Cassazione Civile, Ordinanza n. 19935/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato da una società a una dipendente. Il giudice di primo grado aveva annullato il recesso, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell’indennità risarcitoria; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la lettera successiva di licenziamento non avesse efficacia idonea a mutare il quadro e che, sulla base delle assenze effettive, non risultasse superato il limite contrattuale di 180 giorni di malattia previsto dal CCNL applicato. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la lettera del 3.9.2013, non sottoscritta e non riconosciuta, non poteva essere considerata a essa riferibile e che la successiva comunicazione del 13.9.2013 costituiva un nuovo e diverso licenziamento, rispetto al quale la lavoratrice sarebbe decaduta dall’impugnazione ex art. 6 L. 604/1966; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2110 c.c. e dell’art. 175 CCNL Commercio, oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che ai fini del comporto andassero computati anche i giorni tra il 3.9.2013 e il 13.9.2013, così da superare il limite di 180 giorni. La controricorrente ha resistito eccependo anche un difetto di procura, poi respinto dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente l’eccezione di difetto di procura, rilevando l’esistenza di una procura speciale rilasciata dopo la sentenza d’appello e prima della notifica del ricorso. Nel merito, ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confutava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non tanto sul tema della sottoscrizione della scrittura privata quanto sulla valorizzazione della motivazione di merito secondo cui la comunicazione successiva del 13.9.2013 aveva efficacia sanante e coincideva nel contenuto con quella precedente, attribuendo a quest’ultima effetti sostanziali e processuali; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità in tema di artt. 115 e 116 c.p.c., precisando che esso è configurabile solo in ipotesi tipizzate di utilizzo di prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o attribuzione di efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio per cui la produzione in giudizio di una scrittura privata priva di sottoscrizione può equivalere a sottoscrizione solo da parte di chi avrebbe dovuto firmarla; tuttavia reputa non decisiva la censura perché non colpisce la ratio della decisione impugnata.
La violazione di tali norme non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove e del materiale istruttorio da parte del giudice di merito; il vizio è configurabile solo nei casi tipizzati di utilizzo di prove non dedotte, fuori dei limiti legali, o di attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dall’impugnazione del licenziamento asseritamente intimato con la lettera del 13.9.2013; la Corte non accoglie tale impostazione perché reputa non correttamente colpita la ratio della sentenza di merito.
Norma richiamata per il licenziamento per superamento del periodo di comporto; la Corte non ravvisa errori di diritto nella motivazione di merito che ha escluso il superamento del limite contrattuale.
art. 175 CCNL Commercio
È assunto come parametro del limite di 180 giorni di comporto; la Corte conferma l’accertamento di merito secondo cui, alla data del licenziamento, le assenze per malattia computabili erano 169 giorni e quindi non vi era superamento del limite.
art. 181 CCNL Commercio
È richiamato come disciplina dell’aspettativa non retribuita: il periodo 3.5.2013-3.6.2013, già qualificato come aspettativa non retribuita, non viene computato nel comporto.
È citato dalla Corte d’appello, secondo cui per il recesso per superamento del comporto non è obbligatorio il tentativo di conciliazione.
art. 18, commi 4 e 7, L. n. 92/2012
È richiamato dalla Corte d’appello ai fini della tutela applicata; la Cassazione rileva che sul punto non era stata proposta specifica censura.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la motivazione di merito poggia su una specifica ricostruzione degli effetti di un atto o sulla mancanza di una critica a un passaggio decisivo, la doglianza è inammissibile quando resta estranea a tale fondamento.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato di legittimità è ammissibile solo se si deduca l’utilizzo di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o l’attribuzione a elementi non legali di efficacia vincolante.
- Nel licenziamento per superamento del comporto, il computo delle assenze deve seguire la disciplina collettiva applicabile e non può includere periodi già qualificati come diversi dalla malattia computabile, se tale qualificazione non è validamente censurata.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che le assenze per malattia non superano il limite contrattuale, la contestazione che miri a una diversa somma dei giorni di assenza integra, di regola, un tentativo di riesame del merito non consentito in cassazione.
- La questione della riferibilità di una comunicazione di licenziamento e dell’eventuale successione tra più lettere va apprezzata secondo la motivazione complessiva del giudice di merito; una censura meramente formale, non correlata alla concreta portata sanante o confermativa attribuita all’atto, non supera il vaglio di ammissibilità.
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