo 193
"L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione ... eccetto nei casi ..."
Definisce la regola generale di chi è debitore dell'IVA, lasciando tuttavia spazio alle eccezioni previste dalla direttiva.
Direttiva 2006/112/CE - articolo 199, par.1, lett. g)
"Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia ... cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto ..."
Prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre il meccanismo di inversione contabile nelle vendite giudiziali per trasferire l'onere dell'IVA al compratore e prevenire i rischi legati all'insolvenza del cedente.
Direttiva 2006/112/CE - articolo 273
"Gli Stati membri possono stabilire... altri obblighi ... ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA..."
Consente agli Stati membri di introdurre obblighi supplementari, purché compatibili con il diritto dell'UE, per garantire la riscossione dell'IVA.
Lituania - Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas - art.58, par.1
"Un soggetto passivo di IVA ha diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte ..."
Norma nazionale che recepisce il diritto alla detrazione secondo la direttiva; applicazione subordinata ai principi e limiti previsti dal diritto UE.
Lituania - Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas - art.719, par.1
"Se una vendita all'asta è dichiarata infruttuosa ... il bene viene trasferito al creditore procedente per il prezzo iniziale ..."
Disciplina nazionale delle vendite giudiziali: il trasferimento al creditore avviene per legge e costituisce il contesto oggettivo dell'operazione in esame.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA a monte è un principio fondamentale del sistema IVA UE e non può essere negato semplicemente perché il fornitore non ha versato l'IVA o è insolvente.
- La sola conoscenza, da parte dell'acquirente, delle difficoltà finanziarie o dell'insolvenza del venditore non è prova sufficiente di frode o abuso e non giustifica il diniego automatico della detrazione.
- Le autorità fiscali possono negare la detrazione solo se dimostrano, mediante elementi oggettivi, che l'operazione è stata effettuata in frode o costituisce un abuso di diritto (scopo essenziale di ottenere un vantaggio fiscale).
- Gli Stati membri che vogliano evitare il rischio legato all'insolvenza del cedente possono adottare misure preventive legittime (ad es. inversione contabile ai sensi dell'art.199(1)(g) o regole di solidarietà/condebitore), ma tali misure devono essere compatibili con il diritto UE.
- In operazioni con creditori che acquisiscono beni in aste giudiziali (acquisto motivato dal recupero del credito), sussiste un legittimo interesse economico che esclude, di regola, l'automatica qualificazione dell'operazione come artificiosa o abusiva.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, l'acquirente dovrebbe conservare documentazione probante la legittimità economica dell'acquisto (atto d'asta, titoli di credito, causa dell'acquisto, condizioni di mercato) e adottare un comportamento trasparente e motivato economicamente.
- Le autorità nazionali devono applicare l'onere della prova previsto dal diritto nazionale ma coerentemente con i principi e la giurisprudenza UE: l'eccezione (diniego della detrazione) richiede prova solida e motivata.
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