Cassazione Civile, Ordinanza n. 23950/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni emesso per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013 nei confronti di una società, in relazione a costi ritenuti indeducibili perché riferiti a beni o servizi non effettivamente scambiati e a una cessione immobiliare reputata non reale. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, con applicazione del cumulo giuridico e rideterminazione delle sanzioni. In appello sia l’Ufficio sia la società avevano censurato la decisione; la CTR aveva confermato la legittimità dell’atto e della pretesa sanzionatoria. In cassazione la società deduceva: 1) nullità del giudizio e della sentenza per mancata trattazione secondo le modalità richieste (pubblica udienza, udienza da remoto o trattazione scritta) e violazione del contraddittorio; 2) motivazione apparente e omessa pronuncia, per avere la CTR affermato la fittizietà della cessione senza indicare gli elementi fattuali e senza esaminare le specifiche difese sulla reale compravendita e sulla rideterminazione delle sanzioni; 3) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, sostenendo l’erroneità dell’indicazione di sanzioni Irpef a carico di una società soggetta a Ires; 4) violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta e delle norme sulla contestazione e irrogazione delle sanzioni, assumendo che le sanzioni avrebbero dovuto essere irrogate con distinti atti per ciascuna annualità. Prima della decisione la società ha però documentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con integrale ricomprensione del debito nella procedura e pagamento della somma richiesta per il perfezionamento della definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata del carico iscritto a ruolo relativo alla sentenza impugnata. Ha ritenuto che ciò avesse fatto venire meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio di legittimità, poiché la definizione del debito sanzionatorio aveva eliso l’attualità della controversia. Per conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell’esame dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale sulla modalità di trattazione della causa; la Corte non esamina il motivo per sopravvenuta estinzione del giudizio.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al rito tributario e alle garanzie processuali; non oggetto di decisione nel merito per cessazione della materia del contendere.
art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per contestare la trattazione della controversia senza udienza o con modalità diverse da quelle richieste.
Richiamato a tutela del contraddittorio processuale nella censura di nullità del procedimento.
art. 24 Cost.
Invocato quale parametro di lesione del diritto di difesa per la mancata decisione sulle modalità di trattazione richieste.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza tributaria.
Invocato per dedurre omessa pronuncia su specifiche questioni e deduzioni difensive.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, deducendone l’apparenza.
Invocato in relazione alla disciplina delle sanzioni tributarie e alla loro corretta riferibilità soggettiva.
Richiamato a sostegno della censura sulla natura e imputazione delle sanzioni tributarie.
Richiamato per contestare la qualificazione della sanzione e la sua applicazione alla società.
Invocato dalla ricorrente nella censura sulla disciplina delle imposte sui redditi e sulla correlazione delle sanzioni al tributo.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato in tema di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie.
art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato in relazione alle modalità di irrogazione delle sanzioni.
artt. 1, 4, 37, 40, 42 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati per sostenere la tesi della necessaria autonomia delle annualità d’imposta e la conseguente separazione degli atti sanzionatori.
art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022
Norma sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione; la Corte ritiene perfezionata la procedura e ne trae l’estinzione del giudizio.
art. 1, commi 236 e seguenti, della legge n. 197 del 2022
Richiamato in memoria dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato, poiché il ricorso non è definito con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La definizione agevolata del carico tributario iscritto a ruolo, quando risulti perfezionata e non contestata dall’Amministrazione, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso per cassazione e impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando sopravviene un evento estintivo che rende priva di attualità la controversia, l’esame dei motivi di ricorso resta assorbito, senza necessità di scrutinare le censure di merito o di rito.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La documentazione del perfezionamento della definizione agevolata del carico, se non specificamente contrastata dall’Amministrazione e coerente con gli atti, è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
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