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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28879/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando a tassazione Euro 402.504 sulla base del controllo dei conti correnti del contribuente e della ritenuta ingiustificazione di 121 operazioni bancarie, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado e la CTR aveva confermato la decisione, dichiarando di condividere integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo assolto l'onere probatorio del contribuente mediante documentazione giustificativa, riscontrata anche in CTU e in altri procedimenti tributari e penali. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente o per relationem, con violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il contribuente non aveva fornito prova specifica dell'irrilevanza reddituale di ciascuna movimentazione bancaria contestata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente e per adesione meramente assertiva alla decisione di primo grado, senza esame effettivo dei motivi di appello e delle relative difese. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo alla ripartizione dell'onere della prova nelle indagini sui conti correnti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare il recupero a tassazione; il contribuente deve fornire prova specifica dell'irrilevanza reddituale delle singole operazioni contestate.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere adeguatamente motivata; è nulla se la motivazione è solo apparente o meramente adesiva alla decisione di primo grado senza esame dei motivi di appello.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello richiede una motivazione della decisione di secondo grado che consenta di comprendere le ragioni della conferma o della riforma della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle critiche effettivamente dedotte dalle parti, senza ometterne l'esame.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere della prova nelle contestazioni sui movimenti bancari impone al contribuente di dimostrare la non imponibilità delle operazioni contestate.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    In materia di IVA, gli accertamenti basati sulle movimentazioni bancarie seguono regole probatorie analoghe a quelle richiamate per le imposte sui redditi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio dedotto riguarda la nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme processuali sulla decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il secondo motivo denunciava violazione di legge sostanziale in tema di prova e accertamento tributario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • È nulla la sentenza d'appello che si limiti ad aderire alla decisione di primo grado senza esaminare e confutare, sia pure sinteticamente, i motivi di gravame e le allegazioni difensive delle parti.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di comprendere che il giudice di appello ha effettivamente valutato le censure proposte e ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione; in difetto, la motivazione è apparente.
  • Nel processo tributario fondato sui movimenti bancari, il contribuente deve offrire una prova specifica e analitica della non imponibilità delle singole operazioni contestate; la mera regolarità formale della contabilità o richiami generici a precedenti giudizi non bastano, da soli, a superare la presunzione fiscale.
  • Quando la sentenza impugnata è nulla per motivazione apparente, il motivo relativo alla violazione delle regole sostanziali sull'onere della prova resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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