Cassazione Civile, Sentenza n. 02911/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente chiedeva la caducazione e cancellazione di cartelle di pagamento riferite a premi INAIL e di avvisi di addebito INPS per recupero contributi (mod. D/10), sostenendo che gli enti impositori non avevano risposto entro il termine di legge di 220 giorni (art. 1, comma 540, legge n. 228/2012) all'istanza di sospensione della riscossione presentata nel febbraio 2020. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi principali: (i) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla presunta nullità della costituzione/mandato di ADER (violazione art. 112 c.p.c. e varie norme), e (ii) omesso esame di fatto decisivo relativo alla contestazione della documentazione e delle risposte inviate via PEC dagli enti nel termine dei 220 giorni, con corollario che la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente tali contestazioni
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'omesso esame riguardava una questione pure processuale e non integra il vizio di omessa pronuncia rilevabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per due ragioni: (a) la doppia decisione conforme di primo e secondo grado sugli stessi fatti e (b) la mancanza di puntuale riproduzione della contestazione (violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.) e perché la censura relativa alla invalidità delle notifiche via PEC era stata introdotta per la prima volta in appello e dunque non poteva essere esaminata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di INPS e INAIL (importi liquidati e oneri accessori) e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a norma dell'art. 13 DPR n. 115/2002
Norme richiamate
art. 1 comma 540 legge n. 228/2012
art. 1, comma 540, legge 11 dicembre 2012, n. 228
Disciplina il termine di 220 giorni per la risposta degli enti all'istanza di sospensione della riscossione; la Corte ha ritenuto che gli enti resistenti avessero risposto tempestivamente, vanificando la pretesa di caducazione delle cartelle fondata sulla mancata risposta.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta nullità della costituzione di ADER; la Corte ha ritenuto che la censura processuale avanzata non integrasse una omessa pronuncia di merito rilevabile in cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Fatti valere come parametri per i motivi di cassazione: il n.4 (nullità per omessa pronuncia) non può essere invocato per questioni puramente processuali non decisionali; il n.5 (omesso esame di fatto decisivo) richiede che la censura sia precisa e rispetti i requisiti dell'art. 366 c.p.c.
art. 43 R.D. n.1611/1933
art. 43 R.D. 14/4/1933, n. 1611
Citato dalla ricorrente nella ricostruzione delle presunte nullità formali; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola non adeguatamente formulata o inammissibile.
art. 1, DL 21/10/2016, n. 193
Richiamato nei rilievi sulla legittimità degli atti e dei mandati; la Corte non ha ritenuto di dover pronunciarsi favorevolmente sulla nullità dedotta, per carenza di specificità o perché trattasi di questione processuale non rilevante ai fini di cassazione.
artt. 4 e 17 d.lgs. n.50/2016
artt. 4 e 17, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Citati dalla ricorrente come riferimenti normativi rilevanti alla costituzione/mandato di ADER; la Corte non ha ritenuto le deduzioni convincenti o adeguatamente provate in cassazione.
art. 11 comma 2 d.lgs. n.546/1992
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimento procedurale invocato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la censura, rilevando insufficiente emersione del vizio nel corso del processo.
art. 4‑novies, DL 19 maggio 2020, n. 34 (richiamato come DL n. 34/2019 nel ricorso)
Citato dalla ricorrente tra le norme che avrebbero influenzato la legittimazione o il procedimento; il Collegio non ha riconosciuto un effetto decisivo tale da far ritenere fondata la censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Prevede l'onere di indicare con precisione, per la cassazione, dove e quando nel merito siano state esercitate determinate eccezioni o deduzioni; la mancata puntuale riproduzione ha comportato l'inammissibilità del motivo relativo alla contestazione delle produzioni degli enti.
art. 13, commi 1‑bis e 1‑quater, DPR 29 settembre 2002, n. 115
Regola il contributo unificato e gli eventuali maggiori versamenti; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore versamento, ove dovuto, pari al contributo già corrisposto.
Massime di principio
- Le istanze di sospensione della riscossione fondate sul termine dei 220 giorni (art. 1, comma 540, l. n. 228/2012) richiedono la prova che gli enti non abbiano effettivamente risposto nel termine; la mera deduzione generica non è sufficiente.
- In Cassazione le censure per omessa pronuncia (art. 360, n. 4 c.p.c.) sono ammissibili solo se concernevano domande o eccezioni di merito non valutate; la semplice questione processuale formale, non decisiva sul merito, non integra il vizio rilevabile in cassazione.
- Le doglianze sull'omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5 c.p.c.) devono indicare con precisione dove e quando tali fatti sono stati allegati e dibattuti nei gradi precedenti (art. 366 c.p.c.); la genericità comporta inammissibilità.
- Non possono essere esaminate in appello o in cassazione questioni che siano state introdotte per la prima volta in grado successivo senza adeguata tempestività processuale; eccezioni nuove non fondate nel primo grado sono inammissibili.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannato alle spese e a ulteriori oneri (liquidazione dei compensi ai resistenti e possibile maggior contributo unificato), mentre la presenza di ADER quale litis denuntiatio può escludere spese nei suoi confronti.
- Quando si contesta la validità di comunicazioni inviate via PEC, è fondamentale documentare con precisione la tempistica e la modalità delle notifiche già nei gradi di merito, pena l'impossibilità di far valere tale censura in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 6 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 02678/2026 del 06/02/2026
- Sentenza lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03114/2026 del 12/02/2026
- Sentenza lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03112/2026 del 12/02/2026
- Sentenza lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03110/2026 del 12/02/2026
- Sentenza lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03108/2026 del 12/02/2026
- Sentenza lavoro · 12 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03107/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →