Cassazione Civile, Sentenza n. 02678/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva annullato avvisi di addebito INPS relativi al recupero di agevolazioni contributive (periodi agosto 2016 - settembre 2017 e settembre 2017 - dicembre 2017). L'INPS aveva contestato divergenze tra flusso UniEmens e ricostruzione DM10 e aveva inviato inviti a regolarizzare; la società ha trasmesso successivamente flussi rettificativi (compreso un invio del 23/7/2018) oltre il termine di 15 giorni dall'invito del 5/12/2017. La Corte d'appello aveva ritenuto che il ritardo non significativo e i pagamenti anche superiori all'effettivo dovuto non comportassero perdita delle agevolazioni e aveva qualificato l'operato della società come errore formale, annullando gli avvisi. INPS ha impugnato sostenendo che l'omesso/intempestivo invio delle denunce retributive entro il termine per regolarizzare determina irregolarità contributiva e legittima il recupero.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso INPS, ritenendo errata la interpretazione della Corte d'appello. La sentenza di secondo grado è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame nel merito. La Corte ha affermato che il regime normativo (L. n. 296/2006, D.M. 30/1/2015 e connessi) richiede il possesso di una costante regolarità contributiva e che la possibilità di regolarizzare entro 15 giorni dall'invito è una procedura eccezionale: la mancata regolarizzazione nei termini e l'assenza delle condizioni previste (anche in mancanza di scostamento <= 150 euro) legittimano la perdita degli sgravi e il recupero delle somme. Ha inoltre precisato che la regolarizzazione postuma e i pagamenti successivi non eliminano l'esigibilità delle differenze contributive quando non rispettati i presupposti legali per il DURC positivo.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n.296 (art.1, commi 1175-1176)
in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive; ... la regolarità sussiste ... anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate ... non si considera grave lo scostamento ... pari o inferiore ad € 150,00
Stabilisce il presupposto di "costante regolarità contributiva" per l'accesso agli sgravi; individua il concetto di regolarità in tempo reale, con possibilità di tollerare scostamenti non gravi (<= €150) e richiama l'obbligo di presentazione delle denunce retributive per la verifica.
Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 (art.3 e art.4, in particolare art.4 commi 1-4)
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale ... l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono ... l'invito a regolarizzare ... L'interessato ... può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni ... La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato "pdf" ... Decorso inutilmente il termine di 15 giorni ... la risultanza negativa della verifica è comunicata
Regola la procedura di verifica e di invito a regolarizzare: l'invito sospende il rilascio del DURC e consente una sanatoria solo se l'adempimento avviene entro 15 giorni; decorso questo termine la risultanza negativa diventa efficace e rilevante ai fini di perdita degli sgravi.
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, n.27 (art.6 e art.7)
Rimanda alle procedure di rilascio del DURC (in particolare nel caso di "Durc interno") e stabilisce che, in presenza di irregolarità, l'ente deve notificare invito a regolarizzare e sospendere il rilascio fino all'esito del termine di regolarizzazione; costituisce il quadro procedurale di riferimento per la sanatoria.
Legge 23 dicembre 2000, n.388 (art.116, comma 8)
Norma sanzionatoria menzionata in relazione al regime per evasione contributiva: la Corte ha ritenuto che l'art.116 co.8 non fosse applicabile nel caso in esame in assenza di occultamento o intento fraudolento.
Decreto-legge 28 giugno 2014, n. 91 (art.4 citato)
Richiamato dalla parte ricorrente per sottolineare la possibilità di verifiche telematiche in tempo reale; la Corte ha comunque chiarito che l'esistenza di procedure telematiche non esonera il datore dall'obbligo di regolarità e dai termini di regolarizzazione.
Massime di principio
- Il possesso del DURC positivo e la costante regolarità contributiva sono presupposti sostanziali per l'accesso alle agevolazioni: errori o omissioni nelle denunce retributive possono determinare perdita degli sgravi.
- L'invito a regolarizzare previsto dal D.M. 30/1/2015 consente una sanatoria solo se la regolarizzazione avviene entro il termine massimo di 15 giorni; decorso tale termine la risultanza negativa è efficace e giustifica il recupero delle agevolazioni.
- I versamenti effettuati successivamente (anche se superiori all'importo dovuto) e la regolarizzazione "ex post" non eliminano in automatico l'esigibilità delle differenze contributive qualora non siano rispettati i presupposti procedurali e sostanziali previsti dalla normativa.
- Uno scostamento non grave (fino a €150 per ciascuna gestione) può essere considerato irrilevante; scostamenti superiori o omissioni formali non sanate sono rilevanti.
- Spetta al datore di lavoro fornire la prova del rispetto dei requisiti per fruire degli sgravi quando l'INPS allega inadempienze contributive; l'inerzia o il ritardo del datore non può essere fatto ricadere sull'ente previdenziale in termini di inefficacia delle pretese contributive.
- Eventuali errori procedimentali dell'ente previdenziale (es. mancata segnalazione) possono dar luogo a responsabilità dell'ente solo se provata la perdita della concreta possibilità di fruire degli sgravi, ma non incidono automaticamente sull'esigibilità delle somme dovute.
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