Cassazione Civile, Ordinanza n. 17862/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente sanitario biologo dipendente di un istituto zooprofilattico chiedeva il riconoscimento di differenze retributive per il periodo in cui aveva svolto, secondo la sua prospettazione, mansioni corrispondenti alla direzione di una struttura semplice (Laboratorio residui), pur essendo formalmente inquadrato come dirigente con incarico professionale. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto documentare lo svolgimento ultracinquennale di tale incarico e l’accesso ad altre selezioni interne o esterne, oltre alla regolarizzazione contributiva. Il Tribunale accoglieva la domanda sulle differenze retributive, rigettava la perdita di chance e dichiarava inammissibile la domanda contributiva; la Corte d’appello rigettava sia l’appello principale dell’ente sia quello incidentale del lavoratore. L’istituto ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulle strutture della dirigenza sanitaria e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il laboratorio come struttura semplice; 2) violazione delle medesime norme e dell’art. 2697 c.c., deducendo la mancanza del percorso costitutivo formale dell’unità operativa; 3) violazione dell’art. 27 CCNL e dell’art. 2697 c.c., perché sarebbe mancata la prova della prevalenza di compiti di gestione di risorse umane e strumentali rispetto alle mansioni professionali; 4) violazione delle norme sulla prova e sull’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello valorizzato documentazione asseritamente irrilevante per riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di difetto di jus postulandi del ricorrente, perché l’ente era rappresentato dal commissario straordinario e l’eccezione non si confrontava con il potere di rappresentanza effettivo richiamato in procura. Nel merito, ha ricostruito il quadro normativo della dirigenza sanitaria e ha affermato che il conferimento e il trattamento economico della posizione dirigenziale dipendono dall’atto aziendale e dalla formale individuazione della struttura dotata di autonomia gestionale o tecnico-professionale. Tuttavia, ha ritenuto che le censure dell’ente non investissero un vero errore di diritto, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato che i giudici di merito avevano accertato, sulla base di documenti provenienti dallo stesso ente, l’esistenza della struttura semplice Laboratorio residui e lo svolgimento, da parte del dirigente, di funzioni di preposizione, coordinamento e gestione proprie di tale incarico. Il ricorso è stato rigettato e l’ente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 82 c.p.c.
richiamato in relazione all'eccezione di difetto di jus postulandi, respinta perché non confrontata con l'effettivo rappresentante dell'ente
art. 3, comma 1-quater, d.lgs. 502/1992
richiamato dall'eccezione preliminare sulla rappresentanza dell'ente, ritenuta infondata
art. 15 d.lgs. 502/1992
norma che colloca la dirigenza sanitaria in un ruolo unico e distingue progressivamente le funzioni professionali da quelle di direzione di struttura
art. 15-bis d.lgs. 502/1992
richiamato nel quadro normativo sulle strutture della dirigenza sanitaria
art. 15-ter d.lgs. 502/1992
richiamato nel quadro normativo sulle strutture della dirigenza sanitaria
art. 15-quinquies, comma 5, d.lgs. 502/1992
definisce gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa e la nozione di struttura ai fini del decreto
art. 15-quinquies, comma 6, d.lgs. 502/1992
indica le strutture complesse come dipartimenti e unità operative individuate secondo criteri dell'atto di indirizzo
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
richiamato come norma che collega l'organizzazione dell'ente al potere di macro-organizzazione e all'atto aziendale
art. 27 CCNL 8.6.2000
disciplina le tipologie di incarico dirigenziale, la nozione di struttura e i criteri di graduazione delle funzioni
art. 27, comma 1, lett. C, CCNL 8.6.2000
richiamato per l'incarico professionale originariamente attribuito al lavoratore
art. 27, comma 1, lett. b), CCNL 8.6.2000
richiamato con riferimento all'incarico di direzione di struttura semplice oggetto di rivendicazione
art. 27, commi 3 e 7, CCNL 8.6.2000
definiscono struttura e struttura semplice, come articolazioni organizzative dotate di autonomia e responsabilità gestoria
art. 26 CCNL 8.6.2000
rinvia ai criteri di graduazione delle funzioni e alla tipologia degli incarichi
art. 50 CCNL 5.12.1996
stabilisce i criteri e parametri di massima per individuare le articolazioni aziendali e graduare gli incarichi
art. 2697 c.c.
richiamato più volte sui profili di prova, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione documentale; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di percezione della prova e ha ritenuto la censura meramente valutativa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi, ma le censure sono state qualificate come inammissibili perché volte a riesaminare il fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: se la censura mira soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
- In materia di dirigenza sanitaria, il trattamento economico connesso all'incarico dipende dalla formale individuazione della struttura nell'atto aziendale e dalla graduazione delle funzioni prevista dalla contrattazione collettiva; la posizione dirigenziale non comporta automaticamente responsabilità di direzione gestionale.
- La qualificazione di un'unità organizzativa come struttura semplice o complessa è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o per reali errori di diritto, non per una diversa apprezzamento del compendio documentale.
- Per contestare efficacemente l'accertamento del giudice di merito sulla prova documentale occorre dedurre un vero errore di percezione o travisamento della prova; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione degli atti prodotti.
- La prova dello svolgimento di mansioni o funzioni superiori può essere desunta dal complesso degli atti organizzativi e della documentazione interna dell'ente; se il giudice di merito valorizza tale complesso probatorio in modo coerente, la censura in cassazione non può limitarsi a contestare uno solo degli elementi considerati.
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