Sentenza del 15/09/2022 n. 1031 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno richiesto il rimborso di IMU (2013-2018) e TASI (2015-2018) complessivamente pari a euro 35.188,47 versati su immobili classificati in cat. F/2 (fabbricati collabenti). Hanno sostenuto che tali immobili, privi di rendita catastale e privi di potenzialità edificatoria, non sono tassabili né come fabbricati né come aree edificabili fino alla loro demolizione (richiamando giurisprudenza di legittimità). Il Comune ha opposto l'esistenza di un accertamento con adesione del 3.5.2013 che avrebbe concordato il valore delle aree applicabile anche agli anni successivi e ha eccepito l'inammissibilità per l'eccedenza della richiesta di rimborso non previamente esperita amministrativamente ai sensi dell'art.1 comma 164 L.296/2006; ha poi contestato l'applicabilità delle pronunce citate alla materia IMU.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello, annullando il provvedimento di diniego del Comune e riconoscendo il diritto al rimborso (nei limiti chiesti). La Corte ha ritenuto applicabile il principio consolidato secondo cui un fabbricato accatastato F/2 non è tassabile come area edificabile fino a che la demolizione non ne restituisca l'autonomia dell'area; tale principio è applicabile anche a fini IMU per le annualità anteriori al 2020. L'accordo di accertamento del 2013 è stato ritenuto vincolante solo per gli anni espressamente indicati (2006-2012) e non per il periodo oggetto di rimborso (dal 2013 in poi). Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio (euro 3.000 per grado, più oneri).
Norme richiamate
Cass. sez. civ., sent. n. 17815/2017
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'area su cui insiste un fabbricato collabente non è tassabile come area edificabile fino alla demolizione che restituisca autonomia dell'area.
Cass. sez. civ., sent. n. 23801/2017
Ulteriore pronuncia di legittimità citata a sostegno del principio secondo cui il sedime di un fabbricato diroccato non è imponibile come area edificabile.
Cass. sent. n. 8620 del 28/03/2019
Conferma del principio che l'unità accatastata F/2 non è imponibile come fabbricato né come area edificabile fino alla demolizione che renda autonoma l'area.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2 comma 1 lett. a
Riferimento normativo usato per spiegare la nozione di area/fabbricato e come il sedime non debba assumere autonomia tributaria quando insiste un fabbricato collabente.
Legge di bilancio 2020, L. 27.12.2019 n. 160, art. 1 comma 741
Modifica normativa che ha ridefinito il concetto di fabbricato ai fini IMU stabilendo che è soggetto a IMU il fabbricato avente rendita catastale; la CTR osserva che questa modifica opera dal 2020 e quindi conferma l'interpretazione giurisprudenziale per gli anni anteriori.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 164
Norma richiamata dal Comune per eccepire l'inammissibilità della parte della domanda di rimborso non previamente esperita amministrativamente; la CTR non ha ritenuto ostativa la domanda nei limiti richiesti.
Cass. sent. n. 4308/2010
Citata in dottrina giurisprudenziale per distinguere la tassazione dell'area di risulta dopo demolizione rispetto al sedime con fabbricato collabente.
Massime di principio
- Un immobile accatastato in categoria F/2 (fabbricato collabente) è esente dall'imposizione come fabbricato e, per le annualità anteriori al 2020, non è tassabile nemmeno come area edificabile fintanto che non intervenga la demolizione che ne restituisca l'autonomia dell'area.
- La modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 741 L.160/2019) che limita l'IMU ai fabbricati con rendita catastale conferma la precedente interpretazione giurisprudenziale ma opera a partire dal 2020; per le annualità anteriori va verificata la qualificazione catastale e la giurisprudenza applicabile.
- Un accertamento con adesione vincola le parti nei limiti temporali e oggettivi espressamente previsti nell'atto: un accordo che dichiari l'applicabilità del valore fino a un anno determinato non può essere esteso automaticamente ad annualità non contemplate.
- Prima di proporre giudizialmente una domanda di rimborso è necessario valutare la correttezza e la completezza della precedente istanza amministrativa: eventuali importi eccedenti rispetto a quanto richiesto amministrativamente possono essere considerati inammissibili se non esperita la procedura prevista dalla normativa (art. 1 comma 164 L.296/2006).
- Nei casi simili è opportuno documentare lo stato di fatto (catasto, rilievi fotografici, eventuali attestazioni di collabenza e l'assenza di rendita catastale) e verificare l'eventuale sussistenza di atti concordati con l'amministrazione territoriale e il periodo di efficacia degli stessi prima di rinunciare a rivendicare rimborsi.
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