Cassazione Civile, Ordinanza n. 19870/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia origina dal diniego amministrativo/opposizione dell'azienda sanitaria alla richiesta di un dirigente medico di essere autorizzato all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI). Il medico era dirigente presso una unità operativa di medicina legale e invalidi civili; in precedenza era stato assunto come assistente medico in una disciplina diversa e l'azienda sosteneva che non avesse i requisiti per l'ALPI nella disciplina rivendicata. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il professionista possedesse i requisiti di anzianità e/o equipollenza previsti dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 e dal D.M. 30 gennaio 1998. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto: 1) violazione di norme civilistiche e speciali, assumendo che la disciplina di appartenenza debba coincidere con quella di inquadramento all'atto dell'assunzione e non con l'unità operativa presso cui il medico presta servizio, e che la medicina legale non fosse equipollente alla disciplina indicata; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, per asserita omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda, perché diretta a ottenere direttamente l'autorizzazione all'ALPI e non l'impugnazione degli atti presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'omessa pronuncia sull'eccezione processuale non era configurabile, sia perché la decisione di merito l'aveva implicitamente disattesa, sia perché non è configurabile il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali. Nel merito ha interpretato l'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000 nel senso che la "disciplina di appartenenza" è quella nella quale il medico presta effettivamente attività lavorativa nella struttura pubblica, poiché la ratio dell'ALPI è quella di ridurre le liste di attesa in quella specifica disciplina. Ha quindi ritenuto coerente che l'attività libero-professionale possa essere svolta nella disciplina di appartenenza senza condizioni ulteriori, mentre l'esercizio in disciplina equipollente richiede la specializzazione o l'anzianità quinquennale. Ha inoltre escluso che l'art. 1 della legge n. 401/2000 conduca a diversa conclusione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'azienda sanitaria alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per sostenere una lettura sistematica delle norme richiamate, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso
la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali, rilevando che la decisione di merito aveva implicitamente rigettato l'eccezione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione richiede una chiara esposizione delle ragioni della censura, non una formale esatta indicazione della norma o della rubrica del vizio
art. 5, comma 4, D.P.C.M. 27 marzo 2000
"L’attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza..."
interpretato nel senso che la disciplina di appartenenza è quella in cui il medico sta effettivamente prestando attività presso la struttura sanitaria pubblica; l'esercizio in disciplina equipollente è subordinato a specializzazione o anzianità quinquennale
art. 2 D.P.C.M. 27 marzo 2000
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza diversa specificazione nella motivazione della Corte
art. 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza diversa specificazione nella motivazione della Corte
la Corte ha escluso che la norma sull'inquadramento del personale in servizio in area o disciplina diversa da quella di assunzione incida sulla nozione di disciplina di appartenenza ai fini dell'ALPI
D.M. 30 gennaio 1998
richiamato per il tema delle discipline equipollenti; la Corte non ha smentito in astratto la disciplina, ma ha fondato il rigetto sull'interpretazione della disciplina di appartenenza e sulla ricorrenza del servizio nella disciplina effettiva
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini dell'attività libero-professionale intramuraria del dirigente medico, la "disciplina di appartenenza" va individuata in quella nella quale il sanitario presta effettivamente attività nella struttura pubblica, non necessariamente in quella corrispondente al concorso originario o all'inquadramento iniziale.
- L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale in disciplina equipollente richiede il possesso della relativa specializzazione oppure un'anzianità di servizio quinquennale nella disciplina equipollente.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, di regola, rispetto a questioni processuali che risultino implicitamente disattese dalla decisione di merito.
- In sede di legittimità, l'ammissibilità del ricorso non dipende da una perfetta etichettatura formale dei motivi, se dal contenuto dell'impugnazione emerge con chiarezza la censura e la relativa richiesta caducatoria.
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