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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19838/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta del 2,50% operata sulle retribuzioni mensili di dipendenti pubblici assunti dopo il 1° gennaio 2001, o già in servizio ma transitati al regime di TFR, i quali avevano chiesto l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta, la cessazione della stessa e la restituzione delle somme trattenute. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo che il quadro normativo non consentisse di imporre tale trattenuta ai lavoratori in regime di TFR, perché l’art. 2 l. n. 335/1995 li assoggetta interamente al TFR ex art. 2120 c.c. e perché l’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 riguarderebbe solo chi era già in servizio e aveva optato per il TFR. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 5, 6 e 7, l. n. 335/1995, 26, comma 19, l. n. 448/1998, 2-6, comma 3, dell’Accordo Nazionale Quadro 29.7.1999, 1, commi 2-4, DPCM 20.12.1999, 2120 c.c. e 49, comma 2, d.lgs. n. 29/1993, sostenendo che la trattenuta derivava da un meccanismo contabile volto a mantenere l’omogeneità retributiva tra lavoratori soggetti a regimi diversi di indennità di fine rapporto; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost. e 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, deducendo che il sistema complessivo assicura la parità di trattamento del personale pubblico, perché la riduzione della retribuzione lorda è compensata dal nuovo assetto contributivo e dal calcolo figurativo nel TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando i propri precedenti conformi e dando continuità all’orientamento già formatosi. Ha ritenuto che il quadro normativo, letto alla luce della sentenza n. 213/2018 della Corte costituzionale, consenta di qualificare la trattenuta del 2,50% come parte del meccanismo di armonizzazione tra regimi diversi di fine rapporto, non in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza della sentenza costituzionale n. 223/2012, perché riferita a dipendenti in regime di TFS e a una diversa disciplina normativa. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria dei lavoratori. Le spese dell’intero processo sono state compensate in ragione del difforme esito dei gradi di merito rispetto al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 5, 6 e 7, L. n. 335/1995

    disciplinano il passaggio al regime di TFR per il personale delle pubbliche amministrazioni e il relativo assetto contributivo/retributivo.

  • art. 26, comma 19, L. n. 448/1998

    demandava a un D.P.C.M. la definizione degli adeguamenti retributivi e contributivi conseguenti all’applicazione del TFR, fermo restando il principio di invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici.

  • Accordo Nazionale Quadro 29.7.1999

    concorre a definire il meccanismo perequativo e contabile relativo al nuovo regime di TFR per i dipendenti pubblici.

  • DPCM 20.12.1999

    ha attuato il meccanismo di riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito, al fine di mantenere invariata la retribuzione netta.

  • art. 2120 c.c.

    richiamato come disciplina del TFR, ritenuta inderogabile dalla Corte territoriale ma ricondotta dalla Cassazione al sistema complessivo di armonizzazione legislativa e regolamentare.

  • art. 49, comma 2, d.lgs. n. 29/1993

    richiamato quale disposizione sull’assetto retributivo del pubblico impiego nel sistema precedente e nel quadro di coordinamento con la disciplina successiva.

  • art. 3 Cost.

    la Corte esclude che il meccanismo contestato violi il principio di eguaglianza, poiché mira a garantire parità di trattamento tra dipendenti pubblici in regimi diversi.

  • art. 36 Cost.

    la Corte ritiene che la trattenuta non incida in modo illegittimo sul diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata, dovendosi considerare il trattamento complessivo e non una singola componente.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come norma di raccordo del sistema retributivo del pubblico impiego nel quadro della riforma.

  • art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010

    menzionato solo per distinguere la fattispecie già esaminata dalla Corte costituzionale n. 223/2012, poi dichiarato illegittimo in quel diverso contesto.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973

    disposizione relativa alla rivalsa del 2,50% nel regime di TFS, richiamata per distinguere il precedente costituzionale del 2012.

  • art. 1, comma 98, L. n. 228/2012

    ha abrogato, dal 1° gennaio 2011, la disciplina di cui all’art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010, nel diverso contesto considerato dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, la trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni dei dipendenti assoggettati al TFR può essere legittimamente ricondotta a un meccanismo perequativo e contabile finalizzato a mantenere l’omogeneità retributiva tra lavoratori soggetti a diversi regimi di fine rapporto, se previsto dal complesso della normativa primaria, regolamentare e negoziale di attuazione.
  • Quando una disciplina di settore prevede l’invarianza della retribuzione complessiva netta e l’adeguamento della struttura retributiva e contributiva, la verifica di conformità agli artt. 3 e 36 Cost. va compiuta avendo riguardo al trattamento complessivo, non alla singola voce di trattenuta isolatamente considerata.
  • Le pronunce della Corte costituzionale devono essere lette in relazione alla specifica fattispecie e ai parametri normativi scrutinati: un precedente riferito al regime di TFS e a una diversa base normativa non è automaticamente trasponibile al regime di TFR del personale pubblico assunto dopo la riforma.
  • Se il quadro normativo è chiaro e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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