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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15527/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia con accettazione congiunta e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale previsione non opera in caso di inammissibilità non originaria, qui non pertinente alla fattispecie definita per estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione accolta dal Tribunale, che aveva dichiarato che l'opponente nulla doveva alla controparte. La decisione è stata confermata in appello. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell'art. 325 c.p.c., dell'art. 3 L. n. 742/1969 e dell'art. 92 r.d. n. 12/1941; il secondo per violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis e 11 L. n. 53/1994; il terzo per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 5 e 6, d.m. n. 55/2014. Successivamente, però, entrambe le parti hanno depositato istanza con dichiarazione di rinuncia al giudizio e contestuale accettazione della rinuncia da parte dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo di ricorso, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 3 L. n. 742/1969

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo di ricorso, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 92 r.d. n. 12/1941

    richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo di ricorso, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.

  • artt. 3-bis e 11 L. n. 53/1994

    richiamati come norme asseritamente violate nel secondo motivo di ricorso, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 5, commi 5 e 6, d.m. n. 55/2014

    richiamato come norma asseritamente violata nel terzo motivo di ricorso, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che non ricorrono le condizioni per la sua applicazione, poiché non si tratta di inammissibilità originaria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese in considerazione dell'esito complessivo della lite.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando la definizione del giudizio non deriva da una inammissibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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