Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dirigenti medici hanno agito per ottenere il pagamento di conguagli sulla retribuzione di posizione variabile aziendale relativi agli anni 2005-2013, sostenendo l'illegittimità delle deliberazioni aziendali di approvazione dei fondi contrattuali della dirigenza medica e l'erroneità della voce retributiva corrisposta. In subordine, hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta datoriale. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: (1) hanno censurato la decisione d'appello per avere ritenuto che l'azienda avesse validamente riproposto, tramite memoria/appello incidentale poi dichiarato improcedibile per omessa notifica, l'eccezione di prescrizione dei crediti, deducendo violazione dell'art. 346 c.p.c. e dei principi sulla conversione degli atti nulli; (2) hanno contestato la mancata rilevazione d'ufficio, da parte della Corte d'appello, della tardiva costituzione in primo grado dell'azienda e della conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione, invocando l'art. 345 c.p.c. e il giudicato implicito; (3) hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte non avesse considerato le deduzioni sulla tardività della costituzione dell'azienda emerse nei verbali di primo grado e la riproposizione in appello della pretesa per l'intero periodo 2005-2013. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che, nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione non esaminata dal primo giudice deve essere espressamente e tempestivamente riproposta nella memoria di costituzione in appello; inoltre, la tardiva costituzione della parte convenuta in primo grado, se non fatta valere con specifico motivo di gravame, non può essere rilevata d'ufficio in appello perché sul punto si forma giudicato interno. Ha poi escluso che fosse configurabile il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. su argomentazioni giuridiche e non su un fatto storico decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la domanda dei dirigenti medici. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello nella parte in cui ha considerato validamente riproposta l'eccezione di prescrizione dall'azienda nella memoria di costituzione, nonostante l'improcedibilità dell'appello incidentale per difetto di notifica, e ha escluso che la questione della tardiva costituzione in primo grado dell'azienda potesse essere rilevata d'ufficio in appello in assenza di specifico motivo di impugnazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
La mera riproposizione espressa in appello delle eccezioni non esaminate in primo grado consente di devolvere la questione al giudice di appello; non è necessario un gravame incidentale se il primo giudice non ha deciso sull'eccezione.
L'eccezione di prescrizione e, più in generale, la questione sulla tardiva costituzione e sulle preclusioni processuali non può essere rilevata d'ufficio in appello se non è stata specificamente devoluta con l'impugnazione, per effetto del giudicato interno.
Nel rito del lavoro, le eccezioni non esaminate in primo grado devono essere formalmente e tempestivamente riproposte nella memoria di costituzione dell'appellato; il deposito tempestivo della memoria consente la riproposizione anche se l'appello incidentale è improcedibile per omessa notifica.
La tardiva costituzione del convenuto nel rito del lavoro comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma il relativo vizio va dedotto con specifico motivo di impugnazione se non rilevato dal primo giudice.
I vizi della sentenza si convertono in motivi di impugnazione e, se non dedotti, determinano la formazione del giudicato interno, impedendo il rilievo officioso in appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura utilizzato per denunciare la violazione di norme processuali e sostanziali nella regolazione della riproposizione dell'eccezione di prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non è configurabile per la mancata considerazione di argomentazioni giuridiche già valutate dal giudice di merito.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, se il giudice di primo grado non ha esaminato un'eccezione di merito sollevata dalla parte vittoriosa nel merito, la questione deve essere espressamente riproposta in appello nella memoria di costituzione; la mera proposizione dell'appello incidentale può essere superflua se l'atto è improcedibile ma il contenuto difensivo vale comunque come riproposizione tempestiva.
- L'appello incidentale non notificato nei termini, nel rito del lavoro, è improcedibile e non sanato dalla sola esistenza di un precedente atto di impugnazione principale separato; tuttavia il deposito tempestivo dell'atto può conservare efficacia quale memoria difensiva idonea a riproporre eccezioni non esaminate dal primo giudice.
- La tardiva costituzione della parte convenuta nel primo grado del rito del lavoro, con le relative preclusioni sulle eccezioni non rilevabili d'ufficio, deve essere denunciata con specifico motivo di gravame se non è stata rilevata dal primo giudice; in difetto si forma giudicato interno e il vizio non è rilevabile d'ufficio in appello.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto fatti storici decisivi e non può essere utilizzato per censurare la mancata adesione del giudice a una certa tesi giuridica o la valutazione di argomentazioni processuali già affrontate.
- La riproposizione della domanda di merito in appello non equivale, di per sé, a una formale riproposizione dell'eccezione processuale di tardività dell'altrui eccezione o di altri vizi processuali, quando la loro deduzione richieda una specifica e inequivoca formula difensiva.
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