Cassazione Civile, Ordinanza n. 19874/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio per mobilità volontaria di una dipendente, già in servizio presso un comune con qualifica di istruttore amministrativo e inquadramento nell'Area C, posizione economica C2, alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane. La lavoratrice chiedeva l'accertamento del diritto a essere inquadrata, al momento del transito, nell'Area II fascia retributiva F4, e non nella F3 assegnata dall'amministrazione di destinazione, con decorrenza dalla data del passaggio e con effetti giuridici ed economici. Il tribunale e poi la corte d'appello accoglievano la domanda, ritenendo che l'art. 30 d.lgs. 165/2001 imponga la conservazione dell'unitarietà del rapporto e una corrispondenza tra posizione di provenienza e di destinazione; la corte territoriale aveva inoltre richiamato il d.P.C.M. 446/2000 come parametro di riferimento e aveva ritenuto irrilevante il contratto sottoscritto dalla dipendente con inquadramento inferiore. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la comparazione dovesse essere fatta in concreto tra mansioni dei profili professionali di provenienza e destinazione, che le tabelle del d.P.C.M. 446/2000 non fossero applicabili e che il contratto sottoscritto dalla dipendente avesse valore vincolante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il motivo unico, osservando che la giurisprudenza di legittimità già qualificava il passaggio diretto ex art. 30 d.lgs. 165/2001 come fattispecie di cessione del contratto, con trasferimento del complesso unitario di diritti e obblighi e senza mutamento degli elementi oggettivi essenziali del rapporto. Ha confermato che il trattamento giuridico ed economico del dipendente trasferito va individuato sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza, nell'ambito del comparto dell'amministrazione di destinazione, tenendo conto anche delle posizioni economiche interne e della progressione di carriera. Ha giudicato non irrazionale l'uso del d.P.C.M. 446/2000 come parametro di comparazione, pur non essendo direttamente applicabile, e ha considerato assorbita la questione del contratto sottoscritto dalla lavoratrice. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
il passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche integra una modificazione soggettiva del rapporto, assimilabile alla cessione del contratto, con conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico del dipendente trasferito
artt. 1406 ss. c.c.
richiamati per qualificare il trasferimento del dipendente tra amministrazioni come cessione del contratto, con trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi
d.P.C.M. n. 446/2000
pur non direttamente applicabile alla fattispecie, può essere utilizzato come utile parametro di riferimento per la comparazione tra sistemi di inquadramento diversi
art. 118 cod. proc. civ.
richiamato per la motivazione per relationem a precedenti decisioni di legittimità
art. 93 cod. proc. civ.
richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'amministrazione dello Stato, esonerata dal materiale versamento tramite prenotazione a debito
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato
Cass., Sez. Un., n. 9938/2014
richiamata per il principio dell'esonero delle amministrazioni dello Stato dal materiale versamento del contributo unificato
Cass. n. 1778/2016
richiamata nello stesso senso sull'esonero dal contributo unificato
Massime di principio
- Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, nel pubblico impiego privatizzato, è una modificazione soggettiva del rapporto assimilabile alla cessione del contratto, con trasferimento del complesso unitario di diritti e obblighi e conservazione degli elementi essenziali del rapporto.
- Ai fini dell'inquadramento del dipendente trasferito, occorre prendere le mosse dalla posizione di provenienza e collocarla nel sistema di classificazione dell'amministrazione di destinazione, tenendo conto della disciplina legale e contrattuale del nuovo comparto e delle progressioni economiche interne.
- Le posizioni economiche non hanno solo valore retributivo, ma incidono anche sulla progressione di carriera; pertanto una collocazione inferiore può determinare una dequalificazione sostanziale incompatibile con la logica della mobilità.
- Quando non sia direttamente applicabile una tabella normativa di equiparazione, essa può comunque essere utilizzata come parametro interpretativo ragionevole e coerente per la comparazione tra ordinamenti di inquadramento diversi.
- La sottoscrizione di un contratto individuale con un inquadramento peggiorativo non è di per sé decisiva se il contenuto pattizio contrasta con la disciplina imperativa del passaggio diretto ex art. 30 d.lgs. 165/2001.
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