Cassazione Civile, Ordinanza n. 22525/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un'intimazione di pagamento e di 24 cartelle di pagamento riferite a pretese tributarie. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo inesistente la notifica delle cartelle perché eseguita via PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri, con conseguente illegittimità non sanabile. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 3-bis l. n. 53 del 1994, sostenendo che la normativa richiede che il pubblico registro riguardi l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente, e che le notifiche risultavano comunque effettuate all'indirizzo PEC del destinatario con ricevute di avvenuta consegna in atti. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di notificazione a mezzo PEC, la mancanza dell'indirizzo del mittente nei pubblici elenchi non determina di per sé nullità della notificazione, mentre la disciplina rilevante impone che sia l'indirizzo del destinatario a risultare dai pubblici registri. Ha inoltre valorizzato il criterio del raggiungimento dello scopo e l'assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La disposizione speciale sulla notifica delle cartelle via PEC va letta nel senso che il requisito dell'iscrizione nei pubblici registri riguarda l'indirizzo del destinatario della notifica, non quello del mittente.
La norma generale sulla notificazione telematica richiede che il notificante usi un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; la Corte richiama però la distinzione tra prescrizioni relative al mittente e quelle relative al destinatario, ritenendo non sovrapponibili le due discipline.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 66, comma 5, d.lgs. n. 217 del 2017
È richiamato per individuare i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche.
È richiamato come fonte dei pubblici elenchi degli indirizzi elettronici utilizzabili per le notifiche.
d.l. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6
È indicato tra le disposizioni che definiscono i pubblici elenchi rilevanti per le notifiche telematiche.
È richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 185 del 2008.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC degli atti esattoriali, l'iscrizione del pubblico registro è richiesta, secondo la disciplina speciale, per l'indirizzo del destinatario, mentre per il mittente è sufficiente l'utilizzo di un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi.
- La notificazione effettuata da un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici registri non è automaticamente nulla se l'atto è comunque pervenuto al destinatario e questi ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa senza incertezza sulla provenienza e sull'oggetto.
- Le violazioni delle regole processuali sulle notificazioni assumono rilievo solo se determinano un concreto pregiudizio alla sfera difensiva della parte, non per la sola esigenza di regolarità astratta del procedimento.
- In materia di notifiche digitali, la disciplina speciale tributaria non va sovrapposta in modo indiscriminato alla disciplina generale della legge n. 53 del 1994, dovendosi distinguere tra requisiti del mittente e requisiti del destinatario.
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