Cassazione Civile, Ordinanza n. 28256/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno 2007, gli aveva imputato maggiori ricavi e quindi maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP all'esito di accertamento induttivo fondato su scostamento dagli studi di settore, presunto lavoro nero, fatture non considerate negli studi di settore e acquisto di immobili a prezzi ritenuti anomali. La CTP respingeva il ricorso ritenendo legittimo l'accertamento induttivo e non necessario il contraddittorio preventivo; la CTR accoglieva l'appello solo in parte, correggendo la qualificazione dell'attività commerciale e rideterminando il reddito in senso più favorevole, ma confermava per il resto la pretesa fiscale. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi, formalmente qualificati come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., ma accomunati dalla dedotta violazione di plurime disposizioni normative richiamate in modo generico e dall'implicita contestazione anche della motivazione della sentenza; lamentava inoltre l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale e l'erroneità del fondamento presuntivo dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato innanzitutto profili di inammissibilità per difetto di specificità, poiché il ricorrente aveva evocato interi testi normativi senza indicare le singole disposizioni asseritamente violate e aveva cumulato censure eterogenee, mescolando violazione di legge e vizio motivazionale. Nel merito ha comunque ritenuto infondate le doglianze: il contraddittorio preventivo non era necessario perché l'accertamento non era frutto di una mera applicazione degli studi di settore, ma di una verifica complessiva della dichiarazione e degli altri dati disponibili; la pretesa si fondava inoltre su elementi di antieconomicità e anomalie contabili/gestionali, rispetto ai quali il contribuente non aveva fornito prova contraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione era formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma la Corte ha osservato che esso era formulato in modo promiscuo con censure di motivazione.
difetto di specificità del ricorso, ai sensi dell'art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando non indica con precisione le norme specificamente violate e non consente di individuare con chiarezza le censure proposte.
L'accertamento era ricondotto alla disciplina dell'accertamento induttivo fondato su elementi contabili e presuntivi; la Corte ha valorizzato la verifica complessiva e l'uso degli studi di settore solo come parametro finale.
Richiamato quale base dell'accertamento ai fini IVA, nell'ambito della ricostruzione induttiva dei maggiori imponibili.
art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73
l'atto impositivo - formato ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73
Consente il controllo delle scritture e registrazioni contabili e pone a carico dell'Ufficio l'onere di provare quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze disponibili.
art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 bis dello stesso articolo 13
a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto
Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Richiamato nel ricorso in tema di presunzioni semplici, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, limitandosi a ritenere infondate le censure sulla base delle presunzioni e dell'antieconomicità accertate.
artt. 24, 97 e 111 Cost.
agli artt. 24, 97 e 111 Cost.
Evocati dal ricorrente, ma non oggetto di uno specifico sviluppo decisorio autonomo nella motivazione.
alle leggi 200/2012, 241/1990, 331/1993
Richiamata in modo generico nel motivo di ricorso, senza specifica individuazione delle norme rilevanti.
legge 331/1993
alle leggi 200/2012, 241/1990, 331/1993
Richiamata in modo generico nel motivo di ricorso, senza specifica individuazione delle norme rilevanti.
legge 200/2012
alle leggi 200/2012, 241/1990, 331/1993
Richiamata in modo generico nel motivo di ricorso, senza specifica individuazione delle norme rilevanti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile per difetto di specificità se la parte si limita a evocare interi testi normativi o più disposizioni in modo generico, senza indicare con precisione quali norme sarebbero state violate e in che modo.
- Non è consentita la commistione, nello stesso motivo, di censure per violazione di legge e censure di vizio motivazionale in modo indistinto, perché le due doglianze presuppongono piani logici diversi e richiedono un'esposizione autonoma e chiaramente separata.
- L'accertamento fiscale non richiede il contraddittorio preventivo quando non si fonda sulla mera applicazione degli studi di settore, ma su una verifica complessiva della dichiarazione e degli altri dati disponibili.
- In tema di accertamento induttivo fondato su anomalie contabili e antieconomicità della gestione, l'Ufficio può basarsi su un procedimento presuntivo che non esonera il contribuente dall'onere di offrire prova contraria specifica e non generica.
- Quando il giudice di merito accerta motivatamente l'antieconomicità dell'attività e l'assenza di adeguata prova contraria da parte del contribuente, la censura in cassazione non può limitarsi a un dissenso sul merito della valutazione probatoria.
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