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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17861/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una candidata inserita nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per i profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo. La lavoratrice aveva prestato servizio civile dal 1 ottobre 2008 al 30 settembre 2009 e sosteneva che tale periodo dovesse essere valutato con 6,00 punti, in via equiparata al servizio militare svolto in costanza di rapporto, anziché con 0,60 punti come attribuito dall'amministrazione in applicazione del D.M. n. 50 del 2021. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione e riconosciuto il diritto al punteggio maggiore per ciascun profilo. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, in combinato con l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994 e con il D.M. n. 50 del 2021, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente equiparato il servizio civile svolto non in costanza di nomina al servizio militare prestato in costanza di rapporto, attribuendo un punteggio non previsto dalla disciplina delle graduatorie ATA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria proposta dalla lavoratrice. Ha ritenuto corretto l'orientamento per cui, nelle graduatorie ATA, il servizio militare o sostitutivo svolto non in costanza di rapporto non può essere valutato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, ma deve essere attribuito il punteggio previsto per i servizi resi alle dipendenze delle amministrazioni statali; il maggior punteggio spetta solo quando il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in ragione della recente definizione della questione in giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 2050 d.lgs. n. 66/2010

    Il comma 1 impone la valorizzazione del servizio militare o sostitutivo ai fini di concorsi e graduatorie con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, quando il servizio sia svolto fuori da un rapporto già in corso; il comma 2 richiede la considerazione a tutti gli effetti del servizio svolto in pendenza di rapporto, senza imporre una totale equiparazione delle due situazioni.

  • art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994

    La Corte osserva che la disposizione attiene al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera e non alla valutazione del servizio in concorsi o graduatorie, per cui non è utilmente richiamabile nel caso di specie.

  • D.M. n. 50/2021

    Il decreto, per le graduatorie ATA, distingue tra servizio militare o sostitutivo prestato in costanza di rapporto, valutato come servizio effettivo nella medesima qualifica, e servizio prestato non in costanza di rapporto, valutato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con punteggio minore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La norma è richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando la domanda originaria.

  • art. 52, comma 2, Cost.

    Viene richiamato quale fondamento del diverso trattamento del servizio svolto in costanza di rapporto, per evitare uno sfavore verso chi deve interrompere il rapporto per adempiere agli obblighi di leva.

Massime di principio

  • Nelle graduatorie e nei concorsi pubblici, il servizio militare o sostitutivo prestato non in costanza di rapporto deve essere valutato con il punteggio previsto per i servizi resi presso amministrazioni pubbliche, senza automatica equiparazione al servizio effettivo nella medesima qualifica.
  • Il servizio militare o sostitutivo prestato in costanza di rapporto di impiego può ricevere un trattamento più favorevole rispetto al servizio autonomamente svolto, poiché la differenza è giustificata dall'esigenza di non penalizzare chi è costretto a interrompere un rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva.
  • Le norme sulla valutazione del servizio ai fini della carriera non sono automaticamente applicabili alle graduatorie o ai concorsi, trattandosi di piani disciplinari distinti.
  • È legittima, sul piano della ragionevolezza, la distinzione regolamentare tra servizio reso in costanza di rapporto e servizio reso al di fuori di esso, purché al secondo sia comunque attribuito un punteggio non deteriore rispetto ai servizi analoghi presso le pubbliche amministrazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPubblico impiego
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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