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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17866/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto di accertare l’illegittimità di una serie di contratti a tempo determinato intercorsi con un Comune dal 1° dicembre 2006 all’8 dicembre 2018, relativi all’incarico di responsabile dei servizi tecnici, sostenendo che fossero stati reiterati senza valide ragioni temporanee e chiedendo la tutela risarcitoria prevista dalla legge. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto l’appello del lavoratore, ritenendo illegittime le assunzioni per difetto di esigenze gestionali straordinarie e riconoscendo un risarcimento da c.d. danno comunitario per abusiva reiterazione dei contratti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 110 d.lgs. 267/2000 e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che i contratti fossero stati legittimamente conclusi ex art. 110, comma 1, TUEL, senza necessità di provare esigenze gestionali straordinarie, e che non vi fosse abuso; (2) violazione dell’art. 110 TUEL e dell’art. 2697 c.c., deducendo che il lavoratore non aveva provato l’illegittimità delle assunzioni né un danno; (3) violazione dell’art. 110 TUEL e dell’art. 2126 c.c., lamentando che, ove i contratti fossero nulli, la Corte d’appello avrebbe comunque errato a parlare di illegittimità e non di nullità; (4) violazione dell’art. 110 TUEL e degli artt. 32 e 36 d.lgs. 165/2001, in relazione al rigetto dell’eccezione di decadenza, motivo poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che l’art. 110 TUEL disciplina due fattispecie distinte: il comma 1 per incarichi dirigenziali o di alta specializzazione riferiti a funzioni stabili e posti di ruolo; il comma 2 per incarichi al di fuori della dotazione organica, legati a esigenze temporanee ed eccezionali e caratterizzati da attività specialistica, settoriale e temporanea. Ha ritenuto che la durata dei contratti, anche superiore a 36 mesi, non fosse di per sé abusiva quando ricorra la disciplina speciale dell’art. 110 TUEL e che, pertanto, non fosse dovuto il risarcimento per abusiva reiterazione ex art. 36 d.lgs. 165/2001 in assenza di concreta prova di un danno ulteriore. Ha inoltre affermato che, in caso di mancato rispetto dei presupposti dell’art. 110 TUEL, la conseguenza è la nullità dei contratti, dalla quale può derivare solo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno effettivamente subito, da provare nel quantum e nell’an.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000

    disciplina due distinte tipologie di incarichi a tempo determinato negli enti locali; il comma 1 riguarda incarichi su posti di ruolo e funzioni stabili, il comma 2 incarichi fuori dotazione organica per esigenze straordinarie; il comma 3 consente una durata collegata al mandato elettivo.

  • Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999

    non osta alla disciplina speciale nazionale quando questa preveda un limite temporale e un assetto idoneo a prevenire l’abuso; non è ravvisabile abuso per la mera durata dei contratti in presenza di una previsione legislativa specifica.

  • art. 2697 c.c.

    la prova del danno non può essere presunta ove non ricorrano i presupposti dell’abusiva reiterazione; il lavoratore deve provare il danno ulteriore quando non operi la tutela automatica prospettata.

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di nullità dei contratti, spetterebbe soltanto la retribuzione per le prestazioni eseguite; la Corte osserva che l’eventuale invalidità comporta nullità e non mera illegittimità.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    la tutela risarcitoria ivi prevista non può essere applicata per abusiva reiterazione se i contratti sono stati stipulati nel rispetto dell’art. 110 TUEL e manca l’abuso.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    la disciplina del c.d. danno comunitario presuppone una fattispecie di abusiva reiterazione e non opera automaticamente in mancanza di tale abuso.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

    la durata degli incarichi dirigenziali è comunque soggetta a limiti temporali minimi e massimi, richiamati per coordinare la disciplina degli enti locali con quella statale.

  • art. 117 Cost.

    la Corte esclude, in via prima facie, un contrasto della disciplina applicata con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione.

  • art. 267 TFUE

    richiamato in tema di rinvio pregiudiziale; la Corte esclude la necessità di interpellare la CGUE poiché la corretta interpretazione del diritto UE sarebbe già chiara.

Massime di principio

  • Negli enti locali l’art. 110 TUEL distingue tra incarichi su posti di ruolo, riferiti a funzioni stabili dell’ente, e incarichi fuori dotazione organica, riservati a esigenze straordinarie, temporanee ed eccezionali; la qualificazione del rapporto va operata in base ai presupposti effettivi della stipulazione.
  • La durata dei contratti ex art. 110 TUEL può eccedere i 36 mesi senza che ciò integri, di per sé, abuso o violazione della disciplina europea, perché il legislatore nazionale ha previsto un limite temporale diverso, correlato al mandato elettivo e coordinato con la disciplina degli incarichi dirigenziali.
  • La tutela risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine presuppone l’effettiva sussistenza dell’abuso; quando la successione dei contratti è consentita dalla disciplina speciale, non può riconoscersi il c.d. danno comunitario.
  • Se un contratto stipulato ai sensi dell’art. 110 TUEL non rispetta i relativi presupposti, la conseguenza non è una mera illegittimità ma la nullità del contratto, dalla quale può derivare solo il risarcimento del danno effettivo, che deve essere allegato e provato dal lavoratore.
  • Il giudice nazionale non deve disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa del diritto dell’Unione sia già chiarita o non presenti ragionevoli dubbi alla luce della giurisprudenza europea consolidata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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