Cassazione Civile, Ordinanza n. 17958/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive, quantificate in euro 256.554,14 oltre accessori, deducendo di avere svolto in modo ininterrotto, continuativo e sistematico dal 2010 al 2018 l'incarico di Direttore Responsabile di una Unità Operativa Complessa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, egli ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 15, 15-bis e 15-ter, dell'art. 2103 c.c., degli artt. 3 e 36 Cost. e delle clausole del CCNL della dirigenza medica, sostenendo che la sostituzione del dirigente apicale dovesse essere retribuita secondo le funzioni effettivamente svolte e che non operasse il principio di omnicomprensività; (2) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale con riguardo all'art. 18 CCNL 2000; (3) omesso riconoscimento della retribuzione di posizione ex art. 39 CCNL 2000; (4) erronea esclusione dell'azione di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c.; (5) violazione di parametri costituzionali e degli artt. 1322 e 1418 c.c., con richiesta di intervento additivo/manipolativo sulla disciplina collettiva ritenuta iniqua.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui, nella dirigenza sanitaria pubblica, la sostituzione del dirigente di struttura complessa non costituisce svolgimento di mansioni superiori, avviene nell'ambito di un ruolo e livello unici, non fa applicare l'art. 2103 c.c. e dà diritto soltanto all'indennità sostitutiva prevista dal CCNL, non al trattamento economico del sostituito né alla retribuzione di posizione richiesta. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché l'ordinamento prevede un rimedio specifico, ossia la detta indennità sostitutiva, che esclude l'azione generale di arricchimento senza causa. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, ritenendolo generico e comunque volto a sollecitare un sindacato sul merito della contrattazione collettiva e un intervento additivo non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 15, 15-bis e 15-ter
La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e livello; la sostituzione del dirigente di struttura complessa, prevista dall'art. 15-ter, comma 5, non integra mansioni superiori e non comporta applicazione dell'art. 2103 c.c.
Non si applica alla sostituzione del dirigente medico nel S.S.N., perché l'attività svolta avviene nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria.
art. 36 Cost.
È esclusa la sua violazione, poiché l'indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva è ritenuta adeguatamente remunerativa della prestazione di sostituzione.
CCNL dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, art. 18, commi 4 e 7
La sostituzione non costituisce mansioni superiori; oltre una certa durata dà luogo soltanto a una speciale indennità sostitutiva, e il superamento del termine di sei mesi prorogabili a dodici ha funzione sollecitatoria ma non consente di pretendere il trattamento economico del dirigente sostituito.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19
È richiamato come indice del principio per cui la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire un incarico e non lo svolgimento di specifiche mansioni superiori.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 24
Attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico dei dirigenti e sancisce il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
CCNL 18 giugno 2000, art. 39
Invocato dal ricorrente per la retribuzione di posizione; la Corte nega che esso possa fondare il diritto al trattamento economico del sostituito nella fattispecie di sostituzione.
Richiamati per l'interpretazione del CCNL, ma ritenuti inidonei a sovvertire il significato testuale e sistematico della disciplina collettiva sulla sostituzione.
Richiamato ai fini interpretativi della disciplina collettiva, senza esito favorevole alla tesi del ricorrente.
L'azione di arricchimento senza causa è inammissibile quando l'ordinamento appresta un rimedio tipico e specifico per remunerare la prestazione resa di fatto.
artt. 2, 3, 35 e 36 Cost.
La Corte afferma che non consentono, in questa sede, un intervento additivo o manipolativo sulla contrattazione collettiva, né un sindacato di merito sull'equità della disciplina.
Invocato per la asserita iniquità della disciplina collettiva, ma non idoneo a giustificare un intervento correttivo del giudice di legittimità.
Richiamato dal ricorrente in funzione demolitoria della disciplina collettiva, ma non ritenuto fondante alcuna decisione favorevole.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria pubblica, la sostituzione del titolare di una struttura complessa non integra svolgimento di mansioni superiori, ma si colloca nel ruolo unico dirigenziale; di conseguenza non opera l'art. 2103 c.c. e non matura il diritto al trattamento economico pieno del dirigente sostituito.
- Quando la contrattazione collettiva prevede espressamente una indennità per la sostituzione del dirigente, tale rimedio tipico assorbe la pretesa economica del sostituto e preclude il ricorso all'azione generale di arricchimento senza causa.
- Il superamento del termine previsto dal CCNL per la sostituzione ha funzione sollecitatoria e non trasforma la prestazione in mansioni superiori, né consente di pretendere, per via giudiziale, la retribuzione ordinaria o accessoria dell'incarico sostituito.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, insieme alla disciplina speciale di settore, impedisce di scindere la qualifica dirigenziale in singole mansioni retribuibili come superiori, salvo diversa previsione normativa o contrattuale espressa.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla disciplina collettiva una valutazione di equità o un intervento additivo/manipolativo del giudice, specie quando la questione riguarda la quantificazione del trattamento economico stabilito dalle parti sociali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17861/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17862/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17865/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17866/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17899/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →