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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23950/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni emesso per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013 nei confronti di una società, in relazione a costi ritenuti indeducibili perché riferiti a beni o servizi non effettivamente scambiati e a una cessione immobiliare reputata non reale. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, con applicazione del cumulo giuridico e rideterminazione delle sanzioni. In appello sia l’Ufficio sia la società avevano censurato la decisione; la CTR aveva confermato la legittimità dell’atto e della pretesa sanzionatoria. In cassazione la società deduceva: 1) nullità del giudizio e della sentenza per mancata trattazione secondo le modalità richieste (pubblica udienza, udienza da remoto o trattazione scritta) e violazione del contraddittorio; 2) motivazione apparente e omessa pronuncia, per avere la CTR affermato la fittizietà della cessione senza indicare gli elementi fattuali e senza esaminare le specifiche difese sulla reale compravendita e sulla rideterminazione delle sanzioni; 3) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, sostenendo l’erroneità dell’indicazione di sanzioni Irpef a carico di una società soggetta a Ires; 4) violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta e delle norme sulla contestazione e irrogazione delle sanzioni, assumendo che le sanzioni avrebbero dovuto essere irrogate con distinti atti per ciascuna annualità. Prima della decisione la società ha però documentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con integrale ricomprensione del debito nella procedura e pagamento della somma richiesta per il perfezionamento della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata del carico iscritto a ruolo relativo alla sentenza impugnata. Ha ritenuto che ciò avesse fatto venire meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio di legittimità, poiché la definizione del debito sanzionatorio aveva eliso l’attualità della controversia. Per conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell’esame dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata del carico tributario iscritto a ruolo, quando risulti perfezionata e non contestata dall’Amministrazione, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso per cassazione e impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Quando sopravviene un evento estintivo che rende priva di attualità la controversia, l’esame dei motivi di ricorso resta assorbito, senza necessità di scrutinare le censure di merito o di rito.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • La documentazione del perfezionamento della definizione agevolata del carico, se non specificamente contrastata dall’Amministrazione e coerente con gli atti, è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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