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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19856/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da un diniego dell'ente previdenziale all'iscrizione della ricorrente nei registri anagrafici dei braccianti agricoli per il periodo 2010-2011. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva accolto il gravame della lavoratrice ritenendo coperto da giudicato un precedente accertamento del Tribunale, non impugnato, che aveva riconosciuto il diritto al trattamento di disoccupazione agricola per il medesimo periodo e aveva quindi valorizzato tale giudicato anche quanto alla sussistenza dei requisiti previdenziali. Pur vittoriosa nel merito, la ricorrente lamentava in cassazione la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., perché la Corte territoriale aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di merito senza effettive e idonee gravi ed eccezionali ragioni. In particolare, sosteneva che la motivazione sulla compensazione fosse incomprensibile, illogica e priva di reale contenuto giustificativo, con conseguente violazione del principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la decisione d'appello fondava la compensazione delle spese su due ragioni: il comportamento difensivo dell'INPS, ritenuto conformato al verbale ispettivo, e l'incertezza delle circostanze di fatto, superata solo nel corso del giudizio mediante accertamenti tecnici. La Suprema Corte ha però rilevato che, dalla stessa ricostruzione della Corte territoriale, emergeva la soccombenza dell'INPS, poiché il precedente giudicato aveva già accertato il diritto dell'interessata all'iscrizione e alla correlata prestazione per il periodo controverso. Ne ha tratto la conclusione che la motivazione della compensazione era illogica e non integrava le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per una nuova statuizione sulle spese di lite e anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il termine assegnato al collegio per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 360, co. 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.

    la ricorrente ha incardinato il motivo denunciando violazione di legge, nullità e vizio di motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale parametro del principio di soccombenza in tema di spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo vigente alla data di instaurazione del giudizio

    la compensazione totale o parziale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; se la motivazione è illogica o erronea, la statuizione viola la legge.

  • L. n. 69 del 2009

    ha introdotto il testo dell'art. 92, comma 2, applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in ragione dell'esito favorevole del giudizio.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni effettive e logicamente coerenti; una motivazione illogica o erronea integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • La soccombenza va valutata in concreto sulla base dell'esito sostanziale della controversia: se la ricostruzione del giudice di merito mostra che una parte è risultata soccombente sul diritto controverso, la compensazione delle spese non può essere giustificata da ragioni incongrue o incompatibili con tale esito.
  • Il giudicato formatosi su un precedente accertamento può incidere anche sulla valutazione della soccombenza e, conseguentemente, sulla regolazione delle spese del giudizio successivo.
  • Quando il ricorso viene accolto sulla sola regolamentazione delle spese, la cassazione può avvenire con rinvio limitatamente a tale capo, affinché il giudice di rinvio provveda a una nuova liquidazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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