Cassazione Civile, Ordinanza n. 32388/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010, fondato sull'omessa presentazione della dichiarazione e sulla conseguente rideterminazione induttiva del reddito e della base imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre accessori e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la commissione regionale aveva confermato le riprese IVA ma aveva accolto l'impugnazione sulle imposte dirette e sugli accessori, ritenendo non condivisibili i criteri usati dall'Ufficio per ricostruire il reddito imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per apparenza della motivazione, sostenendo che la CTR avesse accolto la prospettazione della società su IRAP e IRES senza una motivazione effettiva; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., per avere la CTR applicato erroneamente il paradigma delle presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre in caso di accertamento induttivo puro rilevano anche indizi meno qualificati; 3) error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 4) violazione di legge sulle riprese reddituali rideterminate induttivamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente, perché la CTR aveva espresso un iter argomentativo intelligibile e una chiara ratio decidendi. Ha però accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel richiedere, nel caso concreto, presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tipici dell'accertamento analitico-induttivo, mentre la fattispecie era stata ricondotta all'accertamento induttivo puro, nel quale l'Ufficio può basarsi anche su elementi indiziari privi di quel triplice requisito. L'accoglimento del secondo motivo ha determinato la cassazione della sentenza e l'assorbimento dei restanti motivi. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame delle questioni assorbite e per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Consente, in presenza di determinate condizioni, l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa; nel caso di accertamento induttivo puro l'Ufficio può prescindere dalle scritture contabili e fondare la rettifica anche su elementi meramente indiziari.
artt. 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamati per la rideterminazione induttiva del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
art. 54, comma 5, d.lgs. n. 633/1972
Richiamato per la rideterminazione dell'IVA in sede di accertamento.
artt. 5 e 25 d.lgs. n. 446/1997
Richiamati per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Rileva per le presunzioni semplici munite di gravità, precisione e concordanza; tali requisiti non sono necessari nell'accertamento induttivo puro, in cui sono utilizzabili anche presunzioni 'supersemplici'.
Distinguono le presunzioni in senso tecnico e sono richiamati per affermare che, nell'accertamento induttivo puro, l'Amministrazione può fondarsi anche su meri indizi non dotati dei requisiti tipici della prova presuntiva.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di legittimità invocati nei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.
Richiamato sul contenuto della sentenza e sulla motivazione.
Richiamato quale norma sulla motivazione.
Massime di principio
- Nel controllo di legittimità, la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica, se la ratio decidendi è comunque percepibile.
- In tema di accertamento dei redditi d'impresa, occorre distinguere tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro: nel primo l'Ufficio integra lacune delle scritture contabili con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; nel secondo, quando l'inattendibilità contabile è grave e diffusa, l'Amministrazione può prescindere in tutto o in parte dalle scritture e utilizzare anche semplici indizi non qualificati.
- Quando il giudice di merito applica al caso di accertamento induttivo puro il paradigma probatorio proprio delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., la decisione si pone fuori dal corretto paradigma legale e va cassata per violazione di legge.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe il criterio giuridico di valutazione della prova determina l'assorbimento dei motivi ulteriori che dipendono dall'esito della medesima questione principale.
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