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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La vicenda trae origine da un precedente giudizio di cassazione in cui il ricorso di una parte era stato dichiarato inammissibile. Successivamente la controparte nel giudizio di legittimità ha depositato un'istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 8443/2021, limitatamente alla parola "INPS" contenuta nel dispositivo. Il procedimento per la correzione richiedeva la notifica dell'istanza alla controparte, disposta con decreto presidenziale, ma dagli atti non risultava che tale adempimento fosse stato eseguito. La Corte è stata quindi chiamata a verificare la regolarità del procedimento e, in particolare, l'effetto della mancata notifica dell'istanza.

La decisione

La Corte ha rilevato che, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, si applicano le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione richiamate dall'art. 391-bis c.p.c.; pertanto, il difetto di notifica dell'istanza alla controparte determina l'inammissibilità della domanda. Poiché la notifica non risultava effettuata, l'istanza è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione dell'errore materiale è soggetto, quanto alla sua instaurazione, alle regole richiamate per il ricorso per cassazione; ciò implica la necessità della notifica dell'istanza alla controparte.

  • artt. 365 ss. c.p.c.

    Le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione si applicano al procedimento di correzione dell'errore materiale per effetto del richiamo operato dall'art. 391-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la correzione dell'errore materiale in sede di legittimità, la mancata notifica dell'istanza alla controparte comporta l'inammissibilità della domanda.
  • Il richiamo contenuto nell'art. 391-bis c.p.c. alle norme sul ricorso per cassazione impone di rispettare gli adempimenti di instaurazione del contraddittorio, anche se il procedimento ha natura non impugnatoria.
  • La possibilità di riproposizione dell'istanza non esclude che il difetto originario di notifica determini l'inammissibilità del procedimento instaurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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