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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19860/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da una domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società nei confronti del lavoratore per ottenere la restituzione di euro 1.089,07, somme percepite in esecuzione di una sentenza del Pretore poi riformata in appello. Il tribunale aveva accolto la domanda di restituzione; la corte d'appello aveva rigettato l'appello del lavoratore ritenendo provato, anche per presunzioni, che il pagamento fosse avvenuto, valorizzando l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e il fatto che il lavoratore non avesse mai negato la riscossione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato il lungo lasso di tempo intercorso (17 anni) tra l'assegnazione e la richiesta di restituzione, idoneo a spiegare la mancata memoria dell'avvenuto pagamento; (2) nullità della sentenza e violazione del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c., in relazione agli artt. 414, 416 e 2697 c.c., nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2725, 2726, 2727, 2729 c.c., 2033 c.c. e 552-553 c.p.c., assumendo che mancasse la prova dell'effettiva percezione delle somme e che non potesse ritenersi non contestato un fatto mai esplicitamente ammesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e non l'esame di un vero fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non estingue immediatamente il credito del debitore verso il terzo, ma consente di desumere, in mancanza di prova contraria, che il creditore assegnatario sia stato soddisfatto; pertanto era corretto il ricorso alla prova presuntiva dell'avvenuto pagamento e la conseguente condanna alla restituzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile se il motivo mira solo a rivalutare il merito e non indica un fatto storico decisivo realmente omesso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto per contestare la nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta perché infondata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte non ha ravvisato violazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la controprova dell'inadempimento del terzo gravasse sul creditore procedente ormai titolare del credito

  • art. 2725 c.c.

    richiamato tra le norme sulla prova; non ha condotto all'accoglimento del ricorso

  • art. 2726 c.c.

    richiamato tra le norme sulla prova; non ha condotto all'accoglimento del ricorso

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva; la Corte ha confermato l'uso di presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto corretta la presunzione di avvenuto pagamento

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo

  • art. 552 c.p.c.

    richiamato nel sistema dell'espropriazione presso terzi

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione è disposta in pagamento pro solvendo, non estingue immediatamente il credito verso il terzo e, conclusa la procedura, è idonea a fondare la presunzione dell'avvenuto soddisfacimento del creditore

  • art. 1282 c.c.

    le somme assegnate nel procedimento esecutivo costituiscono crediti liquidi ed esigibili e producono interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel contesto della doglianza sul principio di non contestazione

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel contesto della doglianza sul principio di non contestazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, si mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel procedimento di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. opera come pagamento pro solvendo e non estingue immediatamente il credito del debitore verso il terzo; tuttavia, una volta conclusa la procedura, essa può costituire base presuntiva dell'avvenuto soddisfacimento del creditore in mancanza di prova contraria.
  • Quando il credito assegnato è stato oggetto di procedura esecutiva conclusa con ordinanza ex art. 553 c.p.c., la parte che contesta l'avvenuto pagamento deve fornire la prova contraria dell'inadempimento del terzo pignorato, non essendo sufficiente la mera negazione o l'asserita mancanza di memoria del pagamento.
  • Il principio di non contestazione non viene violato se il giudice di merito valorizza, insieme ad altri elementi, la mancata esplicita negazione di un fatto nel quadro complessivo delle difese e delle risultanze processuali.
  • Le somme assegnate all'esito dell'espropriazione presso terzi, essendo crediti liquidi ed esigibili, producono interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione, salvo diversa specificazione nel titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terziInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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