Cassazione Civile, Sentenza n. 03110/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, dirigente sanitario non medico (biologo) presso l'AUSL Toscana Nord Ovest, chiedeva la rideterminazione in senso più favorevole del fondo per la retribuzione di risultato per gli anni 2013-2018 (differenze complessive richieste €47.708,40), sostenendo che l'Azienda avesse continuato ad applicare i criteri dell'Accordo Regionale Toscana 1992 anziché i criteri più favorevoli richiamati dagli artt.57 ss. del D.P.R. n.384/1990 e dall'art.61 del CCNL Sanità 5.12.1996 ("quote storiche"), così come interpretati in una pronuncia precedente della Cassazione (ordinanza n.3134/2019). Il ricorrente deduceva altresì che il giudicato formatosi nel giudizio precedente (periodo 2000-2007) dovesse vincolare anche le determinazioni successive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi del ricorso principale (sia il profilo relativo all'effetto vincolante del precedente giudicato sulle annualità successive, sia quello relativo all'interpretazione delle "quote storiche") e ha respinto anche il ricorso incidentale dell'Azienda. La Corte ha ritenuto che: a) il giudicato inter partes relativo a determinati anni non imponga automaticamente la stessa determinazione dei fondi per anni successivi, perché la retribuzione di risultato è determinata annualmente tramite fondi uniformi destinati a essere ripartiti tra tutti i lavoratori; b) i fondi hanno natura annuale e collettiva, per cui non è possibile che il giudicato produca effetti "di durata" che alterino la parità di trattamento o la struttura annuale dei fondi; c) nondimeno la giurisprudenza si è nel tempo orientata nel senso che per "quote storiche" va fatto riferimento agli accordi regionali vigenti nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art.61 CCNL, ma ciò non basta a trasferire automaticamente gli effetti di un giudicato alle annualità successive. Per tali ragioni la domanda del ricorrente relativa al periodo 2013-2018 è stata rigettata; le spese di giudizio sono compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
CCNL 5 dicembre 1996 (Area dirigenza sanitaria) - art. 61
1. "Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti..." 2. lett. a) "Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del d.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l’anno 1993..."
La norma disciplina un fondo annuale per la retribuzione di risultato, richiamando le "quote storiche" e rimandando alla determinazione delle risorse da ripartire annualmente; la Corte ha richiamato la natura annuale e collettiva del fondo e l'obbligo di pari trattamento tra i lavoratori.
D.P.R. n. 384/1990 - artt. 57 e ss.
Fonte normativa di riferimento per la costituzione originaria dei fondi e delle quote storiche: il CCNL rinvia a tali disposizioni per il calcolo delle risorse aggregate che compongono il fondo.
Legge n. 537/1993 - art. 8, comma 3
Prevede la decurtazione percentuale del fondo nella fase di passaggio al nuovo sistema retributivo; la Corte ricorda l'incidenza di tale decurtazione nella determinazione dei fondi originari.
CCNL 12 luglio 2001 (interpretazione autentica dell'art. 61)
Atto interpretativo collettivo che spiega il senso di "quote storiche" richiamate dall'art.61; la giurisprudenza ha fatto riferimento a questa interpretazione per individuare le quote come determinate dagli accordi regionali vigenti immediatamente prima dell'applicazione dell'art.61.
D.Lgs. n. 165/2001 - art. 45
Principio di parità di trattamento nel pubblico impiego richiamato dalla Corte per escludere che il giudicato possa determinare differenziazioni di misura dei fondi tra i lavoratori dello stesso ente.
Codice civile - art. 2909
Richiama il principio che l'efficacia del giudicato opera tra le parti del processo; la Corte osserva che il giudicato inter partes non può estendersi automaticamente a modificare la determinazione collettiva annuale dei fondi a favore di singoli in anni successivi.
Codice di procedura civile - artt. 295, 324, 360
Norme processuali richiamate nelle doglianze (sospensione del processo in attesa del giudicato, nullità per vizio di motivazione, errori di diritto) e valutate dalla Corte nella decisione di merito.
Codice civile - artt. 1362-1363
Richiamati dal ricorrente in relazione all'interpretazione dei contratti collettivi; la Corte tiene conto della funzione interpretativa del CCNL e degli accordi tra parti sociali.
Massime di principio
- Un giudicato inter partes che accerta la corretta determinazione del fondo per anni specifici non vincola automaticamente la determinazione dei fondi per anni successivi: la retribuzione di risultato si determina annualmente ed il fondo ha natura collettiva e uniforme per tutti i lavoratori che vi concorrono.
- Per ottenere l'adeguamento delle erogazioni in anni successivi occorre promuovere apposite azioni riferite a quegli anni, dimostrando che la formazione del fondo in quel singolo anno è stata erronea o illegittima; non basta richiamare un precedente giudicato relativo ad anni diversi.
- L'espressione "quote storiche" va interpretata facendo riferimento agli accordi regionali vigenti nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art.61 CCNL, però questa interpretazione non elimina il principio della determinazione annuale e della parità di trattamento.
- Il giudicato produce efficacia di durata solo se riguarda elementi permanenti e costanti del rapporto; nel caso di voci retributive determinate annualmente tramite fondi, la presenza di elementi di discontinuità ostacola l'estensione automatica del giudicato.
- Per questioni complesse o con sviluppi giurisprudenziali incerti è possibile ottenere la compensazione delle spese processuali, in considerazione della novità e della difficoltà interpretativa della materia.
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