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Sentenza

Sentenza del 15/09/2022 n. 205 - Corte Costituzionale

Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Limitazione a quelli derivanti da privazione della libertà personale - Irragionevole limitazione della tutela dei diritti fondamentali, compreso quello alla salute - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il suo erroneo coinvolgimento in un procedimento penale (perquisizione, eco giornalistica, istruttoria durata due anni e successiva archiviazione). Il nucleo giuridico sollevato era la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nel testo anteriore alla modifica del 2015) nella parte in cui limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi di privazione della libertà personale; e la questione connessa circa la non applicazione della riforma del 2015 ai giudizi pendenti e ai fatti anteriori.

La decisione

La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge n. 117/1988 nella parte in cui limitava il risarcimento dei danni non patrimoniali alla sola privazione della libertà personale, ritenendo la limitazione incompatibile con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. Ha invece respinto le questioni relative all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 18/2015 (ossia la censura sulla mancata applicazione retroattiva della modifica del 2015), ritenendole non fondate alla luce della declaratoria di illegittimità della formulazione originaria del 1988. In pratica: la vecchia limitazione è dichiarata incostituzionale e, quindi, i danni non patrimoniali da lesione di diritti inviolabili diversi dalla libertà personale (es. diritto alla salute) sono risarcibili anche per fatti anteriori alla riforma, mentre non è necessaria una pronuncia separata sulla retroattività della legge 2015.

Norme richiamate

  • Legge 13 aprile 1988, n. 117 - art. 2, comma 1 (testo anteriore alla modifica del 2015)

    "Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale."

    La Corte ha ritenuto incostituzionale la parte che limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola privazione della libertà personale: tale limitazione è irragionevole perché esclude la tutela risarcitoria per altri diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) come il diritto alla salute (art. 32 Cost.), senza giustificazioni adeguate connesse alla tutela dell'indipendenza della magistratura.

  • Legge 27 febbraio 2015, n. 18 - art. 2, comma 1, lettera a)

    soppressione delle parole "che derivino da privazione della libertà personale" nell'art. 2, comma 1, della legge n. 117/1988

    La rimozione testuale operata nel 2015 ha avuto il senso di consentire la riespansione dell'art. 2059 c.c. in coordinamento con l'art. 2 Cost.; la Corte ha ritenuto però non necessario dichiarare la retroattività della riforma perché la declaratoria di illegittimità della disciplina pregressa rimuove il vulnus per i fatti anteriori.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 2

    Principio secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona: la Corte ha inteso che i danni non patrimoniali siano risarcibili quando derivano dalla lesione di tali diritti inviolabili.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 3

    Principio di ragionevolezza e di parità di trattamento: la selezione normativa che garantiva tutela risarcitoria solo alla libertà personale è stata ritenuta irragionevole e discriminatoria rispetto agli altri diritti inviolabili.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 32

    Il diritto alla salute è qualificato quale diritto inviolabile e rientra tra i diritti per i quali può essere riconosciuto il danno non patrimoniale conseguente alla responsabilità civile per atti giudiziari.

  • Codice Civile - art. 2059

    Art. 2059 (danno non patrimoniale) è stato interpretato in chiave costituzionalmente orientata dalla giurisprudenza: la Corte richiama il raccordo tra art. 2059 c.c. e art. 2 Cost. per estendere la risarcibilità ai danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti inviolabili.

Massime di principio

  • I danni non patrimoniali sono risarcibili quando derivano dalla lesione di diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), non solo quando c'è stata privazione della libertà personale.
  • La tutela dell'indipendenza e autonomia della magistratura non giustifica, di per sé, l'esclusione della tutela risarcitoria per altri diritti inviolabili: l'assetto (azione contro lo Stato, limiti alla rivalsa) è idoneo a preservare tali garanzie.
  • Per ottenere il risarcimento non basta una mera offesa soggettiva: va dimostrata la lesione di un diritto inviolabile con idoneità a superare il livello di 'offesa bagatellare'.
  • La declaratoria di illegittimità della norma limitativa opera anche per fatti anteriori alla riforma se la disposizione precedente è stata dichiarata contraria alla Costituzione; non è sempre necessaria una pronuncia ad hoc sulla retroattività della norma novellata.
  • In giudizi risarcitori contro lo Stato per atti giudiziari, il danneggiato esercita l'azione contro lo Stato e la rivalsa nei confronti del magistrato è soggetta ai limiti previsti dalla legge: ciò va tenuto presente nella valutazione del bilanciamento tra tutela della persona e garanzie dell'ordine giudiziario.
  • Nel pratico, chi subisce conseguenze lesive di diritti inviolabili in conseguenza di atti o omissioni giudiziarie può chiedere il ristoro anche se non c'è stata privazione della libertà: occorre però valutare gravità, nesso causale e natura costituzionalmente rilevante del diritto leso.

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